Ricorso  della  provincia  autonoma  di  Bolzano,  in  persona  del
 presidente   pro-tempore   della   giunta   provinciale   dott.  Luis
 Durnwalder, giusta deliberazione della giunta provinciale n. 5476 del
 13 settembre 1993 rappresentata e  difesa  -  in  virtu'  di  procura
 speciale  del  14  settembre 1993 rogata dall'avv. Giovanni Salghetti
 Drioli, vice segretario generale della giunta (rep. n. 16865) - dagli
 avv.ti prof. Sergio Panunzio e Paolo Mercuri, e presso il loro studio
 elettivamente domiciliata in Roma, piazza Borghese n.  3,  contro  la
 Presidenza  del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del
 Consiglio in carica; per il regolamento di competenza in relazione al
 decreto del Ministro del  tesoro,  di  concerto  col  Ministro  della
 sanita',   16   luglio   1993,   recante  "Modificazioni  al  decreto
 ministeriale 5 dicembre 1991 in tema di procedure per la  contrazione
 di   mutui,   rimborso   oneri  relativi  al  programma  di  edilizia
 sanitaria".
    1. - La provincia autonoma di Bolzano e' titolare,  in  base  allo
 Statuto  speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed alle relative
 norme d'attuazione, di competenze legislative  ed  amministrative  di
 tipo  esclusivo  sia  in materia di "edilizia comunque sovvenzionata,
 totalmente o parzialmente, da finanziamenti a carattere pubblico ..",
 sia di "lavori pubblici di interesse provinciale", che di "assistenza
 e beneficenza pubblica" (rispettivamente, nn. 10, 17 e 25 dell'art. 8
 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670); nonche'  di  competenza  di  tipo
 concorrente   in   materia   di   "igiene  e  sanita',  ivi  compresa
 l'assistenza sanitaria ed ospedaliera" (artt. 9, n. 10, e  16  d.P.R.
 n. 670/1972).
    E' noto, altresi', che alla provincia autonoma di Bolzano le norme
 costituzionali  (artt.  69  e  segg. e 79 dello statuto Trentino-Alto
 Adige) attribuiscono anche autonomia finanziaria. Il  bilancio  della
 provincia e' alimentato, oltre che dalle entrate finanziarie proprie,
 anche  dalla  finanza  derivata,  consistente  nei  trasferimenti  di
 risorse da parte dello Stato, necessari anch'essi alla Provincia  per
 provvedere  agli  interventi - ordinari e speciali - nelle materie di
 propria  competenza.  Al  riguardo,  anche  in  armonia  con   quanto
 stabilito  dall'art.  79  dello  statuto  del  Trentino-Alto Adige (e
 dall'art. 119, terzo comma, della Costituzione) la legge 30  novembre
 1989,  n. 386 (Norme per il coordinamento della finanza della regione
 Trentino-Alto Adige e delle provincie autonome di Trento e di Bolzano
 con la riforma tributaria) ha stabilito alcuni principi che integrano
 la  disciplina  statutaria  relativa  alla  finanza  provinciale.  In
 particolare l'art. 5 della legge n. 386/1989, dopo avere stabilito al
 primo  comma che "le provincie autonome partecipano alla ripartizione
 di  fondi  speciali  istituiti  per  garantire  livelli   minimi   di
 prestazioni  in  modo  uniforme  su  tutto  il  territorio nazionale,
 secondo i criteri e le modalita' per gli stessi previsti", al secondo
 comma espressamente aggiunge che "i finanziamenti recati da qualunque
 altra disposizione di legge statale in cui sia previsto il riparto  o
 l'utilizzo  a  favore  delle  regioni,  sono assegnati alle provincie
 autonome  ed  affluiscono  al  bilancio  delle  stesse   per   essere
 utilizzati,    secondo   normative   provinciali,   nell'ambito   del
 corrispondente settore, con  riscontro  nei  conti  consuntivi  delle
 rispettive  provincie". Non solo: il successivo terzo comma dell'art.
 5  aggiunge  pure  che  "per  l'assegnazione   e   l'erogazione   dei
 finanziamenti  di  cui  al  secondo  comma, si prescinde da qualunque
 adempimento previsto  dalle  stesse  leggi  ad  eccezione  di  quelli
 relativi all'individuazione dei parametri o delle quote di riparto".
    Giova  anche  ricordare,  al riguardo, che la disciplina stabilita
 dall'art. 5 della legge n. 386/1989 e' stata recentemente  richiamata
 e  confermata dalle ultime norme di attuazione dello statuto speciale
 per il Trentino-Alto Adige  (emanate  a  conclusione  della  vertenza
 sulla  attuazione  del  c.d.  "pacchetto").  Infatti l'art. 12, primo
 comma,  del  decreto  legislativo  16  marzo  1992,  n.  268,  recita
 testualmente  che  "le  disposizioni  in ordine alle procedure e alla
 destinazione dei fondi di cui all'art.  5,  secondo  e  terzo  comma,
 della  legge  30  novembre 1989, n. 386, si applicano con riferimento
 alle leggi statali di intervento ivi previste, anche se le stesse non
 sono espressamente richiamate".
    2. -  Cio'  premesso,  la  legge  11  marzo  1988,  n.  67  (legge
 finanziaria  1988),  all'art.  20,  aveva  disciplinato  un programma
 pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione  edilizia  e
 di  ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di
 realizzazione   di   residenze   per   anziani   e    soggetti    non
 autosufficienti.  La  legge  (art. 20, primo comma) stabilisce che al
 finanziamento degli interventi si  provvede  mediante  operazioni  di
 mutuo  "che  le  regioni  e le provincie autonome di Trento e Bolzano
 sono autorizzate ad effettuare nei limiti  del  95  per  cento  della
 spesa  ammissibile  risultante dal progetto, con la Bei, con la cassa
 depositi  e prestiti e con gli istituti e aziende di credito all'uopo
 abilitati, secondo modalita' e procedure da  stabilirsi  con  decreto
 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della sanita'".
    A sua volta, come previsto dalla legge, il Ministro del tesoro, di
 concerto con quello della sanita', ha disciplinato modalita' e proce-
 dure per la concessione dei mutui, dapprima con d.m. 7 dicembre 1988,
 poi  con  d.m.  5  dicembre  1991.  Entrambi  i  decreti hanno sempre
 previsto, conformemente alla legge, la possibilita' che  i  mutui  in
 questione  fossero accordati anche alle provincie di Trento e Bolzano
 (cfr. art. 1, primo comma,  d.m.  7  dicembre  1988,  e  poi  d.m.  5
 dicembre  1991).  Ne'  avrebbe potuto essere diversamente, atteso che
 quei mutui rientrano certamente nei finanziamenti di competenza della
 provincia i quali - come si e' visto in precedenza - sono previsti  e
 regolati dal secondo comma dell'art. 5 della legge n. 386/1989. Essi,
 dunque,  integrano le risorse finanziarie che spettano alle provincie
 autonome di Trento e Bolzano in base a quanto stabilito dallo statuto
 speciale d'autonomia e dalle relative norme d'attuazione.
    3. - Da ultimo l'amministrazione statale ha  pero'  modificato  il
 citato  d.m.  5  dicembre  1991,  disciplinante  le  procedure per la
 contrazione dei mutui in questione, con il decreto del  Ministro  del
 tesoro  (di  concerto  con il Ministro della sanita') 16 luglio 1993,
 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 luglio 1993, n. 170.
    Nel preambolo di tale decreto si richiamano, fra l'altro,  diverse
 disposizioni   legislative   entrate  in  vigore  successivamente  al
 precedente d.m. 5  dicembre  1991,  fra  cui  l'art.  4  del  decreto
 legislativo  16 marzo 1992, n. 266, recante norme di attuazione dello
 statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, "con il quale  e'  stato
 stabilito  che  nelle  materie  di  competenza  propria  regionale  o
 provinciale le amministrazioni statali comprese quelle autonome e gli
 enti dipendenti dallo Stato non possono disporre spese ne'  concedere
 direttamente   o   indirettamente,  finanziamenti  o  contributi  per
 attivita' nell'ambito del territorio  regionale  o  provinciale".  Ed
 inoltre  -  sempre  nel  preambolo  -  si  ravvisa "l'opportunita' di
 procedere  in  relazione  alle  modifiche  introdotte  dalle   citate
 disposizioni  legislative  e  ministeriali nel comparto in parola, ad
 una nuova stesura del testo del decreto ministeriale 5 dicembre 1991,
 al fine di non creare problemi di ordine interpretativo agli enti  ed
 istituzioni creditizie".
