IL PRETORE
Nell'udienza del 15 giugno 1993 nella causa tra Ferri Renzo (avv.
Solimeno), contro l'Inps (avv. Boni), sciogliendo la riserva assunta
all'udienza del 20 aprile 1993, ha pronunciato all'udienza del 22
giugno 1993 la seguente ordinanza che costituisce parte integrale del
verbale.
1. - Con ricorso depositato in cancelleria il 25 gennaio 1992,
Renzo Ferri, premesso di essere titolare di una pensione di vecchiaia
con decorrenza 1 giugno 1990, esponeva di avere trasformato il
proprio rapporto di lavoro precedentemente in essere con il datore in
rapporto a tempo parziale, cosi' come consentito dall'art. 5 della
legge n. 863/1984, obbligandosi a prestare attivita' lavorativa per
due ore giornaliere, per cinque giorni alla settimana.
2. - Lamentava il ricorrente che l'Inps aveva provveduto, in sede
di prima liquidazione della pensione, ad effettuare direttamente la
trattenuta prevista dall'art. 20, legge 30 aprile 1969, n. 153, nella
misura di L. 3.447.550 per il periodo 1 giugno-7 settembre 1990,
calcolata giornalmente, giusta il disposto della norma richiamata.
3. - Osservava lo stesso ricorrente come, in tale modo, la
determinazione predetta, effettuata su base giornaliera, non sembrava
raccordarsi con la normativa sul lavoro a tempo parziale,
introducendo una irragionevole disparita' di trattamento tra i
prestatori di lavoro che avessero optato per il c.d. part-time
verticale, e quelli che avessero invece optato per il c.c. part-time
orizzontale pur in presenza di una stesso numero di ore lavorate:
difatti, mentre per i primi la trattenuta - calcolata sulle giornate
di lavoro - avrebbe effettivamente avuto riguardo al lavoro prestato,
per i secondi invece avrebbe inciso, dando luogo ad un deteriore
effetto moltiplicatore, su giornate in realta' non lavorate per
intero.
4. - Al riguardo, osserva questo giudice che il ricorrente,
acquisito il diritto alla percezione della pensione di vecchiaia, ha
inteso proseguire lo svolgimento dell'attivita' lavorativa, cosi'
come del resto consentito dall'ordinamento per effetto della sentenza
della Corte costituzionale 11 dicembre 1969, n. 155, che ha
dichiarato incostituzionale l'art. 20, lettere a) e b) del d.P.R. n.
27 nella parte in cui prevedeva la non cumulabilita' tra pensione di
vecchiaia e retribuzione.
Di conseguenza, attesa la possibilita' di un cumulo soltanto
parziale, sulla retribuzione percepita dal lavoratore-pensionato
viene effettuata una trattenuta regolata dall'art. 21 del d.P.R. n.
488 medesimo, cosi' come modificato dall'art. 20 della legge 30
aprile 1969, n. 153, il quale prevede che "per l'applicazione del
precedente articolo 20 il lavoratore tenuto a dichiarare per iscritto
al proprio datore di lavoro la propria qualita' di pensionato. Il
datore di lavoro, a seguito della denuncia o comunque accertato che
il dipendente e' titolare di pensione liquidata a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia e i superstiti e sue gestioni speciali, e' tenuto ad
annotare tale circostanza sul libro matricola ed ha altresi'
l'obbligo di detrarre dalla retribuzione, al netto delle integrazioni
per i carichi di famiglia comunque denominate, una somma pari
all'importo dalla pensione o di una quota di essa, non dovuti ai
sensi del citato articolo 20, e di versarla all'istituto nazionale
della previdenza sociale".
Il secondo ed il terzo comma determinano l'entita' della
trattenuta da operare, prescrivendo rispettivamante che "l'ammontare
della detrazine e' determinato moltiplicando l'importo della
trattenuta giornaliera, da indicarsi sul certificato di pensione a
cura dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per il numero
delle giornate retribuite del mese, fino ad un massimo di 26"; il
terzo comma, infine dispone che "qualora l'orario settimanale
previsto dalle norme contrattuali sia ripartito in un numero di
giorni inferiori a sei, l'ammontare della detrazione da effettuare
per ciascuna settimana di lavoro e' determinato moltiplicando
l'importo della trattenuta giornaliera di cui al comma precedente per
sei".
