ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 2, primo  comma,
 del  decreto  legge  26 maggio 1992, n. 298 (Disposizioni concernenti
 l'estinzione dei crediti di imposta e la soppressione della  ritenuta
 sugli  interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti
 correnti interbancari,  agevolazioni  tributarie  e  per  incentivare
 l'abbattimento  delle  emissioni  inquinanti l'atmosfera, la gestione
 dei  gioco  del  lotto,  nonche'  altre  disposizioni  tributarie   e
 finanziarie),  promossi  con  ordinanze emesse il 5 giugno 1992 dalla
 Commissione tributaria di primo grado di Perugia sui ricorsi proposti
 da Mencacci Luigi ed  altri  contro  l'Ufficio  tecnico  erariale  di
 Perugia,  iscritte  ai nn. da 447 a 464 del registro ordinanze 1992 e
 pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  38,  prima
 serie speciale, dell'anno 1992;
    Visti l'atto di costituzione di Mencacci Luigi nonche' gli atti di
 intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  26  gennaio  1993  il  Giudice
 relatore Vincenzo Caianiello;
    Udito  l'Avvocato  dello Stato Franco Favara per il Presidente del
 Consiglio dei ministri.
    Ritenuto che con 18 ordinanze  (da  n.  447  a  n.  464  R.O.)  di
 identico  contenuto  -  emesse  tutte il 5 giugno 1992 su altrettanti
 ricorsi  proposti  avverso  l'applicazione,  da  parte   dell'Ufficio
 tecnico  erariale  di  Perugia,  delle  tariffe  d'estimo del catasto
 edilizio urbano determinate con decreto del Ministro delle finanze 27
 settembre  1991,  emanato  in  attuazione  del   precedente   decreto
 ministeriale  20  gennaio  1990  - la Commissione tributaria di primo
 grado   di   Perugia   ha   sollevato   questione   di   legittimita'
 costituzionale,  in  riferimento  agli  artt.  3,  23,  24 e 77 della
 Costituzione, dell'art. 2, comma 1, del decreto legge 26 maggio 1992,
 n. 298 (Disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti di  imposta
 e  la  soppressione  della  ritenuta  sugli interessi, premi ed altri
 frutti  derivanti  da  depositi  e   conti   correnti   interbancari,
 agevolazioni   tributarie  e  per  incentivare  l'abbattimento  delle
 emissioni inquinanti l'atmosfera, la gestione del  gioco  del  lotto,
 nonche'   altre   disposizioni  tributarie  e  finanziarie),  che  ha
 attribuito "forza di legge" ai criteri fissati con i predetti decreti
 ministeriali, in base ai quali le nuove tariffe e  le  nuove  rendite
 sono  state  determinate  sulla  base del "valore unitario di mercato
 ordinariamente ritraibile,",  cioe'  sulla  base  del  valore  venale
 dell'immobile, anziche' sulla base del valore locativo;
      che  nelle  ordinanze  di  rimessione  si  sostiene che la norma
 impugnata, da  un  canto,  non  sarebbe  sorretta  dalle  ragioni  di
 necessita'   e  d'urgenza  che  solo  legittimano  l'adozione  di  un
 provvedimento  legislativo   urgente;   dall'altro,   interpreterebbe
 autenticamente  una precedente norma di legge (art. 4, comma 4, della
 legge 29 dicembre 1990, n.  405)  nel  "senso  distorto"  datole  dal
 Ministro  con  i suoi decreti, senza alcun riferimento alla normativa
 catastale, di cui alla legge n. 1249 del 1939 e al  e  al  d.P.R.  n.
 1142  del 1949, i cui criteri di valutazione sono stati completamente
 modificati; in terzo luogo violerebbe il diritto  di  difesa  perche'
 interferirebbe  con  provvedimenti  giurisdizionali  che  hanno  gia'
 disapplicato o annullato i decreti ministeriali citati; ed infine non
 rispetterebbe  il  principio  di  ragionevolezza,  "contrapposto   al
 sospetto    di   arbitrarieta'",   ricavabile   dall'art.   3   della
 Costituzione;
      che si e' costituita, in  uno  dei  giudizi,  la  parte  privata
 aderendo  alle  considerazioni  espresse nell'ordinanza di rimessione
 (reg. ord. n. 447 del 1992), mentre e' intervenuto in tutti i giudizi
 il  Presidente  del   Consiglio   dei   ministri   per   il   tramite
 dell'Avvocatura generale dello Stato.
    Considerato  che le ordinanze di rimessione, rivolte tutte avverso
 la  medesima  disposizione  legislativa,  sottopongono   alla   Corte
 identica  questione e che, pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti
 per essere decisi con un'unica pronuncia;
      che il decreto legge  26  maggio  1992,  n.  298  non  e'  stato
 convertito  in  legge  entro  il termine prescritto, come risulta dal
 comunicato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 174 del  25  luglio
 1992;
      che,  quindi, in conformita' alla giurisprudenza di questa Corte
 (vedi, da ultimo, le ordinanze nn. 292, 229, 116 e 51 del  1993),  la
 questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale;