ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di legittimita' costituzionale dell'art. 2 del decreto-
 legge 24 novembre 1992, n. 455 (Disposizioni in  materia  di  imposte
 sui  redditi,  sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di
 termini per la definizione  agevolata  delle  situazioni  e  pendenze
 tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi
 e  altri  frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari,
 nonche' altre disposizioni tributarie),  promossi  con  le  ordinanze
 emesse  il  15  dicembre  1992  dalla Commissione tributaria di primo
 grado di Reggio Calabria sui ricorsi proposti da Borgese Francesco ed
 altri contro l'U.T.E. di Reggio Calabria, iscritte ai nn. 290  a  330
 del  registro  ordinanze  1993  e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1993;
    Visti  gli  atti  di  intervento  del Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio del  6  ottobre  1993  il  Giudice
 relatore Vincenzo Caianiello;
    Ritenuto  che  con  41  ordinanze di identico tenore, emesse il 15
 dicembre 1992, la Commissione tributaria di  primo  grado  di  Reggio
 Calabria  ha  sollevato,  in  riferimento  agli  artt.  3  e 53 della
 Costituzione, questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  2
 del decreto-legge 24 novembre 1992 n. 455 (Disposizioni in materia di
 imposte   sui  redditi,  sui  trasferimenti  di  immobili  di  civile
 abitazione, di termini per la definizione agevolata delle  situazioni
 e  pendenze  tributarie,  per  la  soppressione  della ritenuta sugli
 interessi, premi  e  altri  frutti  derivanti  da  depositi  e  conti
 correnti  interbancari, nonche' altre disposizioni tributarie), nella
 parte in cui dispone che, fino alla data di entrata in  vigore  delle
 nuove  tariffe  e  delle  nuove  rendite  e  comunque non oltre il 31
 dicembre 1993, restano  in  vigore  e  continuano  ad  applicarsi  le
 tariffe  d'estimo  e  le  rendite  gia' determinate in esecuzione del
 decreto del Ministro delle  finanze  20  gennaio  1990  (in  Gazzetta
 Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990);
      che  nelle  ordinanze di rimessione si sostiene che quest'ultimo
 provvedimento - stabilendo che in via provvisoria le tariffe d'estimo
 siano  fissate  con  riferimento  al  valore  unitario   di   mercato
 ritraibile  in  via  ordinaria  dall'immobile  e non invece al valore
 della locazione, come disposto sia  dalla  disciplina  precedente  le
 recenti  riforme,  sia  (insieme all'ulteriore criterio del valore di
 mercato)  dalla  nuova  disciplina  a  regime  -  provocherebbe  "una
 disarmonia  del  sistema  tributario" nonche' un vulnus al "principio
 generale   della    proporzionalita'    rispetto    alla    capacita'
 contributiva";
      che  il  Presidente  del  Consiglio dei ministri, intervenuto in
 tutti i giudizi, ha  rilevato  la  manifesta  inammissibilita'  della
 questione;
    Considerato  che le ordinanze di rimessione, rivolte tutte avverso
 la  medesima  disposizione  legislativa,  sottopongono   alla   Corte
 identica  questione e che, pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti
 per essere decisi con un'unica pronuncia;
      che il decreto-legge 24 novembre  1992,  n.  455  non  e'  stato
 convertito  in  legge  entro  il termine prescritto, come risulta dal
 comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del  23  gennaio
 1993;
      che,  quindi, in conformita' alla giurisprudenza di questa Corte
 (v., da ultimo,  l'  ordinanza  n.  351  del  1993  e  le  altre  ivi
 richiamate),  la  questione  deve  essere  dichiarata  manifestamente
 inammissibile;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87  e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;