Nel caso di specie, il ricorrente ha stipulato col proprio datore
di lavoro, a far data dalla decorrenza dal diritto alla pensione di
vecchiaia, un contratto di lavoro a tempo parziale part-time, secondo
i criteri indicati dall'art. 5 del d.l. 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863.
5. - E' noto come, dalla formulazione dell'art. 5, secondo comma,
del d.l. predetto - il quale prevede che il contratto di lavoro a
tempo parziale debba indicare "le mansioni e la distribuzione
dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e
all'anno" (disposizione questa ritenuta non incostituzionale dalla
Corte con la sentenza 4 maggio 1992 n. 210) - il legislatore abbia
inteso accordare ai soggetti del rapporto la piu' ampia flessibilita'
nell'articolazione dell'orario di lavoro, per cui risultano
pienamente legittimi sia il c.d. part-time orizzontale - che si ha
laddove l'orario di lavoro, ovviamente ridotto rispetto a quello
ordinario, viene distribuito per piu' giorni alla settimana - sia
quello c.d. "orizzontale" - che si ha laddove la prestazione
lavorativa quantitativamente ridotta venga concentrata solo in alcuni
giorni della settimana.
In assenza di qualsiasi disposizione contraria dell'ordinamento,
appare evidente come il contratto di lavoro a tempo parziale possa
venire stipulato anche da un soggetto beneficiario di un trattamento
pensionistico di vecchiaia.
In tal caso, tuttavia, l'ente previdenziale, ottemperando al
disposto dell'art. 21 del d.P.R. n. 488 citato, dovra' effettuare la
detrazione ivi prevista, la quale si attua, come sopra rilevato,
attraverso la trattenuta giornaliera indicata sul certificato di
pensione.
In questo modo, tuttavia, le differenti situazioni rappresentate
dalla sussistenza di un rapporto di lavoro rispettivamente part-time
"orizzontale" e "verticale" vengono unificate nella identita' del
parametro di riferimento del calcolo per la detrazione, rappresentato
dalla giornata di lavoro, con la evidente differenza che, mentre
nella prima ipotesi (part-time "verticale"), l'ammontare della
trattenuta rispecchia fedelmente la situazione lavorativa, essendovi
perfetta coincidenza tra giornate lavorate e ammontare della
trattenuta, nella seconda (part-time "orizzontale") detta coincidenza
e' puramente fittizia, e si risolve a danno del prestatore di lavoro,
poiche' la trattenuta viene calcolata in ragione di giornate
lavorative che non sono piene.
Ne deriva che, a parita' di ore lavorate, e quindi di quantita' di
lavoro prestato, l'incidenza della trattenuta operata, e, dunque,
l'ammontare della stessa pensione erogata, viene a dipendere da un
elemento, di per se' neutro - e comunque tale da non giustificare
siffatta differenziazione - quale la distribuzione delle (stesse) ore
all'interno della settimana lavorativa, penalizzando in maniera piu'
consistente il lavoratore-pensionato soggetto ad un contratto a tempo
parziale "orizzontale".
Ne' in contrario, appare conferente il richiamo al terzo comma
della norma in esame, la quale prevede che, laddove l'orario di
lavoro settimanale sia ripartito in un numero di ore inferiore a sei,
l'ammontare della trattenuta sia determinato calcolando l'importo
della trattenuta giornaliera per sei.
Detta norma risulta infatti dettata per la c.d. "settimana corta",
che rappresenta un istituto di fonte contrattuale in nessun modo
assimilabile al rapporto speciale a tempo parziale (cfr circolare
Inps n. 53380/prs 136 dell'8 settembre 1969 attuativa della legge 30
aprile 1969, n. 153), e pertanto non appare in alcun modo
utilizzabile nel caso di specie.
D'altra parte, non mancano nel corpus normativo della legge n.
863, espressi riferimenti ad una considerazione effettiva della
quantita' di lavoro prestato: si vedano, in particolare, l'art. 5,
quinto comma, il quale, risolvendo una dibattuta questione, prevede
che la retribuzione minima oraria da assumere quale base per il
calcolo dei contributi previdenziali si calcola rapportando alle
giornate di lavoro a tempo parziale il minimale giornaliero di cui
all'art. 7 del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella
legge 11 novembre 1983, n. 638, e dividendo tale importo per il
numero di ore giornaliere di lavoro previste per i contratti a tempo
pieno; ed il successivo undicesimo comma, che, nell'ipotesi di
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di
lavoro a tempo parziale, prevede che, ai fini della determinazione
del trattamento pensionistico, l'anzianita' relativa al periodo di
lavoro a tempo parziale si calcoli in proporzione all'orario
effettivamente svolto.
