ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 11, comma 2-bis,
 del  decreto-legge  11  luglio  1992,  n.  333 (Misure urgenti per il
 risanamento  della  finanza  pubblica),  convertito  in  legge,   con
 modificazioni,  con  la  legge  8  agosto  1992, n. 359, promossi con
 ordinanze emesse il 18 febbraio 1993 dal Pretore di Salerno - sezione
 distaccata di Eboli, il 23 febbraio 1993 dal  Pretore  di  Salerno  -
 sezione  distaccata  di  Mercato S. Severino, il 19 febbraio 1993 dal
 Pretore di Venezia, il 22 marzo 1993 dal Pretore di Venezia - sezione
 distaccata di Mestre, il 19 febbraio (n. 2 ordinanze), il 7 e  il  1›
 marzo  1993  dal Pretore di Venezia ed il 3 febbraio 1993 dal Pretore
 di Genova, rispettivamente iscritte ai nn. 179, 203, 220,  235,  243,
 244,  248,  249  e 251 del registro ordinanze 1993 e pubblicate nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 18, 19, 21, 22 e 23 dell'anno
 1993;
    Visti gli atti di intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  7 luglio 1993 il Giudice
 relatore Cesare Mirabelli.
    Ritenuto che i Pretori di Salerno,  sezioni  distaccate  di  Eboli
 (con  ordinanza emessa il 18 febbraio 1993) e di Mercato San Severino
 (con ordinanza del 23 febbraio 1993), di Venezia (con  tre  ordinanze
 emesse  il 19 febbraio 1993 e con successive ordinanze del 1› e del 7
 marzo 1993), di Venezia, sezione distaccata di Mestre (con  ordinanza
 del  22  marzo 1993), e di Genova (con ordinanza emessa il 3 febbraio
 1993), in altrettanti giudizi di  convalida  di  licenza  per  finita
 locazione  per  scadenze  contrattuali  successive al 14 agosto 1992,
 hanno  sollevato,  in  riferimento  agli  artt.  3,  24  e  42  della
 Costituzione,  questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 11,
 comma 2-bis, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti
 per il risanamento della finanza pubblica), convertito in legge,  con
 modificazioni, con la legge 8 agosto 1992, n. 359;
      che  la norma denunciata stabilisce, per le locazioni in corso e
 con  scadenza  successiva  all'entrata  in  vigore  della  legge   di
 conversione  del decreto, la proroga di diritto del contratto per due
 anni, nel caso in cui "le parti non concordino  sulla  determinazione
 del canone";
      che  le ordinanze di rimessione interpretano questa disposizione
 nel senso che la proroga opera in modo automatico, se  le  parti  non
 hanno raggiunto l'accordo sul canone, e che il rifiuto di trattare da
 parte  del proprietario, quali che ne siano le ragioni, e' equiparato
 al mancato accordo;
      che alcune ordinanze prospettano  l'illegittimita'  della  norma
 nella  sua  interezza,  altre  nella  parte in cui non prevede che il
 locatore  possa  recedere  dal  rapporto  alla  prima  scadenza   del
 contratto  successiva  alla  data di entrata in vigore della legge, o
 nel  corso  della  proroga  legale,  se  ha  necessita'  di  disporre
 dell'immobile per adibirlo ad abitazione propria o, piu' in generale,
 per uno dei motivi previsti dagli artt. 29 e 59 della legge 27 luglio
 1978, n. 392;
      che  in  tutti  i  giudizi  e'  intervenuto  il  Presidente  del
 Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
 generale  dello  Stato,  che  ha  concluso  per l'inammissibilita' o,
 comunque,  per  l'infondatezza   delle   questioni,   osservando   in
 particolare  che,  in  base all'interpretazione congiunta del secondo
 comma e del secondo comma- bis dell'art. 11 del decreto-legge n.  333
 del  1992,  si  deve  riconoscere  come  rilevante  la necessita' del
 locatore, che intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare  sullo
 stesso  le  opere  di  cui, rispettivamente, agli artt. 29 e 59 della
 legge n. 392 del 1978;
    Considerato che tutti i giudizi, prospettando questioni  identiche
 o  connesse,  relative  alla stessa disposizione legislativa, possono
 essere riuniti e decisi congiuntamente;
      che  i  giudici   rimettenti,   dubitando   della   legittimita'
 costituzionale della proroga delle locazioni, stabilita dall'art. 11,
 comma  2-bis, del decreto-legge n. 333 del 1992, inserito dalla legge
 di conversione n.  359  del  1992,  hanno  sollevato,  senza  addurre
 profili  o  argomenti  nuovi, questioni che sono state gia' esaminate
 dalla Corte, che con sentenza n. 323 del  1993  ha  ritenuto  che  la
 limitazione  alla  facolta'  di  godimento del bene determinata dalla
 proroga biennale  delle  locazioni  non  contrasta  con  i  parametri
 costituzionali  indicati  nelle  ordinanze  di rimessione. Difatti la
 proroga non e'  fine  a  se  stessa,  ne'  tale  da  configurare  una
 sostanziale  riedizione  del  regime  vincolistico,  ma, limitata nel
 tempo, risponde all'esigenza eccezionale e transitoria di  consentire
 un  graduale  passaggio  ad  un  nuovo  sistema,  caratterizzato  dal
 tendenziale superamento del principio  della  quantificazione  legale
 del corrispettivo per le locazioni abitative;
      che  la Corte ha inoltre dichiarato infondate analoghe questioni
 di  legittimita'  costituzionale  prospettate  con   riferimento   al
 rapporto tra proroga di diritto ed esigenza o necessita' del locatore
 di  utilizzare  direttamente  l'immobile,  in  quanto la disposizione
 denunciata, correttamente interpretata, consente di ritenere  che  la
 proroga  puo'  essere  impedita  quando  ricorrano  le  specifiche  e
 comprovate esigenze del locatore previste  dalla  legge.  Difatti  la
 disposizione   e'  inserita  in  un  contesto  che  vede  esclusa  la
 rinnovazione del contratto, anche se sia stato stipulato un patto  in
 deroga,  quando  il  locatore  intenda, con attualita' e concretezza,
 adibire l'immobile agli  usi  o  effettuare  sullo  stesso  le  opere
 rispettivamente  previste  dagli  artt. 29 e 59 della legge 27 luglio
 1978, n. 392;
      che,  pertanto,  le  questioni  ora  riproposte  devono   essere
 dichiarate manifestatamente infondate;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;