Ricorso del presidente  della  regione  siciliana  pro-tempore  on.
 prof.  Giuseppe  Campione,  autorizzato a ricorrere con deliberazione
 della giunta regionale n. 268 del 29 giugno, integrata  con  delibera
 n.  314 del 21 luglio 1993, rappresentato e difeso sia congiuntamente
 che  disgiuntamente  dall'avv.  Francesco  Torre  e  dall'avv.  Laura
 Ingargiola ed elettivamente domiciliato nella sede dell'ufficio della
 regione  siciliana in Roma, via Marghera, 36, presso l'avv. Salvatore
 Sciacchitano, giusta procura in margine al presente  atto  contro  il
 presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore, domiciliato per la
 carica  in  Roma presso gli uffici della presidenza del Consiglio dei
 Ministri, palazzo Chigi e  difeso  per  legge  dall'Avvocatura  dello
 Stato  per  la  risoluzione del conflitto di attribuzione insorto per
 effetto della  deliberazione  della  Corte  dei  conti,  sezione  del
 controllo  sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato
 n. 94/1993 del 3 giugno 1993, trasmessa a questa regione con nota  n.
 9642  dell'11 giugno 1993 - pervenuta il 19 successivo - con la quale
 e' stato negato il visto e la conseguente registrazione  del  decreto
 del  presidente della regione siciliana 30 dicembre 1992, concernente
 l'impegno di spesa di L. 200.000.000 ai fini della  realizzazione  di
 un   convegno   di   studi  su  iniziativa  del  Consiglio  regionale
 dell'economia e del lavoro.
                               F A T T O
    Con provvedimento 30 dicembre 1992  il  presidente  della  regione
 siciliana  disponeva  l'impegno  di L. 200.000.000 sul capitolo 10502
 (spese per il funzionamento del consiglio regionale  dell'economia  e
 del  lavoro)  del bilancio della regione stessa per l'esercizio 1992,
 per spese relative all'organizzazione di  un  convegno  di  studi  su
 "ordinamento,  uso  e  disegno  del  territorio,  ambiente  e  grandi
 infrastrutture in Sicilia".
    Il competente ufficio di controllo della Corte dei  conti  per  la
 regione  siciliana,  con  foglio  di  rilievo  in  data 4 marzo 1993,
 restituiva  il  provvedimento  osservando  che  la  realizzazione  di
 convegni  non  rientra  tra  i  compiti  istituzionali  del consiglio
 regionale dell'economia e del  lavoro.  Il  consigliere  delegato  al
 controllo,  nel richiedere, a seguito di replica del presidente della
 regione, la  pronuncia  sulla  legittimita'  del  provvedimento  alla
 sezione  regionale  del  controllo,  rilevava  che  nel frattempo era
 intervenuto il d.l. 15 maggio 1993, n.  143,  recante,  all'art.  7,
 nuove norme in materia di controllo della Corte dei conti, sollevando
 la   questione   preliminare   dell'applicabilita'   di  dette  norme
 nell'ambito della regione siciliana. Il presidente della sezione  del
 controllo  per la regione siciliana, atteso il carattere di massima e
 di particolare importanza della  questione,  chiedeva  al  presidente
 della   corte   che   il  provvedimento  (e  con  esso  la  questione
 preliminare) venisse deferito all'esame della  sezione  centrale  del
 controllo  ai  sensi  dell'art 1, secondo comma, della legge 21 marzo
 1953, n. 161. Tale richiesta  e'  stata  accolta  e  la  sezione  del
 controllo,   nell'adunanza   del  3  giugno  1993,  disattendendo  le
 argomentazioni    svolte    dai    rappresentanti    della    regione
 dell'applicabilita'  nell'ambito  di quest'ultima del nuovo regime di
 controllo sugli atti (imperniate sull'unitarieta' della  funzione  di
 controllo  della  Corte),  ha  sposato l'opposta tesi sostenuta nella
 relazione per la richiesta di  deferimento,  ancorata  alla  "lettura
 secundum  costitutionem  dell'art. 7 del d.l. n.  143/1993". Cio' in
 quanto   "l'assetto   del   controllo   nell'area   del   Governo   e
 dell'amministrazione  della  regione  siciliana e' quello disegnato e
 stabilito dallo statuto e dalle corrispondenti norme di  attuazione";
 assetto  a  cui "non puo' farsi deroga se non attraverso i meccanismi
 che  l'ordinamento  prevede  per   la   modificazione   delle   norme
 costituzionali e di quelle di attuazione dello statuto".
