IL PRETORE Visto l'art. 4 della legge 14 novembre 1992, n. 432 di conversione del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384; Visto l'art. 6 del decreto-legge n. 103/1991; Visto l'art. 47 del d.P.R. 639/1970; Visti gli articoli 10 ed 11 delle disposizioni sulla legge in generale; Visto l'art. 3 della Costituzione; Vista la sentenza della Corte costituzionale emessa il 3 giugno 1992 e reg. al n. 246; Rilevato che nel giudizio promosso da Salodini Maria contro l'I.N.P.S. con ricorso depositato in data 18 novembre 1992, per il riconoscimento dell'integrazione al trattamento minimo della pensione indiretta sino al 30 settembre 1983 e conseguente cristallizzazione dello stesso per il periodo successivo, va applicato il disposto dell'art. 4 della legge n. 432/1992 in quanto: 1) la ricorrente ha esaurito il procedimento amministrativo in data 19 gennaio 1989 e pertanto non puo' trovare applicazione il terzo comma del richiamato articolo; 2) la ricorrente ha esaurito il procedimento amministrativo in data 19 gennaio 1989 e pertanto non puo' trovare applicazione il terzo comma del richiamato articolo; 3) l'istituto convenuto ha formalmente eccepito l'intervenuta decadenza della possibilita' di proporre azione giudiziaria per essere ormai decorso il termine di tre anni dal provvedimento amministrativo di rigetto introdotto dalla nuova norma la quale ha in tal senso modificato l'art. 47 del d.P.R. n. 639/1970. Atteso che la disposizione cosi' sostituita e' identica, per formulazione e contenuto, a quella che l'ha sostituita salvo che per la riduzione del termine di decadenza da decennale a triennale; Constatato che la disposizione in esame riproduce una norma gia' pesantemente colpita dalle univoche interpretazioni della Corte costituzionale, della Corte di cassazione, nonche' dei giudici di merito della Repubblica italiana; E' appena il caso di ricordare, infatti, che constantemente, unanimemente, tutti i giudici dello Stato hanno affermato che e' incostituzionale l'imposizione di termini di decadenza che incidano sul diritto alle prestazioni pensionistiche, potendo il legislatore intervenire solo sui ratei di pensione: "Il diritto a pensione .. e' imprescrittibile (ne' sottoponibile a decadenza) secondo una giurisprudenza non controversa, in conformita' di un principio costituzionalmente garantito che non puo' comportare deroghe legisla- tive" (cifr. sentenza Corte costituzionale n. 246/1992). Il breve ossequio a tale principio da parte del legislatore e' durato lo spazio della emanazione dell'art. 6, primo comma, del decreto-legge n. 103/1991, ove si e' fornita l'interpretazione autentica della norma originaria (il noto art. 47 del d.P.R. n. 639/1970), evidenziando che la decadenza ivi statuita determinava l'estinzione del diritto ai ratei pregressi. A parere di questo pretore la disposizione introdotta con il decreto-legge n. 384/1992 conversione nella legge n. 432/1992 ha completamente travolto la disposizione di interpretazione autentica della norma non piu' in vigore salvandola, sul piano applicativo, solo per quei soggetti che avessero gia' radicato il procedimento amministrativo ma non ancora ottenuto la risposta da parte dell'istituto. Ne' vi e' spazio per interpretare in senso costituzionale la nuova disposizione poiche' la norma in discorso non accenna minimamente alla operativita' della decadenza sui singoli ratei e cio', in relazione con la precedente normativa in tema di decadenza, preclude all'interprete di ritenere implicitamente contenuto il riferimento ai singoli ratei e gli impone, come gia' detto, di leggere nell'unico modo corrispondente al significato testuale dei termini la medesima disposizione con l'unica conseguenza possibile: la disposizione non e' costituzionale. Altro profilo di incostituzionalita' si rileva nella circostanza che l'interprete non puo' negare la vigente sussistenza, nel nostro ordinamento, delle disposizioni degli artt. 10 ed 11 sulla legge in generale cosicche' in assenza di disposizioni transitorie la citata disposizione dovra' essere applicata a tutti i processi iniziati dopo la sua entrata in vigore per i quali il procedimento amministrativo si sia esaurito o per espresso rigetto dell'istituto per decorso del termine previsto (cfr. terzo comma dell'art. 4 della legge n. 432/1992). Ne consegue che per quei pensionati i quali avessero iniziato il procedimento amministrativo che non si fosse esaurito resta salvo il disposto dell'art. 6 d.P.R. n. 103/1991 e quindi la residua parte del termine decadenziale decennale con una evidente ed irragionevole disparita' di trattamento in danno dei soggetti vincolati alla attuale normativa