IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente l'ordinanza nel procedimento penale contro Khemiri Mourad Ben Balloum, pronunciando sull'istanza di rinvio avanzata dal difensore dell'imputato al fine di consentire previo rilascio di autorizzazione da parte della competente autorita', il rientro in Italia del suo assistito, espulso dal territorio nazionale, in funzione della partecipazione al presente giudizio; Udito il p.m. che ha espresso parere contrario; Rilevato che l'istanza del difensore non puo' trovare accoglimento giacche' il d.l. 1 luglio 1992, n. 323, che modificando l'art. 7 del d.l. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 39, espressamente prevedeva che lo straniero espulso avesse tale facolta', non e' stato convertito nei termini di legge ed e' conseguentemente decaduto; Ritenuto per l'effetto che l'attuale assetto legislativo si risolve in una ingiustificata e deteriore differenza di trattamento, rispetto al cittadino italiano sottoposto a procedimento penale, dello straniero espulso di cui viene del pari compresso l'esercizio del diritto di difesa; Considerato quindi che la questione in oggetto, sulla cui rilevanza non mette conto di spendere parole, va rimessa al vaglio della Corte costituzionale, in relazione alla violazione dei principi sanciti dagli artt. 3 e 24 della Carta fondamentale.