    Risolta in tal senso la questione preliminare, la sezione ha preso
 in  esame  il  provvedimento regionale sottoposto al suo controllo e,
 non avendolo ritenuto conforme a legge, ha ricusato  il  visto  e  la
 conseguente registrazione nei riguardi del medesimo.
    L'arbitrario esercizio dei poteri della Corte dei conti si traduce
 in  una  menomazione  della  competenza  amministrativa della regione
 siciliana,  il  che  legittima  la  proposizione  di   conflitto   di
 attribuzioni  tra  regione  e  Stato (Corte costituzionale sentt. nn.
 110/1970,  191  /1976,  129/1981,  152/1986,  731/1988,  338/1989   e
 l'ord.za n. 38 del 1990).
    La  sopra  indicata  delibera della sezione centrale del controllo
 viene quindi impugnata davanti a codesta ecc.ma Corte per le seguenti
 ragioni di
                             D I R I T T O
    Violazione dell'art. 23, secondo comma, dello statuto siciliano  e
 delle  relative norme di attuazione emanate con d.lgs. 6 maggio 1948,
 n. 655 (istituzione di sezioni della Corte dei conti per  la  regione
 siciliana).
    Il  d.l.  15 maggio 1993, n. 143, vigente alla data di emanazione
 della delibera impugnata, ha ridimensionato il  controllo  preventivo
 di  legittimita'  della  Corte  dei  conti,  limitandolo agli atti di
 maggiore rilievo, tassativamente elencati alle lettere da a) ad h del
 primo comma, tra i quali pacificamente non puo'  farsi  rientrare  il
 suindicato  provvedimento  presidenziale  non ammesso a registrazione
 con la delibera stessa. Onde la Corte,  per  giustificare  il  potere
 esercitato  ha  escogitato  la tesi - gravida di conseguenze negative
 per l'autonomia regionale che vanno  ben  al  di  la'  della  mancata
 registrazione  di  un  singolo  atto - della inapplicabilita' di tale
 decreto legge nell'ambito della  regione  siciliana.  Cio'  sotto  il
 riflesso   che  l'assetto  del  controllo  nell'area  del  Governo  e
 dell'amministrazione e' "disegnato"  da  norme  di  rango  superiore,
 quali  l'art.  23, secondo comma dello Statuto e le relative norme di
 attuazione.
    Senonche' la prospettazione della Corte dei conti e'  contraddetta
 proprio dalle fonti normative da essa richiamate.
    L'art.  23,  secondo  comma, statuto Sicilia, infatti, si limita a
 prevedere,  al  primo   comma,   un   decentramento   degli   "organi
 giurisdizionali  centrali  ..  per gli affari concernenti la regione"
 (Corte  costituzionale,  sentenza  n.  270/1988),  specificando,   al
 secondo  comma,  che "le sezioni del consiglio di Stato e della Corte
 dei  conti,  svolgeranno  altresi'  le   funzioni,   rispettivamente,
 consultive  e  di  controllo amministrativo e contabile". Le norme di
 attuazione del suddetto articolo, per la parte che qui interessa, em-
 anate con il citato d.lgs.  n.  655/1948,  istitutivo  delle  sezioni
 della   Corte   dei   conti  per  la  regione  siciliana,  dispongono
 testualmente all'art. 2: "La sezione  di  controllo,  in  conformita'
 delle  leggi dello Stato che disciplinano le funzioni della Corte dei
 conti:
      1)  esercita   il   controllo   sugli   atti   del   Governo   e
 dell'amministrazione regionale;
      2) verifica il rendiconto generale della regione".
