ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 2 e 4, commi primo e quarto, della legge 26 settembre 1985, n. 482 (Modificazioni del trattamento tributario delle indennita' di fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita), promosso con ordinanza emessa il 19 gennaio 1993 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto dall'Inadel contro Carrieri Domenico, iscritta al n. 219 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1993; Udito nella camera di consiglio del 20 ottobre 1993 il Giudice relatore Prof. Gabriele Pescatore; Ritenuto che la Corte di cassazione, con ordinanza 19 gennaio 1993, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, degli artt. 2 e 4, commi primo e quarto, della legge 26 settembre 1985, n. 482; che tale questione e' stata proposta nel corso di un giudizio promosso nell'ottobre 1983 da un dipendente comunale, collocato a riposo nel luglio 1978, il quale chiedeva la restituzione della ritenuta Irpef fatta dall'Inadel sulla sua indennita' premio di servizio; che il giudice a quo ha esposto in proposito che, a seguito della sentenza n. 178 del 1986, di questa Corte, l'art. 4, comma 3-ter, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 154 (rectius d.l. 14 marzo 1988, n. 70, nel testo di cui alla legge di conversione 13 maggio 1988, n. 154), ha disposto la detrazione dall'imponibile da assoggettare ad Irpef, di un importo pari al rapporto tra i contributi versati dal lavoratore e quelli versati dall'ente datore di lavoro, riguardo a tutte le indennita' di fine rapporto, comunque denominate, alla cui formazione concorrano contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori; che, in seguito, l'art. 6, comma primo bis, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1988, n. 291, ha disposto l'applicazione retroattiva di tale disposizione, con effetto dal 17 luglio 1986 e, successivamente, l'art. 2 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni nell'art. 2- bis della legge 27 aprile 1989, n. 154, ha stabilito che le disposizioni di cui al comma terzo ter dell'art. 4 del decreto-legge 2 marzo 1988, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, si applicano alle indennita' ivi indicate corrisposte successivamente alla data di entrata in vigore della legge 26 settembre 1985, n. 482, nonche' a quelle indennita' per le quali trovano applicazione gli artt. 4 e 5 della stessa legge n. 482 del 1985, ancorche' non sia stata presentata l'istanza ivi prevista, cosi' disponendo - con il richiamo all'art. 5 della legge n. 482 del 1985 - l'applicazione retroattiva della riliquidazione dell'imposta per tutte le indennita', comunque denominate, percepite a decorrere dal primo gennaio 1980; che secondo il giudice a quo le norme impugnate violerebbero gli artt. 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono, per le indennita' premio di servizio erogate dall'Inadel nel periodo di tempo intercorrente tra il 1 gennaio 1974 e il 1 gennaio 1980, che dall'imponibile da assoggettare ad imposta vada detratta una somma pari alla percentuale dell'indennita' di premio di servizio corrispondente al rapporto esistente alla data del collocamento a riposo, tra il contributo posto a carico dell'iscritto e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato dall'Inadel; Considerato che nel giudizio a quo si verteva su un rimborso d'imposta, cui si applica il termine di decadenza di diciotto mesi previsto dall'art. 38, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; che tale termine di decadenza e' stato ritenuto legittimo con sentenza n. 494 del 1991 di questa Corte, che ha anche affermato la legittimita' del limite temporale (1 gennaio 1980) per la riliquidazione dell'Irpef sulle indennita' di fine rapporto erogate prima dell'entrata in vigore della legge 26 settembre 1985, n. 482, ove non sia stata presentata istanza di rimborso entro l'anzidetto termine; che nell'ordinanza di rimessione manca ogni accenno alla tempestivita' della domanda in relazione a tale termine di decadenza; che, pertanto, la rilevanza della questione non appare adeguatamente motivata; Visto l'art. 23, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87; Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.