    Dopo  di  che  il  decreto  del  16  luglio  1993  detta una nuova
 disciplina delle procedure per la contrazione dei mutui che pero'  (a
 differenza  dei  due decreti ministeriali precedenti) non contempla -
 assieme alle regioni -  anche  le  provincie  autonome  di  Trento  e
 Bolzano. Infatti, il primo comma dell'art. 1 del decreto in questione
 cosi' recita testualmente: "I mutui di cui all'art. 20 della legge 11
 marzo  1988,  n.  67,  destinati al finanziamento degli interventi in
 materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento  tecnologico
 del  patrimonio  sanitario  pubblico  nonche'  alla  realizzazione di
 residenze per anziani e soggetti non autosufficienti, sono  accordati
 alle  regioni  e agli istituti di cui all'art. 4, quindicesimo comma,
 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, oltre che dalla  banca  europea
 per  gli  investimenti  e dalla Cassa depositi e prestiti, dagli enti
 creditizi nel  rispetto  delle  norme  legislative,  regolamentari  e
 statuarie che ne regolano l'attivita'".
    Se  tale  disciplina  e' da intendersi (come sembra) nel senso che
 essa esclude le provincie autonome dalla concessione dei mutui di cui
 all'art. 20 della legge n. 67/1988, allora il d.m. 16 luglio 1993  e'
 lesivo delle attribuzioni della provincia autonoma di Bolzano, che lo
 impugna per i seguenti motivi di
                             D I R I T T O
    Violazione  delle attribuzioni costituzionali di cui agli artt. 9,
 nn. 10, 17 e 25; 9, n. 10; 16 dello  statuto  speciale  Trentino-Alto
 Adige  (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e relative norme d'attuazione;
 nonche' dei principi relativi alla autonomia finanziaria  provinciale
 di  cui  agli artt. 69 e segg. e 79 dello statuto speciale e relative
 norme d'attuazione (specie in relazione agli artt. 5 della  legge  30
 novembre  1989,  n.  386; 4, ultimo comma, del decreto legislativo 16
 marzo 1992, n. 266; e 12, primo comma, decreto legislativo  16  marzo
 1992, n. 268).
    1.  - Si e' gia' detto che la presente controversia potrebbe forse
 essere superata mediante una interpretazione della  formulazione  del
 decreto  ministeriale  impugnato  che  ricomprendesse nella locuzione
 "regioni"  anche  le  provincie  autonome   di   Trento   e   Bolzano
 (conformemente,  del  resto,  ad  un canone interpretativo piu' volte
 enunziato da codesta ecc.ma Corte).
    Tuttavia vi sono elementi che portano a ritenere  che,  in  questo
 caso,   una   siffatta  interpretazione  in  bonam  partem  dell'atto
 impugnato non corrisponda all'intendimento del Governo. In tal  senso
 inducono  a ritenere sia l'espresso richiamo, contenuto nel preambolo
 del decreto, al testo  dell'ultimo  comma  dell'art.  4  del  decreto
 legislativo n. 266/1992; sia il modo in cui - in precedenti scambi di
 note  intercorse  con  rappresentanti  delle  provincie autonome - il
 Governo aveva mostrato di  volere  interpretare  quella  disposizione
 legislativa. Nel senso, cioe', che con essa i rapporti finanziari fra
 lo  Stato  e  le  provincie  autonome sarebbero stati conclusivamente
 definiti in modo tale da escludere ormai qualsiasi finanziamento, con
 onere totale o parziale a carico dello Stato, diretto  al  territorio
 delle   Provincie   Autonome  ed  incidente  nelle  materie  di  loro
 competenza.
