Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, e' domiciliato, contro il Presidente della giunta della regione Emilia-Romagna per la dichiarazione d'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge regionale recante "misure eccezionali e transitorie per la riorganizzazione del sistema sanitario regionale" (riapprovata il 20 luglio 1993), in relazione agli artt. 117 della Costituzione, 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e 44 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761. 1. - Quale misura eccezionale e transitoria di riorganizzazione del sistema sanitario, l'art. 1 della delibera legislativa approvata dal consiglio regionale dell'Emilia-Romagna nella seduta del 18 novembre 1992 ha previsto la facolta', per la giunta, di avvalersi del personale dirigente del S.S.N. fino ad un massimo di dieci unita'; ed ha quindi stabilito, al terzo comma, che il trattamento economico del personale cosi' posto alle dipendenze funzionali della Regione continui a far carico alla U.S.L. di appartenenza, anche per quanto attiene al trattamento di missione. Con provvedimento del 21 dicembre 1992 il Governo ha rinviato le riferite disposizioni a nuovo esame del consiglio regionale, avendo rilevato un contrasto tra l'istituto dello "avvalimento", come sopra regolato, ed il quinto comma dell'art. 44 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 che consente l'utilizzazione, da parte delle regioni, del personale del S.S.N. unicamente attraverso l'istituto del "comando" e con accollo dei relativi oneri alle regioni stesse. In data 21 luglio 1993 e' pervenuta al commissario del Governo comunicazione dell'avvenuta riapprovazione, nella seduta consiliare del 20 luglio, della delibera legislativa fatta oggetto del rinvio che viene quindi - col presente atto - impugnata dal deducente, in conformita' della determinazione adottata dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 29 luglio 1993. 2. - Come la Corte ha piu' volte avuto occasione di rilevare, la disciplina dello stato giuridico del personale delle UU.SS.LL. e' riservata alla legge statale, i cui principi - fra i quali certamente si pongono quelli stabiliti dagli artt. 47, legge n. 833/1978 e 44, del d.P.R. n. 761/1979 - si impongono al rispetto della legislazione regionale alla quale e' consentito soltanto di dettare, in materia, una disciplina meramente attuativa di quella emanata dallo Stato (cfr., fra le altre, sent. n. 122/1990). Orbene, l'ultimo comma dell'art. 44 del d.P.R. n. 761/1979, recante norme sullo stato giuridico del personale delle UU.SS.LL., espressamente prevede che, "per particolari esigenze dei servizi sanitari regionali" e "per tempo determinato", detto personale possa essere comandato presso la regione a carico della quale cedono, peraltro, i conseguenti e relativi oneri. Rispetto a tale principio si pone in palese e netta dissonanza l'art. 1 della delibera legislativa impugnata, una volta che - pacificamente - le pur eccezionali ed urgenti esigenze richiamate e la temporaneita' della misura adottata non valgono, in particolare, a legittimare le disposizioni del primo e del terzo comma della citata norma regionale, in nessun modo suscettibili di essere riguardate come disposizioni di mera "attuazione" del ripetuto art. 44 del d.P.R. n. 761/1979. Va rilevato, infatti, che proprio per sopperire ad esigenze extra-ordinem, e di per se stesse transeunti, la norma statale ha previsto il ricorso all'istituto del comando (cui non e' assimilabile la diversa figura dell'avvalimento, del resto non contemplata fra i principi generali e comuni del rapporto di pubblico impiego cui fa richiamo il primo comma dell'art. 47 della legge n. 833/1978), mentre - poi - i previsti effetti (di permanenza degli oneri economici a carico delle UU.SS.LL.) sono a tal punto collidenti con quelli stabiliti dalla norma del d.P.R. n. 761/1979 da rendere sterile, ab origine, ogni ipotizzabile tentativo volto a rappresentare la disposizione impugnata come di semplice "adattamento" della legge statale. Dunque, l'art. 1 della riapprovata delibera legislativa regionale va riconosciuto in contrasto con l'art. 117 della Costituzione, in relazione alle piu' volte richiamate norme della legge n. 833/1978 e del d.P.R. n. 761/1979.