ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 9 della legge 6
 ottobre  1967,  n.  949  (Integrazioni  e modificazioni alla legge 18
 agosto 1962,  n.  1357,  sul  riordinamento  dell'Ente  nazionale  di
 assistenza  e  previdenza  dei  veterinari, E.N.P.A.V.), promosso con
 ordinanza emessa il 3  novembre  1992  dal  Pretore  di  Viterbo  nel
 procedimento   civile   vertente   tra  Laurenti  Lucio  ed  altri  e
 l'E.N.P.A.V., iscritta  al  n.  16  del  registro  ordinanze  1993  e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica n. 5, prima
 serie speciale, dell'anno 1993;
    Udito nella camera di consiglio  del  5  maggio  1993  il  Giudice
 relatore Francesco Guizzi;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Laurenti  Lucio  ed  altri,  veterinari iscritti negli albi
 professionali,  proponevano   domande   contro   l'E.N.P.A.V.   (Ente
 Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Veterinari) innanzi al Pre-
 tore   di  Viterbo,  giudice  del  lavoro.  L'Ente,  costituitosi  in
 giudizio,  eccepiva  l'incompetenza  del  pretore  adito,  ai   sensi
 dell'art.  9 della legge 6 ottobre 1967, n. 949, in base al quale per
 tutte le controversie che riguardano l'E.N.P.A.V. il foro  competente
 e'  esclusivamente  quello  di  Roma. Il Pretore di Viterbo sollevava
 quindi, d'ufficio,  questione  di  legittimita'  costituzionale,  con
 riferimento  agli  articoli  3  e  24 della Costituzione, dell'art. 9
 della citata legge 6 ottobre 1967, n. 949.
    Ritiene  il  giudice  a  quo che, per il principio di specialita',
 tale norma non sia stata abrogata dalla legge 11 agosto 1973, n. 533,
 che ha sostituito l'art. 444 del codice di procedura civile, fissando
 in via generale la competenza  per  le  controversie  in  materia  di
 previdenza ed assistenza obbligatorie.
   Osserva il rimettente che la rilevanza e' in re ipsa (il giudicante
 non  potrebbe  entrare  nel  merito  della  controversia,  stante  il
 disposto della norma denunziata).
    Vi sarebbe lesione dell'art. 3, per l'irragionevole disparita'  di
 trattamento degli iscritti all'Ente rispetto ai soggetti di tutti gli
 altri  rapporti  previdenziali ed assistenziali, e dell'art. 24 della
 Costituzione, in quanto lo  spostamento  di  competenza  territoriale
 rispetto  alla  regola  generale incide sul diritto degli iscritti ad
 agire in giudizio.
    Il giudice rimettente richiama, in  particolare,  la  sentenza  di
 questa  Corte  n.  117  del  1990, che ha dichiarato l'illegittimita'
 dell'art. 23 della legge 17 maggio 1985, n. 210, ed aggiunge  che  la
 norma  in  esame  pone  una  disciplina  ancora piu' accentratrice di
 quella  del  foro  erariale,  dal  momento  che   devolve   qualsiasi
 controversia    al    giudice    di    Roma,    prescindendo    anche
 dall'organizzazione   distrettuale   dell'Avvocatura   dello   Stato,
 determinando   una  deroga,  unica  in  materia  previdenziale,  alla
 disciplina generale introdotta dall'art. 444 del codice di  procedura
 civile.
    2.  -  Non  si  e'  costituito  il  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri.
                        Considerato in diritto
    1. - Dubita il Pretore di Viterbo che  sia  legittima  la  deroga,
 introdotta  dall'art.  9  della  legge  n.  949 del 1967, alla regola
 generale  sulla  competenza  per  le  controversie  in   materia   di
 previdenza  ed assistenza obbligatorie posta dall'art. 444 del codice
 di procedura civile, come novellato dalla legge 11  agosto  1973,  n.
 533: vi sarebbe una posizione di privilegio dell'E.N.P.A.V., lesiva e
 del  principio  di  eguaglianza  e  del  diritto ad agire in giudizio
 (artt. 3 e 24 della Costituzione).
    La questione e' fondata.
    Per le controversie in  materia  di  previdenza  e  di  assistenza
 obbligatorie,  l'art.  444,  primo comma, codice di procedura civile,
 prevede la competenza del Pretore che ha  sede  nel  capoluogo  della
 circoscrizione  del Tribunale ove risiede l'attore: in questo modo si
 realizza una opportuna razionalizzazione, nel senso di accentrare  la
 trattazione  delle  controversie  davanti  al  pretore  "di  citta'",
 spogliandone - come osserva la dottrina - il pretore "di campagna".
    Ora, la deroga che a tale sistema reca l'art. 9 della citata legge
 n. 949 del 1967 non e' sorretta da alcun apprezzabile  interesse:  il
 principio  della tutela del lavoratore porta a valutare con disfavore
 l'adozione di un foro particolare (v. nella giurisprudenza di  questa
 Corte, le sentenze nn. 117 del 1990 e 4 del 1969), ed e' evidente che
 nel  caso dell'E.N.P.A.V. non sussiste quella posizione guarentigiata
 del soggetto pubblico che puo' dare fondamento giustificativo a  dis-
 cipline  derogatorie  (v.,  con  riguardo  alla  deroga  alla  regola
 generale del foro della sede  di  servizio  operata  dalla  legge  12
 aprile 1990, n. 74, la sent. n. 189 del 1992).