IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronuziato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1054/1992, proposto da Leonde Eugenio, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Buttafuoco, elettivamente domiciliato in Catania, viale XX Settembre n. 54, presso lo studio dell'avv. Francesco Geraci, contro il Ministero della difesa, in persona del Ministro pro- tempore,rappresentato e difeso per legge dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Catania presso i cui uffici ha domicilio legale, per l'annullamento previa sospensione, del provvedimento adottato il 29 maggio 1992 con il quale il consiglio di leva di terra di Caltanissetta ha respinto l'istanza di ammissione alla dispensa dal compiere la ferma di leva; della cartolina precetto n. 446 del 15 luglio 1992 e di tutti gli atti anteriori e posteriori, ad essi connessi e collegati; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato; Visti gli atti tutti della causa; Designato relatore per la camera di consiglio del 7 settembre 1992, in ordine all'istanza di provvedimento cautelare il referendario dottoressa Paola Puliatti; Udito l'avv. Pierfrancesco Buttafuoco, delegato dall'avv. Giuseppe Buttafuoco; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue: F A T T O Il ricorrente, iscritto al n. 123 della lista di leva della classe 1970 del comune di Leonforte, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 22, primo comma, n. 6) della legge n. 191/1975, nel testo modificato dalla legge 11 agosto 1991, n. 269 (e cioe' appartenente a famiglia di cui altri due figli hanno prestato o prestino il servizio militare), ha presentato in data 10 marzo 1992 domanda di ammissione alla dispensa dal compiere il servizio di leva. La domanda e' stata rigettata perche' presentata oltre il termine prescritto dall'art. 25 della legge n. 191/1975 pur sussistendo il titolo. Con il ricorso in esame, il sig. Leonde lamenta la violazione ed erronea applicazione dell'art. 24, primo comma, e dell'art. 25 della legge 31 maggio 1975, n. 191, per essere stata attribuita natura perentoria, anzicche' sollecitatoria od ordinatoria, al termine fissato dall'art. 25 citato per far valere il titolo alla dispensa, nonostante nessuna comminatoria di decadenza sia contenuta nella norma e non essendo chiaramente menzionato il carattere essenziale del termine. Lamenta, ancora, il ricorrente la mancata applicazione del citato art. 22, primo comma, nel testo modificato dalla legge 11 agosto 1991, n. 269, nonostante egli versi in una delle condizioni previste dalla norma. D I R I T T O In sede di esame della proposta domanda di sospensione in via cautelare dei provvedimenti impugnati, il collegio ritiene d'ufficio di dover sottoporre al giudizio della Corte costituzionale, in quanto rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto dell'art. 22, primo comma, n. 6), e dell'art. 25 della legge n. 191/1975, con riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, essendo il trattamento normativo, riservato alla situazione personale di chi versi nella condizione prevista dalla citata norma di cui all'art. 22, deteriore rispetto a quello riservato ai giovani arruolati che si trovino in condizioni analoghe, quali quelle previste ad es. dall'art. 100, lett. d), del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, sotto il profilo della previsione di termine decadenziale, solamente per far valere il titolo della dispensa c.d. a domanda di cui all'art. 22 della legge n. 191/1975, nonostante che ragioni analoghe siano sottese alle ipotesi di dispensa previste da entrambe le norme con- siderate e percio' anche per le ipotesi di dispensa c.d. d'autorita' di cui all'art. 100 del d.P.R. n. 237/1964. In particolare, il titolo alla dispensa di cui al n. 6 del citato art. 22, primo comma, della legge n. 191/1975 (l'appartenenza dell'arruolato a famiglia di cui altri due figli abbiano prestato o prestino servizio militare, a prescindere, secondo la nuova formulazione della norma, dalla necessita' di assicurare i mezzi di sostentamento alla famiglia) ha lo scopo di attribuire il beneficio della dispensa a coloro che appartengano a famiglie numerose, nelle quali l'apporto economico dell'arruolato si puo' ritenere presuntivamente di particolare rilevanza per il benessere della famiglia, (sebbene la norma, dopo la modifica apportata dalla legge 11 agosto 1991, n. 269, non faccia piu' esplicito riferimento alla necessita' di procurare i mezzi di sostentamento