ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 9 del d.P.R. 10
 marzo 1982,  n.  162  (Riordinamento  delle  scuole  dirette  a  fini
 speciali,   delle   scuole   di   specializzazione  e  dei  corsi  di
 perfezionamento)  e  dell'art.  12,  ultimo  comma,  della  legge  21
 febbraio  1980,  n.  28 (Delega al Governo per il riordinamento della
 docenza universitaria e relativa  fascia  di  formazione,  e  per  la
 sperimentazione  organizzativa  e  didattica), promosso con ordinanza
 emessa l'11 giugno 1990 dal Tribunale  amministrativo  regionale  del
 Lazio  sul ricorso proposto da Maria Antonietta Santoro nei confronti
 della Presidenza del Consiglio dei ministri ed altri, iscritta al  n.
 187 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1993;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 Ministri;
    Udito nella camera di consiglio  del  7  luglio  1993  il  Giudice
 relatore Cesare Mirabelli;
    Ritenuto  che  nel corso del giudizio promosso da Maria Antonietta
 Santoro nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri  ed
 altri  per l'annullamento del decreto del Presidente della Repubblica
 15 gennaio 1987, n. 14, concernente il valore abilitante del  diploma
 di assistente sociale rilasciato dalle scuole universitarie dirette a
 fini  speciali,  il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con
 ordinanza emessa l'11 giugno 1990 (pervenuta il 5  aprile  1993),  ha
 sollevato,  in  riferimento  agli  artt.  76 e 77, primo comma, della
 Costituzione,  questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 9
 del d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162 (Riordinamento delle scuole  dirette
 a  fini  speciali,  delle  scuole  di specializzazione e dei corsi di
 perfezionamento)  e  dell'art.  12,  ultimo  comma,  della  legge  21
 febbraio  1980,  n.  28 (Delega al Governo per il riordinamento della
 docenza universitaria e relativa  fascia  di  formazione,  e  per  la
 sperimentazione organizzativa e didattica);
      che il decreto presidenziale n. 14 del 1987 disciplina il valore
 abilitante  del diploma di assistente sociale e stabilisce che il di-
 ploma  stesso  costituisce  l'unico  titolo  per  l'esercizio   della
 professione   di   assistente   sociale   (art.   1),   della   quale
 contestualmente definisce il contenuto  (art.  2),  cosi'  intendendo
 attuare  l'art.  9  del  d.P.R.  n. 162 del 1982, che, provvedendo al
 riordinamento delle scuole universitarie  dirette  a  fini  speciali,
 consente  di determinare con appositi decreti presidenziali i diplomi
 rilasciati dalle scuole  stesse,  che  hanno  valore  abilitante  per
 l'esercizio  delle  corrispondenti  professioni  o  che costituiscono
 titolo per l'accesso a determinati livelli  funzionali  del  pubblico
 impiego;
      che  il Tribunale amministrativo rimettente ritiene che l'art. 9
 del d.P.R. n. 162 del 1982 sia stato emanato in assenza  di  apposita
 delega  da  parte  delle Camere; in violazione, quindi, dell'art. 77,
 primo comma, della Costituzione, in quanto la delega  attribuita  con
 l'art.  12, ultimo comma, della legge n. 28 del 1980 per la revisione
 degli  ordinamenti  delle  scuole  dirette  a   fini   speciali   non
 comprenderebbe  il  potere di incidere sulla liberta' di esercizio di
 una determinata attivita', rendendo necessario per essa un titolo  di
 studio in precedenza non richiesto; che se, invece, l'art. 12, ultimo
 comma,  della  legge  n.  28  del  1980  comprendesse nella delega la
 possibilita' di disciplinare la professione  di  assistente  sociale,
 questa  norma,  ad  avviso  del  Tribunale amministrativo rimettente,
 sarebbe in contrasto con l'art. 76 della Costituzione, in  quanto  la
 delega  sarebbe  priva  della  determinazione  di  principi e criteri
 direttivi;
      che nel giudizio dinanzi alla Corte e' intervenuto il Presidente
 del Consiglio dei Ministri, rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
 generale  dello  Stato,  chiedendo  che  la  questione sia dichiarata
 infondata;
    Considerato  che  identica  questione,  sollevata   dallo   stesso
 Tribunale  amministrativo  regionale  nel  corso  di  altri  analoghi
 procedimenti, e' stata dichiarata non fondata con la sentenza n.  114
 del 1993;
      che  l'ordinanza di rimessione non prospetta argomenti o profili
 nuovi rispetto a quelli gia' esaminati dalla Corte;
      che pertanto  la  questione  sollevata  deve  essere  dichiarata
 manifestatamente infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;