ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 2, primo comma, del decreto legge 26 maggio 1992, n. 298 (Disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti di imposta e la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, agevolazioni tributarie e per incentivare l'abbattimento delle emissioni inquinanti l'atmosfera, la gestione dei gioco del lotto, nonche' altre disposizioni tributarie e finanziarie), promossi con ordinanze emesse il 5 giugno 1992 dalla Commissione tributaria di primo grado di Perugia sui ricorsi proposti da Mencacci Luigi ed altri contro l'Ufficio tecnico erariale di Perugia, iscritte ai nn. da 447 a 464 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1992; Visti l'atto di costituzione di Mencacci Luigi nonche' gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 26 gennaio 1993 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello; Udito l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto che con 18 ordinanze (da n. 447 a n. 464 R.O.) di identico contenuto - emesse tutte il 5 giugno 1992 su altrettanti ricorsi proposti avverso l'applicazione, da parte dell'Ufficio tecnico erariale di Perugia, delle tariffe d'estimo del catasto edilizio urbano determinate con decreto del Ministro delle finanze 27 settembre 1991, emanato in attuazione del precedente decreto ministeriale 20 gennaio 1990 - la Commissione tributaria di primo grado di Perugia ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 23, 24 e 77 della Costituzione, dell'art. 2, comma 1, del decreto legge 26 maggio 1992, n. 298 (Disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti di imposta e la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, agevolazioni tributarie e per incentivare l'abbattimento delle emissioni inquinanti l'atmosfera, la gestione del gioco del lotto, nonche' altre disposizioni tributarie e finanziarie), che ha attribuito "forza di legge" ai criteri fissati con i predetti decreti ministeriali, in base ai quali le nuove tariffe e le nuove rendite sono state determinate sulla base del "valore unitario di mercato ordinariamente ritraibile,", cioe' sulla base del valore venale dell'immobile, anziche' sulla base del valore locativo; che nelle ordinanze di rimessione si sostiene che la norma impugnata, da un canto, non sarebbe sorretta dalle ragioni di necessita' e d'urgenza che solo legittimano l'adozione di un provvedimento legislativo urgente; dall'altro, interpreterebbe autenticamente una precedente norma di legge (art. 4, comma 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 405) nel "senso distorto" datole dal Ministro con i suoi decreti, senza alcun riferimento alla normativa catastale, di cui alla legge n. 1249 del 1939 e al e al d.P.R. n. 1142 del 1949, i cui criteri di valutazione sono stati completamente modificati; in terzo luogo violerebbe il diritto di difesa perche' interferirebbe con provvedimenti giurisdizionali che hanno gia' disapplicato o annullato i decreti ministeriali citati; ed infine non rispetterebbe il principio di ragionevolezza, "contrapposto al sospetto di arbitrarieta'", ricavabile dall'art. 3 della Costituzione; che si e' costituita, in uno dei giudizi, la parte privata aderendo alle considerazioni espresse nell'ordinanza di rimessione (reg. ord. n. 447 del 1992), mentre e' intervenuto in tutti i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato. Considerato che le ordinanze di rimessione, rivolte tutte avverso la medesima disposizione legislativa, sottopongono alla Corte identica questione e che, pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con un'unica pronuncia; che il decreto legge 26 maggio 1992, n. 298 non e' stato convertito in legge entro il termine prescritto, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 174 del 25 luglio 1992; che, quindi, in conformita' alla giurisprudenza di questa Corte (vedi, da ultimo, le ordinanze nn. 292, 229, 116 e 51 del 1993), la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;