IL PRETORE
    Interrotta la decisione;
                             O S S E R V A
    Alla udienza 30 giugno 1992, l'imputato Buratti Pierino  formulava
 istanza  di  applicazione pena ex artt. 444 del c.p.p. sulla quale il
 p.m. non esprimeva il suo consenso;
    Nella stessa fase il p.o.  Coppari  Eugenio  si  costituiva  parte
 civile;
                              R I L E V A
    All'esito  del dibattimento questo pretore ritiene ex art. 448 del
 c.p.p. non giustificato il  dissenso  del  p.m.  e  congrua  la  pena
 richiesta dall'imputato;
    Nella  presente fattispecie inoltre, il difensore di p.c. chiedeva
 la condanna dell'imputato "al risarcimento dei danni".
                             R I T I E N E
    Ai sensi dell'art. 538 del c.p.p., il giudice decide sulla domanda
 per le restituzioni e il risarcimento  del  danno  solo  in  caso  di
 sentenza di condanna.
    Nell'ipotesi  per  cui  si  procede  dunque sembrerebbe preclusa a
 questo giudice una pronuncia sul capo civile, in quanto la  richiesta
 di   applicazione  pena  dell'imputato  e  la  relativa  sentenza  di
 accoglimento non costituisce una sentenza di condanna.
    Inoltre  ai  sensi  dell'art. 448, terzo comma, la decisione sulla
 azione civile e' consentita al giudice solo in sede di impugnazione.
    In questi termini il combinato disposto dagli artt. 448 e 538  del
 c.p.p.  applicabili  al giudizio pretorile in forza dell'art. 549 del
 c.p.p., precludono ad avviso di questo pretore la pronuncia sul  capo
 civile  e  cioe'  in  palese dispregio del dettato di cui all'art. 24
 della Costituzione, in  quanto  le  prove  raccolte  in  dibattimento
 consentono una pronuncia sul capo civile, ancorche' generica ai sensi
 e  agli  effetti di cui all'art. 539 del c.p.p. va dunque disposta la
 trasmissione degli atti alla  Corte  costituzionale,  trattandosi  di
 questione  rilevante  e  non manifestamente infondata per i motivi di
 cui sopra;