LA CORTE DI CASSAZIONE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto dal p.m. contro Caramando Lazzaro, avverso la sentenza del g.i.p. della pretura di Salerno del 12 febbraio 1993; Sentita la relazione fatta dal consigliere V. Papadia; Lette le conclusioni del p.m. con le quali chiede sollervarsi questione di legittimita' costituzionale dell'art. 160 del c.p. con sentenza 12 febbraio 1993 il g.i.p. della pretura di Salerno dichiarava non doversi procedere nei confronti di Caramando Lazzaro in ordine al reato di violazione degli artt. 51 e 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 164/1956 perche' estinto per prescrizione. Il p.m. ha proposto ricorso per cassazione deducendo l'illegittimita' costituzionale dell'art. 160 del c.p. nella parte in cui non e' riconosciuta efficacia interruttiva alla emissione del decreto penale di condanna. Rileva la Corte che la eccezione sollevata dal ricorrente non e' manifestamente infondata. Ed invero, la norma di cui al cpv. dell'art. 160 del c.p. non include, tra gli atti aventi efficacia interruttiva della prescrizione, la richiesta di emissione del decreto penale di condanna, a differenza di quanto espressamente previsto per la richiesta di decreto di rinvio a giudizio. Orbene, poiche' entrambe le richieste concretizzano una attivita' dell'organo preposto all'esercizio dell'azione penale diretta a promuovere il procedimento, non si ravvisa il motivo di tale diverso trattamento che comporta una ingiustificata ed illogica differenziazione tra situazioni analoghe. E poiche', nella specie, la questione e' rilevante dovendosi, in caso contrario, ritenere la prescrizione del reato.