Ricorso del presidente della regione siciliana pro-tempore on. prof. Giuseppe Campione, autorizzato a ricorrere con deliberazione della giunta regionale n. 268 del 29 giugno, integrata con delibera n. 314 del 21 luglio 1993, rappresentato e difeso sia congiuntamente che disgiuntamente dall'avv. Francesco Torre e dall'avv. Laura Ingargiola ed elettivamente domiciliato nella sede dell'ufficio della regione siciliana in Roma, via Marghera, 36, presso l'avv. Salvatore Sciacchitano, giusta procura in margine al presente atto contro il presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore, domiciliato per la carica in Roma presso gli uffici della presidenza del Consiglio dei Ministri, palazzo Chigi e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato per la risoluzione del conflitto di attribuzione insorto per effetto della deliberazione della Corte dei conti, sezione del controllo sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato n. 94/1993 del 3 giugno 1993, trasmessa a questa regione con nota n. 9642 dell'11 giugno 1993 - pervenuta il 19 successivo - con la quale e' stato negato il visto e la conseguente registrazione del decreto del presidente della regione siciliana 30 dicembre 1992, concernente l'impegno di spesa di L. 200.000.000 ai fini della realizzazione di un convegno di studi su iniziativa del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro. F A T T O Con provvedimento 30 dicembre 1992 il presidente della regione siciliana disponeva l'impegno di L. 200.000.000 sul capitolo 10502 (spese per il funzionamento del consiglio regionale dell'economia e del lavoro) del bilancio della regione stessa per l'esercizio 1992, per spese relative all'organizzazione di un convegno di studi su "ordinamento, uso e disegno del territorio, ambiente e grandi infrastrutture in Sicilia". Il competente ufficio di controllo della Corte dei conti per la regione siciliana, con foglio di rilievo in data 4 marzo 1993, restituiva il provvedimento osservando che la realizzazione di convegni non rientra tra i compiti istituzionali del consiglio regionale dell'economia e del lavoro. Il consigliere delegato al controllo, nel richiedere, a seguito di replica del presidente della regione, la pronuncia sulla legittimita' del provvedimento alla sezione regionale del controllo, rilevava che nel frattempo era intervenuto il d.l. 15 maggio 1993, n. 143, recante, all'art. 7, nuove norme in materia di controllo della Corte dei conti, sollevando la questione preliminare dell'applicabilita' di dette norme nell'ambito della regione siciliana. Il presidente della sezione del controllo per la regione siciliana, atteso il carattere di massima e di particolare importanza della questione, chiedeva al presidente della corte che il provvedimento (e con esso la questione preliminare) venisse deferito all'esame della sezione centrale del controllo ai sensi dell'art 1, secondo comma, della legge 21 marzo 1953, n. 161. Tale richiesta e' stata accolta e la sezione del controllo, nell'adunanza del 3 giugno 1993, disattendendo le argomentazioni svolte dai rappresentanti della regione dell'applicabilita' nell'ambito di quest'ultima del nuovo regime di controllo sugli atti (imperniate sull'unitarieta' della funzione di controllo della Corte), ha sposato l'opposta tesi sostenuta nella relazione per la richiesta di deferimento, ancorata alla "lettura secundum costitutionem dell'art. 7 del d.l. n. 143/1993". Cio' in quanto "l'assetto del controllo nell'area del Governo e dell'amministrazione della regione siciliana e' quello disegnato e stabilito dallo statuto e dalle corrispondenti norme di attuazione"; assetto a cui "non puo' farsi deroga se non attraverso i meccanismi che l'ordinamento prevede per la modificazione delle norme costituzionali e di quelle di attuazione dello statuto". Risolta in tal senso la questione preliminare, la sezione ha preso in esame il provvedimento regionale sottoposto al suo controllo e, non avendolo ritenuto conforme a legge, ha ricusato il visto e la conseguente registrazione nei riguardi del medesimo. L'arbitrario esercizio dei poteri della Corte dei conti si traduce in una menomazione della competenza amministrativa della regione siciliana, il che legittima la proposizione di conflitto di attribuzioni tra regione e Stato (Corte costituzionale sentt. nn. 110/1970, 191 /1976, 129/1981, 152/1986, 731/1988, 338/1989 e l'ord.za n. 38 del 1990). La sopra indicata delibera della sezione centrale del controllo viene quindi impugnata davanti a codesta ecc.ma Corte per le seguenti ragioni di D I R I T T O Violazione dell'art. 23, secondo comma, dello statuto siciliano e delle relative norme di attuazione emanate con d.lgs. 6 maggio 1948, n. 655 (istituzione di sezioni della Corte dei conti per la regione siciliana). Il d.l. 15 maggio 1993, n. 143, vigente alla data di emanazione della delibera impugnata, ha ridimensionato il controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti, limitandolo