ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 2 e 4,  commi
 primo  e quarto, della legge 26 settembre 1985, n. 482 (Modificazioni
 del trattamento tributario delle indennita' di fine  rapporto  e  dei
 capitali  corrisposti  in  dipendenza  di  contratti di assicurazione
 sulla vita), promosso con ordinanza emessa il 19 gennaio  1993  dalla
 Corte  di cassazione sul ricorso proposto dall'Inadel contro Carrieri
 Domenico, iscritta al n. 219 del registro ordinanze 1993 e pubblicata
 nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  20,  prima   serie
 speciale, dell'anno 1993;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 20 ottobre 1993 il Giudice
 relatore Prof. Gabriele Pescatore;
    Ritenuto che la Corte di  cassazione,  con  ordinanza  19  gennaio
 1993,  ha  sollevato  questione  di  legittimita'  costituzionale, in
 riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, degli artt. 2 e  4,
 commi primo e quarto, della legge
 26 settembre 1985, n. 482;
      che  tale  questione  e' stata proposta nel corso di un giudizio
 promosso nell'ottobre 1983 da un  dipendente  comunale,  collocato  a
 riposo  nel  luglio  1978,  il  quale  chiedeva la restituzione della
 ritenuta Irpef fatta  dall'Inadel  sulla  sua  indennita'  premio  di
 servizio;
      che  il  giudice  a  quo  ha esposto in proposito che, a seguito
 della sentenza n. 178 del 1986, di  questa  Corte,  l'art.  4,  comma
 3-ter, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 154 (rectius d.l. 14 marzo
 1988,  n.  70,  nel  testo di cui alla legge di conversione 13 maggio
 1988,  n.  154),  ha  disposto  la  detrazione   dall'imponibile   da
 assoggettare  ad  Irpef,  di  un  importo  pari  al  rapporto  tra  i
 contributi versati dal lavoratore e quelli versati  dall'ente  datore
 di  lavoro, riguardo a tutte le indennita' di fine rapporto, comunque
 denominate, alla cui formazione concorrano  contributi  previdenziali
 posti a carico dei lavoratori;
      che, in seguito, l'art. 6, comma primo bis, del decreto-legge 30
 maggio  1988,  n.  173, convertito, con modificazioni, nella legge 26
 maggio 1988, n. 291, ha disposto l'applicazione retroattiva  di  tale
 disposizione,  con  effetto  dal  17  luglio 1986 e, successivamente,
 l'art. 2 del decreto-legge 2  marzo  1989,  n.  69,  convertito,  con
 modificazioni nell'art. 2- bis della legge 27 aprile 1989, n. 154, ha
 stabilito  che  le disposizioni di cui al comma terzo ter dell'art. 4
 del decreto-legge 2 marzo 1988, n. 70, convertito  con  modificazioni
 dalla  legge 13 maggio 1988, n. 154, si applicano alle indennita' ivi
 indicate corrisposte successivamente alla data di entrata  in  vigore
 della  legge  26  settembre 1985, n. 482, nonche' a quelle indennita'
 per le quali trovano applicazione gli artt. 4 e 5 della stessa  legge
 n.  482  del  1985,  ancorche' non sia stata presentata l'istanza ivi
 prevista, cosi' disponendo - con il richiamo all'art. 5  della  legge
 n.  482  del  1985  - l'applicazione retroattiva della riliquidazione
 dell'imposta per tutte le indennita', comunque denominate,  percepite
 a decorrere dal primo gennaio 1980;
      che secondo il giudice a quo le norme impugnate violerebbero gli
 artt.  3  e  53 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono,
 per le indennita' premio di servizio erogate dall'Inadel nel  periodo
 di tempo intercorrente tra il 1 gennaio 1974 e il 1 gennaio 1980, che
 dall'imponibile  da  assoggettare  ad imposta vada detratta una somma
 pari  alla  percentuale  dell'indennita'  di   premio   di   servizio
 corrispondente  al  rapporto  esistente  alla data del collocamento a
 riposo, tra il contributo posto a carico dell'iscritto  e  l'aliquota
 complessiva   del   contributo   previdenziale  obbligatorio  versato
 dall'Inadel;
    Considerato che nel giudizio a  quo  si  verteva  su  un  rimborso
 d'imposta,  cui  si  applica il termine di decadenza di diciotto mesi
 previsto dall'art. 38, secondo comma, del d.P.R. 29  settembre  1973,
 n. 602;
      che  tale  termine  di decadenza e' stato ritenuto legittimo con
 sentenza n. 494 del 1991 di questa Corte, che ha anche  affermato  la
 legittimita'   del   limite   temporale   (1  gennaio  1980)  per  la
 riliquidazione dell'Irpef sulle indennita' di fine  rapporto  erogate
 prima  dell'entrata  in vigore della legge 26 settembre 1985, n. 482,
 ove non sia stata presentata istanza di  rimborso  entro  l'anzidetto
 termine;
      che   nell'ordinanza  di  rimessione  manca  ogni  accenno  alla
 tempestivita' della domanda in relazione a tale termine di decadenza;
      che,  pertanto,  la  rilevanza  della   questione   non   appare
 adeguatamente motivata;
    Visto l'art. 23, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Visti  gli  artt.  26  della  legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle
 Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.