IL VICE PRETORE ORDINARIO Ha pronunziato in data 24 maggio 1993 la seguente ordinanza nel procedimento esecutivo, iscritto nel r.g. es. al n. 2373/19/92 e nel procedimento di opposizione all'esecuzione, iscritto nel r.g.a.c. al n. 2858/19/92, tra la s.n.c. Ciro Musela Import, in persona del suo rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Gillo, presso il quale, elettivamente domicilia in Napoli alla via del Chiostro 9, giusta procura a margine dell'atto di precetto - esecutante - opposta, contro il comune di Monte di Procida, in persona del suo sindaco pro-tempore, domiciliato presso la casa municipale dell'ente, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Filagrossi, presso il quale elettivamente domicilia in Monte di Procida, alla via Pedecone, I Traversa n. 10, giusta procura a margine del ricorso in opposizione ed in forza della delibera di g.m. n. 217 del 20 dicembre 1992 - esecutato - opponente, e la tesoreria del comune di Monte di Procida, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, dott. Paolo Schiano di Zenise, con sede in Monte di Procida al corso Umberto I, n. 8 - terzo; Premesso che il creditore procedente, in forza di titolo esecutivo con fonte giudiziale - giudicato -, di condanna del comune di Monte di Procida, con atto del 19 ottobre 1992, assoggettava a pignoramento le somme in possesso del tesoriere, appartenenti all'ente comunale debitore detto; che quest'ultimo, in pessona del suo sindaco, con ricorso del 23 ottobre 1992, proponeva opposizione ( ex art. 615, secondo comma del c.p.c.) avverso l'esecuzione invocando, in applicazione dell'art. 25 della legge n. 144/1989 e dell'art. 16 del d.l. n. 382 del 18 settembre 1992, "l'inammissibilita' e l'improcedibilita' dell'azione esecutiva", avendo gia' deliberato il piano di risanamento, ex art. 25 citato; che, iscritta sul ruolo degli affari contenziosi la causa, con ordinanza del 30 dicembre 1992, questo giudice, in applicazione del combinato disposto di cui alle citate norme, nonche' dell'art. 12- bis della legge n. 80/1991 e della circolare ministeriale del 15 maggio 1991, F.L. n. 19/1991 del Ministro dell'interno riteneva: a) l'obbligo, per la p.a., debitrice, di procedere al riconoscimento del debito portato dal giudicato ( ex art. 12- bis della legge n. 80/1991) e, conseguentemente, quello di inserimento del debito nella massa passiva del piano di estinzione; b) che solo in presenza di tale riconoscimento e dell'inserimento del debito nel piano detto, poteva pararsi di fronte la necessita' di valutare l'istanza, avanzata dal debitore, volta alla declaratoria di "cessazione" della procedura esecutiva, secondo l'art. 16 del d.l. n. 440/1992; Rilevato che detta disposizione (art. 16) e' stata, prima riprodotta con il d.l. n. 8/1993 (art. 21) e, quindi, convertita in legge (legge n. 68/1993) ma con modificazioni e che, per il richiamo contenuto all'ottavo comma, le previsioni dell'art. 21 si applicano anche al comune di Monte di Procida, debitore escusso, che delibero' l'adozione del piano di risanamento, prima dell'entrata in vigore dell'art. 21 citato; Rilevato, in punto di fatto, che l'ordine impartito alla p.a. debitrice, con provvedimento di questo giudice del 30 dicembre 1992, affinche' comunicasse se avesse o meno inserito, previo riconoscimento, il debito nel piano di estinzione, non ha sortito esito positivo; Rilevato che il terzo, all'udienza fissata per la sua comparizione (30 novembre 1992), ha reso una dichiarazione di quantita' positiva; Rilevato che l'art. 21 della legge n. 68/1993, con la previsione: "sono dichiarate estinte dal giudice, previa liquidazione dell'importo dovuto per capitale, accessori e spese, le procedure esecutive pendenti e non possono essere promosse nuove azioni esecutive" (a differenza dalla previsione di cui all'art. 21 del d.l. n. 8/1993, secondo cui dalla data di deliberazione di dissesto "cessano le azioni esecutive"), esclude categoricamente la possibilita' di interpretare la norma, nel senso di potere subordinare la declaratoria di "cessazione" della procedura esecutiva alla verifica dell'inserimento del debito nel piano di estinzione; e cio' perche' pare chiaro che la norma, oggi, ed inequivocabilmente, instituisce il principio dell'ammissibilita' assoluta delle azioni esecutive individuali, mentre l'art. 21 del d.l. n. 8/1993, da un lato, si limitava a prevedere la "cessazione" delle procedure esecutive sicche', non potendo cessare cio' che non aveva avuto inizio, ne legittimava la promuovibilita': (cfr. al riguardo, i precedenti giurisprudenziali di questa stessa pretura: ordinanza 14 gennaio 1993, r.g. es. 178/19/92 in proc. Idealfood/comune Procida; ordinanze 15-18/3/93, r.g. es. 1080-1081-1082/19/92 in proc. Edilsigma/comune di Procida) e, dall'altro, subordinava la declaratoria di cessazione detta all'inserimento del debito nel piano di estinzione, per effettuare il quale l'ente poteva invocare la sospensione della procedura esecutiva (art. 25 legge 144/89); Rilevato che, alla luce delle modificazioni apportate dal legislatore all'art. 21 citato, in sede di conversione in legge del d.l. n. 8/1993, va rivisitata l'intera impostazione interpretativa della norma che, in punto di ammissibilita' dell'esecuzione, nei confronti di una p.a. debitrice, incide sino a sconvolgere l'orientamento giurisprudenziale sviluppatosi sulla materia (compreso quello dei giudici di questa pretura; vedi i riferimenti sopra citati) ed i principi espressi dalla Corte costituzionale; sicche' si impone un approfondimento che, come si vedra', pero', non potra' condurre a definitive interpretazioni, senza l'intervento indispensabile della Corte costituzionale al riguardo e sotto i piu' profili della norma che l'interpretazione induce a ritenere che sia sospetta di incostituzionalita', emergendo chiara la rilevanza delle questioni, sul giudizio in corso; giudizio che l'art. 21 citato imporrebbe di definire con una mera pronunzia (di rito) di estinzione del processo.