della famiglia, ritenendo evidentemente rilevante il solo concorso di due circostanze, e cioe' che il carattere numeroso della famiglia renda di per se' difficoltosa la situazione economica familiare e che la famiglia abbia gia' contribuito con altri due componenti alla difesa della patria). Il titolo, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 191/1975, puo' essere invocato solo sino alla data di chiusura della sessione di leva cui l'iscritto concorre o, se sorto negli ultimi dieci giorni della sessione di leva, sino al decimo giorno successivo alla data di affissione del manifesto di chiamata alle armi, o, infine, se formatosi successivamente, sino al giorno precedente a quello di inizio della chiamata alle armi. I termini devono intendersi sicuramente perentori, come e' reso palese dalla formulazione della norma che esplicitamente prescrive che i titoli ..possono essere invocati sino .. (Omissis). D'altra parte la mancata previsione esplicita di decandenza per inosservanza del termine non e' sufficiente ad attribuire carattere non essenziale al termine stesso. La situazione di difficolta' economica della famiglia costituisce, d'altra parte, ai sensi dell'art. 100, lett. d), del d.P.R. n. 237/1964, titolo alla dispensa c.d. d'autorita', che puo' essere concessa anche nel corso della prestazione del servizio di leva, sebbene il titolo gia' formatosi anteriormente non sia stato fatto valere prima dell'inizio della prestazione del servizio (cosi' dispone l'ultimo comma dell'art. 100 citato, aggiunto dall'art. 8 della legge n. 269/1991). L'analogia sostanziale tra la situazione di fatto presa in considerazione da tale norma, con quella sopra riferita, di cui all'art. 22 della legge n. 191/1975 fa ritenere al collegio non manifestamente infondato il sospetto di incostituzionalita' del combinato disposto dell'art. 22, primo comma, n. 6), e dell'art. 25 della legge n. 191/1975, per contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione, in quanto irragionevolmente discrimina giovani che appartengono a famiglie in eguale condizione di disagio economico sotto il profilo della possibilita' solo per alcuni (quelli che siano destinatari della norma di cui all'art. 100 del d.P.R. n. 237/1974) di invocare tale situazione per l'ammissione a dispensa dal servizio di leva anche nel corso della prestazione, quantunque il titolo sia sorto anteriormente e non tempestivamente fatto valere. D'altra parte, l'irragionevolezza della previsione normativa di termine decadenziale per far valere i titoli di dispensa c.d. a domanda, e' resa evidente dalla considerazione della analogia sussistente tra le situazioni di fatto, familiari e personali dell'arruolato, complessivamente rilevanti ai sensi dell'art. 22 della legge n. 191/1975 e quelle elencate dall'art. 100 del d.P.R. n. 237/1964. Tutti i casi elencati da tale ultima disposizione sono riconducibili a situazioni di bisogno della famiglia, in cui l'arruolato e' responsabile diretto e determinante della conduzione di impresa familiare o l'unico produttore di reddito (lett. c)), oppure, sussiste la necessita' di assistenza da parte dell'unico figlio convivente nei confronti di genitore portatore di handicap o affetto da invalidita' grave (lettere a) e b)). Analogamente, nella previsione dell'art. 22 della legge n. 191/1975, vengono prese in considerazione situazioni familiari di bisogno (nn. 3, 4, 6 e 7) o situazioni in cui il giovane arruolato deve prestare assistenza a familiare portatore di handicap non autosufficiente (nn. 8 e 9). Ne' il differenziato trattamento, quanto al termine decandeziale, delle situazioni considerate dalle norme messe a confronto, trova giustificazione in esigenze organizzatorie interne all'Amministrazione, che evidentemente ricorrono in ogni ipotesi di dispensa, tanto a domanda, quanto d'autorita'. La questione di costituzionalita' che cosi' si solleva appare rilevante nel presente giudizio, in quanto l'applicazione dell'art. 25, della legge n. 191/1975, e del termine di decadenza ivi previsto, costituirebbe l'unica ragione determinante il rigetto del ricorso in esame. La questione, poi, si presenta non manifestamente infondata, per le ragioni esposte. Pertanto, l'esame della questione va rimesso alla Corte costituzionale, sospendendo frattanto il giudizio sulla legittimita' dei provvedimenti impugnati, la cui esecuzione e' stata sospesa con separata ordinanza, sino all'esito della questione di costituzionalita' teste' sollevata.