ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio promosso con  ricorso  della  procura  della  Repubblica
 presso  il  tribunale  di  Milano,  iscritto  al  n.  24 del registro
 conflitti  1993,  notificato  il  15  giugno  1993,   depositato   in
 cancelleria il 3 luglio successivo, per conflitto di attribuzione nei
 confronti   della  Camera  dei  deputati,  sorto  in  relazione  alla
 deliberazione dell'Assemblea nella seduta del 29 aprile 1993  con  la
 quale  e'  stata  negata  l'autorizzazione  a procedere nei confronti
 dell'on. Craxi Benedetto, detto Bettino, per i capi di imputazione di
 cui alle ipotesi di corruzione in Milano (numeri 1, 3, 5, 7,  9,  11,
 13,  15,  17  e  19  della  domanda,  formulata  il 12 gennaio 1993 e
 concernente il procedimento n. 8655/92 R.G.,  trasmessa  alla  Camera
 dei  deputati dal Ministro di grazia e giustizia il 13 gennaio 1993),
 concessa invece per i capi concernenti le ipotesi di violazione delle
 norme sul finanziamento pubblico dei partiti in Milano (numeri 2,  4,
 6,   8,   10,  12,  14,  16,  18  e  20  della  stessa  richiesta  di
 autorizzazione);
    Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;
    Udito nell'udienza pubblica del 5 ottobre 1993 il giudice relatore
 Cesare Mirabelli;
    Uditi gli avv. Valerio Onida e Giuseppe Frigo per la Procura della
 Repubblica  presso  il  tribunale  di  Milano  e  gli  avv.  Federico
 Sorrentino e Giovanni Maria Flick per la Camera dei deputati;
    Considerato  che,  successivamente  all'udienza di discussione, e'
 stata promulgata la  legge  costituzionale  29  ottobre  1993,  n.  3
 (pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 256, serie
 generale, del 30 ottobre 1993),  recante  la  modifica  dell'art.  68
 della  Costituzione, che nel nuovo testo non prevede l'autorizzazione
 della Camera di appartenenza  per  poter  sottoporre  a  procedimento
 penale un membro del Parlamento;
      che,  potendo  avere  tale  legge  costituzionale  rilevanza nel
 presente giudizio,  appare  opportuno  che,  al  riguardo,  la  parte
 ricorrente e la Camera dei deputati siano nuovamente sentite;