    Com'e' agevole constatare, nessun riferimento al tipo di controllo
 -  sotto il profilo temporale (se, cioe', preventivo o successivo) e'
 dato rinvenire nella norma statutaria e nemmeno nelle relative  norme
 di  attuazione,  le quali ultime viceversa, quanto alle modalita' del
 controllo della Corte, operano un rinvio formale  alle  "leggi  dello
 Stato che disciplinano le funzioni della Corte dei conti".
    Da   cio'   discende,   come   logico  corollario,  che  la  forza
 costituzionale della norma statutaria o  di  norma  "rafforzata"  del
 d.lgs.  n.  655/1948  non  dispiega  i  suoi  effetti  sul sistema di
 controllo (modalita', ambito, tempi  etc.),  ma  solo  su  norme  che
 impongono  il  controllo della Corte dei conti secondo le leggi delle
 Stato.
    Una volta quindi modificato con un atto avente forza di  legge  il
 previgente  regime  di  controllo contenuto nel t.u. n. 1214/1934, la
 Corte dei conti per la regione siciliana non puo'  non  adeguarsi  al
 nuovo  sistema,  esercitando  il controllo preventivo solo sugli atti
 regionali che trovano corrispondenza in quelli elencati nell'art.  7,
 primo  comma, del citato d.lgs. n. 143/1993. Onde l'esercizio di tale
 tipo di controllo esorbitante, come nel caso di  specie,  dai  limiti
 imposti  dalla  suddetta  norma  determina  una indebita compressione
 della sfera di competenza  amministrativa  statutariamente  garantita
 alla regione.
    Ne'  tale lesione puo' dirsi venuta meno per effetto della mancata
 conversione in legge del d.l.  sopra  citato,  dal  momento  che  le
 disposizioni del menzionato art. 7 sono state riprodotte, con qualche
 modifica  (ripristino  del  controllo preventivo sui provvedimenti di
 approvazione dei contratti di importo piu' elevato, sottoposizione  a
 termine  del  controllo preventivo) ininfluente sulla fattispecie che
 ha  dato  luogo  all'insorgere  del  conflitto,  nel   corrispondente
 articolo   del   d.lgs.   17  luglio  1993,  n.  232,  che  su  salda
 temporalmente col precedente.
    Ma v'e' di piu': l'art.  10  del  nuovo  decreto  legge  chiarisce
 espressamente  ad  abundantiam  che i principi desumibili dalle norme
 del decreto  stesso  "costituiscono  ..  per  le  regioni  a  statuto
 speciale  e  per  le  province  autonome  di  Trento  e Bolzano norme
 fondamentali  di  riforma  economico-sociale  della  Repubblica".Tale
 disposizione  ovviamente  non  puo'  riguardare  le norme del decreto
 legge relative ai poteri della Corte dei conti, attesa  l'estraneita'
 di tale materia alla legislazione regionale; essa pero' e' senz'altro
 riferibile  all'art. 9 del d.l. n. 232/1993 (corrispondente all'art.
 8  del  d.l.  decaduto)  contenente  disposizioni  sui  "servizi  di
 controllo  interno)",  da  istituirsi  in  tutte  le "amministrazioni
 pubbliche" e quindi anche nelle regioni a statuto speciale. E poiche'
 tali  disposizioni  formano  un  unico  corpo  normativo  con  quelle
 dell'art.  7,  riduttive  del  controllo  preventivo  di legittimita'
 esterno, rispetto  alle  quelli  rivestono  carattere  complementare,
 l'obbligo  delle  regioni  ad  autonomia  speciale  di  attenersi  ai
 principi   insiti   nelle   prime   trova    il    suo    presupposto
 nell'applicabilita'  delle  seconde  anche  nell'ambito  delle  dette
 regioni.
    In altri termini il nuovo sistema di controllo  delineato  con  le
 norme statali sopra richiamate non puo' trovare applicazione parziale
 nell'ambito della regione siciliana, ma va attuato nel suo complesso.