    Ma ove sia tale,  appunto,  la  interpretazione  dell'art.  4  del
 decreto  legislativo  n.  266/199 sottesa alla formulazione del primo
 comma  dell'art.  1  del  d.m.  16  luglio  1993,  questo  e'  allora
 palesememte lesivo delle attribuzioni costituzionali e dell'autonomia
 finanziaria della provincia ricorrente.
    2.  -  Il  decreto ministeriale impugnato, escludendo la provincia
 ricorrente dal finanziamento, mediante i mutui  di  cui  all'art.  20
 della   legge   n.   67/1988,   degli   interventi   in   materia  di
 ristrutturazione  edilizia  e  di  ammodernamento   tecnologico   del
 patrimonio  sanitario  e  di residenze per anziani e per soggetti non
 autosufficienti,  viola  -  come  gia'  detto   -   le   attribuzioni
 costituzionali  di  cui alle norme statutarie e d'attuazione indicate
 in epigrafe.
    Premesso che non e' stata mai modificata la formulazione del primo
 comma  dell'art.  20  della  legge  n.  67/1988,  che   espressamente
 stabilisce  che  anche  le provincie autonome possono beneficiare dei
 mutui in questione, a quanto pare la loro  esclusione  ad  opera  del
 decreto  ministeriale impugnato dovrebbe dunque fondarsi - secondo il
 Governo - in una loro esclusione che gia' in precedenza sarebbe stata
 operata (abrogando tacitamente la  legge  n.  67/1988)  dall'art.  4,
 ultimo   comma,   del  decreto  legislativo  n.  266/1992.  Tutto  si
 fonderebbe, dunque, su questa ipotesi interpretativa del Governo, che
 peraltro e' palesemente infondata.
    Il significato della norma legislativa in questione - la quale non
 e' contenuta nell'apposito decreto legislativo  contenente  le  norme
 d'attuazione in materia finanziaria (che come vedremo e' invece il n.
 268 del 16 marzo 1992) - non e' gia' quello di escludere le provincie
 autonome  dai  finanziamenti  disposti  a  favore delle regioni dalle
 leggi "di settore", nelle materie di competenze provinciale.
    La ragione d'essere della disciplina contenuta nell'art.  4  (come
 si ricava agevolmente anche dai lavori preparatori), ed anche nel suo
 ultimo  comma,  e'  piuttosto  quella  di  impedire  allo  Stato ogni
 intervento nelle materie di competenza propria delle provincie, anche
 attraverso l'esercizio attivo di poteri  di  intervento  finanziario.
 Con  essa,  in  particolare,  si  e'  inteso anche escludere che, nel
 territorio provinciale,  lo  Stato  potesse  concedere  finanziamenti
 (anche  attraverso  operazioni  di  mutuo)  a soggetti terzi, nei cui
 confronti la competenza a concedere i finanziamenti e'  invece  delle
 provincie  autonome;  ma  non  si  e'  certo  inteso  escludere che i
 finanziamenti potessero affluire alle provincie in base  a  leggi  di
 settore,  perche'  poi  le  provincie  stesse  li  utilizzassero  per
 finanziare ed effettuare gli interventi di propria competenza.
    Che  sia  questa  la   (sola)   interpretazione   corretta   della
 disposizione  legislativa  in  questione, oltre che dalla ratio dalla
 complessiva  disciplina  in  cui  essa  si  iscrive,  e'  del   resto
 confermato  dal  fatto  stesso  -  gia'  ricordato  - che essa non e'
 contenuta nel decreto legislativo n. 268/1992 (in pari data)  recante
 le  ultime  norme  di  attuazione  dello  statuto Trentino-Alto Adige
 specificamente dedicate alla finanza regionale e provinciale  (ed  ai
 rapporti  finanziari  con  lo Stato): come invece sicuramente sarebbe
 accaduto se realmente quella disposizione, avendo il significato  che
 il  Governo  oggi  vorrebbe  attribuirgli,  fosse  stata  diretta  ad
 introdurre  una  innovazione  cosi'  rilevante  alla  disciplina  dei
 rapporti   finanziari   fra  Stato  e  provincie  autonome  (e  cosi'
 gravemente incisiva per le finanze di queste ultime).
