ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233 (Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi), promosso con ordinanza emessa il 2 febbraio 1993 dal Pretore di Biella nel procedimento civile vertente tra Zoppetti Roberto ed altro e l'I.N.P.S., iscritta al n. 133 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1993; Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 6 ottobre 1993 il Giudice relatore Luigi Mengoni; Ritenuto che, nel corso di un procedimento civile promosso da Roberto Zoppetti e altro contro l'INPS, il Pretore di Biella, con ordinanza del 2 febbraio 1993, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, che fissa il livello minimo imponibile ai fini dei contributi previdenziali dovuti alle gestioni degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali, commisurandolo al minimale giornaliero di retribuzione stabilito per gli operai del settore artigianato e commercio, moltiplicato per 312; che, secondo il giudice a quo, la norma impugnata contrasta: con l'art. 3 della Costituzione, in quanto equipara gli assicurati privi di reddito o con reddito inferiore al minimo agli assicurati con redditi superiori, senza possibilita' per i primi di fornire la prova contraria; con l'art. 53 della Costituzione, perche' non considera la diversa capacita' contributiva degli assicurati nonostante "la natura sostanzialmente identica ai tributi dei contributi di cui si dis- cute"; che nel giudizio davanti alla Corte si e' costituito l'INPS chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata; che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo una dichiarazione di inammissibilita' o, in subordine, di non fondatezza. Considerato che la questione e' formulata senza adeguata motivazione sulla rilevanza, il giudice remittente avendo omesso di precisare se nel caso concreto si verifichi l'ipotesi, prospettata in astratto, di mancanza di reddito o di reddito inferiore al minimo stabilito dalla norma impugnata; che pertanto difetta il requisito di ammissibilita' di cui all'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge n. 87 del 1953, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.