Da tali dati normativi e' dato evincere, ad avviso di questo
giudice, il chiaro intendimento del legislatore di considerare, ai
fini dell'applicazione di determinati istituti, l'effettivita' del
lavoro svolto, indipendentemente dal dato, meramente accidentale, e,
comunque, unicamente riferibile alla sfera di autonomia dei
contraenti, rappresentato dalla collocazione temporale dell'orario di
lavoro.
6. - Di conseguenza, attesa la differente incidenza della
detrazione, operata sotto forma di trattenuta dall'Inps, in ragione
del mero dato consistente nell'articolazione settimanale delle ore di
lavoro, e pur in presenza dell'identico numero di ore lavorare dal
pensionato-prestatore di lavoro part-time, la questione di
illegittimita' costituzionale dell'art. 21, secondo e terzo comma,
nella parte nella parte in cui non prevedono che, nell'ipotesi
contratto di lavoro a tempo parziale di cui all'art. 5 del d.l. 30
ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19
dicembre 1984, n. 863, la trattenuta venga commisurata al numero
effettivo di ore lavorate, appare non manifestamente infondata per
violazione del principio di eguaglianza consacrato dall'art. 3, primo
comma della Costituzione.
7. - Peraltro, la norma in questione appare altresi' in contrasto
con l'art. 38 della Costituzione, in quanto incide sul trattamento
previdenziale effettivamente erogato.
E' noto, infatti, che la trattenuta viene effettuata dall'istituto
previdenziale ed il relativo ammontare e' successivamente detratto
dalla pensione corrisposta: per effetto della variazione dell'entita'
della trattenuta, il trattamento pensionistico erogato subisce una
contrazione che non risulta in alcun modo correlata ad un mutamento
(evidentemente in melius) di quelle condizioni di bisogno alla cui
eliminazione e' funzionalmente destinato il trattamento previdenziale
corrisposto, bisogno che appare in effetti identico indipendentemente
dalla distribuzione dell'orario di lavoro convenuta tra il pensionato
ed il datore di lavoro nel contratto a tempo parziale.
La stessa suprema corte, ha, del resto, ben precisato
l'operativita' di detto meccanismo, con l'affermare che "per effetto
del parziale divieto di cumulo tra pensione e restribuzione, sancito
dall'art. 20 della legge 30 aprile 1969, n. 153, la retribuzione non
subisce, in realta', alcuna riduzione, giacche' il divieto colpisce
ogggetivamente la pensione Inps, dal cui importo viene detratta la
quota non cumulabile, sebbene, ai fini di semplificazione contabile,
il legislatore abbia creato un meccanismo per il quale la pensione
continua ad essere erogata, mentre la retribuzione viene decurtata di
una trattenuta, corrispondente alla quota di pensione non cumulabile,
che lo stesso datore e' tenuto a versare poi all'Inps" (Cass. SS.UU.
14 luglio 1989, n. 11677).
8. - La questione, oltre ad apparire non manifestamente infondata,
risulta altresi' rilevante per la definizione del presente giudizio.
Difatti, avendo il ricorrente prestato attivita' lavorativa in
esecuzione di un contratto di lavoro part-time c.d. orizzontale,
distribuito in due ore giornaliere per cinque giorni alla settimana,
appare evidente che nell'ipotesi di accoglimento della dedotta
eccezione di illegittimita' costituzionale la trattenuta da
effettuarsi da parte dell'Inps - per la restituzione di parte della
quale e' stata proposta dal ricorrente domanda giudiziale - subirebbe
una considerevole riduzione.
Difatti, moltiplicando la quota giornaliera indicata al modello
TE08 per il numero effettivo di ore lavorate, discenderebbe che la
trattenuta complessiva da operarsi dall'Inps sulla erogazione della
pensione risulterebbe alquanto minore nel suo ammontare.
Sussistono, quindi, ad avviso di questo giudice, i requisti
necessari e sufficienti per promuovere un giudizio di legittimita'
costituzionale dell'art. 21 del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, cosi'
come modificato dall'art. 20 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per
contrasto con gli articoli 3 e 38 della costituzione, nella parte in
cui non prevede che, nell'ipotesi di contratto di lavoro a tempo
parziale di cui all'art. 5 del d.l. 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863,
la trattenuta venga commisurata al numero effettivo di ore lavorate.