ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 9 del d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162 (Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento) e dell'art. 12, ultimo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica), promosso con ordinanza emessa l'11 giugno 1990 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Maria Antonietta Santoro nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri ed altri, iscritta al n. 187 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1993; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 7 luglio 1993 il Giudice relatore Cesare Mirabelli; Ritenuto che nel corso del giudizio promosso da Maria Antonietta Santoro nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri ed altri per l'annullamento del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, concernente il valore abilitante del diploma di assistente sociale rilasciato dalle scuole universitarie dirette a fini speciali, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con ordinanza emessa l'11 giugno 1990 (pervenuta il 5 aprile 1993), ha sollevato, in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9 del d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162 (Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento) e dell'art. 12, ultimo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica); che il decreto presidenziale n. 14 del 1987 disciplina il valore abilitante del diploma di assistente sociale e stabilisce che il di- ploma stesso costituisce l'unico titolo per l'esercizio della professione di assistente sociale (art. 1), della quale contestualmente definisce il contenuto (art. 2), cosi' intendendo attuare l'art. 9 del d.P.R. n. 162 del 1982, che, provvedendo al riordinamento delle scuole universitarie dirette a fini speciali, consente di determinare con appositi decreti presidenziali i diplomi rilasciati dalle scuole stesse, che hanno valore abilitante per l'esercizio delle corrispondenti professioni o che costituiscono titolo per l'accesso a determinati livelli funzionali del pubblico impiego; che il Tribunale amministrativo rimettente ritiene che l'art. 9 del d.P.R. n. 162 del 1982 sia stato emanato in assenza di apposita delega da parte delle Camere; in violazione, quindi, dell'art. 77, primo comma, della Costituzione, in quanto la delega attribuita con l'art. 12, ultimo comma, della legge n. 28 del 1980 per la revisione degli ordinamenti delle scuole dirette a fini speciali non comprenderebbe il potere di incidere sulla liberta' di esercizio di una determinata attivita', rendendo necessario per essa un titolo di studio in precedenza non richiesto; che se, invece, l'art. 12, ultimo comma, della legge n. 28 del 1980 comprendesse nella delega la possibilita' di disciplinare la professione di assistente sociale, questa norma, ad avviso del Tribunale amministrativo rimettente, sarebbe in contrasto con l'art. 76 della Costituzione, in quanto la delega sarebbe priva della determinazione di principi e criteri direttivi; che nel giudizio dinanzi alla Corte e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata; Considerato che identica questione, sollevata dallo stesso Tribunale amministrativo regionale nel corso di altri analoghi procedimenti, e' stata dichiarata non fondata con la sentenza n. 114 del 1993; che l'ordinanza di rimessione non prospetta argomenti o profili nuovi rispetto a quelli gia' esaminati dalla Corte; che pertanto la questione sollevata deve essere dichiarata manifestatamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;