    3. - Non  solo,  vi  e'  poi  anche  un  argomento  testuale,  che
 impedisce  l'accoglimento  della  tesi  interpretativa del Governo in
 ordine all'art. 4, ultimo comma, del decreto legislativo n.  266/1992
 e,  ad  un  tempo, conferma l'esattezza della diversa interpretazione
 dianzi formulata.
    L'ultimo  comma  dell'art.  4  del  decreto  legislativo  n.  266,
 infatti,  nello  stabilire il divieto di interventi dello Stato nelle
 materie   di   competenza    regionale    o    provinciale,    recita
 preliminarmente:   "Fermo  restando  quanto  disposto  dallo  Statuto
 speciale e dalle relative norme d'attuazione, nelle materie ..". Cio'
 significa, dunque, che resta fermo anche quanto disposto dal  secondo
 e  terzo  comma  dell'art.  5  della legge n. 386/1989 in ordine alle
 assegnazioni alle provincie  autonome  dei  finanziamenti  recati  da
 leggi  di  settore. Ma appunto cio' e' del tutto incompatibile con la
 tesi interpretativa che il Governo pretenderebbe di imporre, la quale
 - escludendo quelle assegnazioni - postula l'abrogazione dello stesso
 art. 5, secondo comma, della legge n. 386/1989.
    Infine,   l'esattezza   di  quanto  sin  qui  sostenuto  -  ed  in
 particolare del  fatto  che  l'art.  4,  ultimo  comma,  del  decreto
 legislativo  n. 266/1992 non ha inteso affatto escludere la Provincia
 dalla assegnazione dei finanziamenti disposti a favore delle  regioni
 da  leggi  statali  di  settore nelle materie di propria competenza -
 trova ulteriore e definitiva conferma nel gia' citato art. 12,  primo
 comma,   del   decreto  legislativo  n.  268/1992,  secondo  cui  "Le
 disposizioni in ordine alle procedure e alla destinazione  dei  fondi
 di  cui  all'art.  5,  secondo e terzo comma, della legge 30 novembre
 1989, n. 386, si applicano con  riferimento  alle  leggi  statali  di
 intervento  ivi  previste,  anche se le stesse non sono espressamente
 richiamate". Dunque, l'assegnazione  alla  Provincia  ricorrente  dei
 finanziamenti disposti a favore delle regioni da leggi di settore, ed
 il  persistente  vigore  del secondo comma dell'art. 5 della legge n.
 386/1989, non solo risultano confermati dalla  testuale  formulazione
 dello  stesso  art.  4,  ultimo  comma,  del  decreto  legislativo n.
 266/1992, ma sono addirittura espressamente sanciti dall'art. 12  del
 decreto  legislativo  n.  268/1992.  Quest'ultimo decreto (entrato in
 vigore lo stesso giorno del coevo decreto n. 266/1992, ma  successivo
 come numerazione), che e' proprio quello dedicato alla disciplina dei
 rapporti finanziari fra lo Stato e le province autonome, ribadendo (e
 semmai   ampliando)   l'applicabilita'  dei  commi  secondo  e  terzo
 dell'art. 5 della legge n. 386/1989, al  tempo  stesso  ribadisce  la
 necessita'  che  alla  provincia  vengano  assegnati  i finanziamenti
 disposti da leggi statali di settore, e quindi impedisce qualsivoglia
 diversa interpretazione che si volesse trarre (come appunto  vorrebbe
 il  Governo)  dall'art.  4,  ultimo comma, del decreto legislativo n.
 266/1992.
    4. - In conclusione, il d.m. 16  luglio  1993,  impugnato  con  il
 presente atto, si fonda su di una errata interpretazione dell'art. 4,
 ultimo  comma,  del  decreto  legislativo n. 266/1992, e - disponendo
 l'esclusione  delle  province  autonome  dai  finanziamenti  di   cui
 all'art.   20   della  legge  n.  67/1988  -  viola  le  attribuzioni
 costituzionali e l'autonomia finanziaria della provincia  ricorrente,
 di cui alle norme gia' indicate.