ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  31,  ottavo
 comma,  della  legge  28  febbraio  1986,  n. 41 (Disposizioni per la
 formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato  -  legge
 finanziaria  1986)  e dell'art. 10, sesto comma, della legge 11 marzo
 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del  bilancio  annuale  e
 pluriennale  dello  Stato  -  legge  finanziaria  1988), promosso con
 ordinanza  emessa  l'11  ottobre  1991  dal  Pretore  di   Roma   nel
 procedimento civile vertente tra Conti Fernando ed altri e l'I.N.P.S.
 ed  altro, iscritta al n. 22 del registro ordinanze 1993 e pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale,
 dell'anno 1993;
    Visti gli atti di  costituzione  di  Conti  Fernando  ed  altri  e
 dell'I.N.P.S.,  nonche'  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del
 Consiglio dei ministri;
    Udito nell'udienza  pubblica  del  16  novembre  1993  il  Giudice
 relatore Fernando Santosuosso;
    Uditi gli avvocati Salvatore Orestano per Conti Fernando ed altro,
 Carlo  De  Angelis  per  l'I.N.P.S.  e  l'Avvocato dello Stato Sergio
 Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri;
    Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso da  Conti  Fernando
 ed  altri  contro l'I.N.P.S. ed il Ministero del tesoro il Pretore di
 Roma ha sollevato questione di legittimita' costituzionale  dell'art.
 31,  ottavo  comma,  della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dell'art.
 10, sesto comma, della legge 11  marzo  1988,  n.  67,  in  relazione
 all'art. 53 della Costituzione;
      che  le  norme impugnate, nella parte in cui stabiliscono che la
 misura del contributo  per  le  prestazioni  del  Servizio  sanitario
 nazionale  sia  determinata  con  riferimento  al  reddito  lordo del
 contribuente,    diversamente    dal    modo    di     determinazione
 dell'I.R.P.E.F.,   viceversa   calcolata   sul   reddito   netto  del
 contribuente,  sarebbero  in  contrasto,  ad   avviso   del   giudice
 rimettente, con l'art. 53 della Costituzione, per il mancato rispetto
 dei  principi  di coerenza e razionalita' cui dovrebbero attenersi le
 disposizioni relative al concorso dei cittadini alle spese  pubbliche
 in ragione della propria capacita' contributiva;
    Considerato  che relativamente ad analoga questione, sollevata nei
 confronti dell'art. 31, ottavo comma, della legge 28  febbraio  1986,
 n.  41,  questa  Corte  ha gia' affermato che la contribuzione di cui
 trattasi non ha un connotato  tributario  certo,  in  quanto  sebbene
 riferita  al  reddito complessivo essa deve essere correlata - stando
 all'intentio legislatoris - al costo del servizio  (sentenza  n.  431
 del 1987);
      che  questione  identica  alla  presente e' stata dichiarata non
 fondata da questa Corte con sentenza n. 256 del 1992;
      che l'ordinanza di rimessione non contiene nuove argomentazioni;
      che pertanto la questione e' manifestamente infondata.