agli atti di maggiore rilievo, tassativamente elencati alle lettere da a) ad h del primo comma, tra i quali pacificamente non puo' farsi rientrare il suindicato provvedimento presidenziale non ammesso a registrazione con la delibera stessa. Onde la Corte, per giustificare il potere esercitato ha escogitato la tesi - gravida di conseguenze negative per l'autonomia regionale che vanno ben al di la' della mancata registrazione di un singolo atto - della inapplicabilita' di tale decreto legge nell'ambito della regione siciliana. Cio' sotto il riflesso che l'assetto del controllo nell'area del Governo e dell'amministrazione e' "disegnato" da norme di rango superiore, quali l'art. 23, secondo comma dello Statuto e le relative norme di attuazione. Senonche' la prospettazione della Corte dei conti e' contraddetta proprio dalle fonti normative da essa richiamate. L'art. 23, secondo comma, statuto Sicilia, infatti, si limita a prevedere, al primo comma, un decentramento degli "organi giurisdizionali centrali .. per gli affari concernenti la regione" (Corte costituzionale, sentenza n. 270/1988), specificando, al secondo comma, che "le sezioni del consiglio di Stato e della Corte dei conti, svolgeranno altresi' le funzioni, rispettivamente, consultive e di controllo amministrativo e contabile". Le norme di attuazione del suddetto articolo, per la parte che qui interessa, em- anate con il citato d.lgs. n. 655/1948, istitutivo delle sezioni della Corte dei conti per la regione siciliana, dispongono testualmente all'art. 2: "La sezione di controllo, in conformita' delle leggi dello Stato che disciplinano le funzioni della Corte dei conti: 1) esercita il controllo sugli atti del Governo e dell'amministrazione regionale; 2) verifica il rendiconto generale della regione". Com'e' agevole constatare, nessun riferimento al tipo di controllo - sotto il profilo temporale (se, cioe', preventivo o successivo) e' dato rinvenire nella norma statutaria e nemmeno nelle relative norme di attuazione, le quali ultime viceversa, quanto alle modalita' del controllo della Corte, operano un rinvio formale alle "leggi dello Stato che disciplinano le funzioni della Corte dei conti". Da cio' discende, come logico corollario, che la forza costituzionale della norma statutaria o di norma "rafforzata" del d.lgs. n. 655/1948 non dispiega i suoi effetti sul sistema di controllo (modalita', ambito, tempi etc.), ma solo su norme che impongono il controllo della Corte dei conti secondo le leggi delle Stato. Una volta quindi modificato con un atto avente forza di legge il previgente regime di controllo contenuto nel t.u. n. 1214/1934, la Corte dei conti per la regione siciliana non puo' non adeguarsi al nuovo sistema, esercitando il controllo preventivo solo sugli atti regionali che trovano corrispondenza in quelli elencati nell'art. 7, primo comma, del citato d.lgs. n. 143/1993. Onde l'esercizio di tale tipo di controllo esorbitante, come nel caso di specie, dai limiti imposti dalla suddetta norma determina una indebita compressione della sfera di competenza amministrativa statutariamente garantita alla regione. Ne' tale lesione puo' dirsi venuta meno per effetto della mancata conversione in legge del d.l. sopra citato, dal momento che le disposizioni del menzionato art. 7 sono state riprodotte, con qualche modifica (ripristino del controllo preventivo sui provvedimenti di approvazione dei contratti di importo piu' elevato, sottoposizione a termine del controllo preventivo) ininfluente sulla fattispecie che ha dato luogo all'insorgere del conflitto, nel corrispondente articolo del d.lgs. 17 luglio 1993, n. 232, che su salda temporalmente col precedente. Ma v'e' di piu': l'art. 10 del nuovo decreto legge chiarisce espressamente ad abundantiam che i principi desumibili dalle norme del decreto stesso "costituiscono .. per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica".Tale disposizione ovviamente non puo' riguardare le norme del decreto legge relative ai poteri della Corte dei conti, attesa l'estraneita' di tale materia alla legislazione regionale; essa pero' e' senz'altro riferibile all'art. 9 del d.l. n. 232/1993 (corrispondente all'art. 8 del d.l. decaduto) contenente disposizioni sui "servizi di controllo interno)", da istituirsi in tutte le "amministrazioni pubbliche" e quindi anche nelle regioni a statuto speciale. E poiche' tali disposizioni formano un unico corpo normativo con quelle dell'art. 7, riduttive del controllo preventivo di legittimita' esterno, rispetto alle quelli rivestono carattere complementare, l'obbligo delle regioni ad autonomia speciale di attenersi ai principi insiti nelle prime trova il suo presupposto nell'applicabilita' delle seconde anche nell'ambito delle dette regioni. In altri termini il nuovo sistema di controllo delineato con le norme statali sopra richiamate non puo' trovare applicazione parziale nell'ambito della regione siciliana, ma va attuato nel suo complesso.