ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), promosso con ordinanza emessa il 17 febbraio 1993 dal Pre- tore di Verona nel procedimento civile vertente tra Angela Reni e la Societa' Caffe' Lamberti, iscritta al n. 192 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1993; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 3 novembre 1993 il Giudice relatore Cesare Mirabelli; Ritenuto che, nel corso di un procedimento civile di sfratto per morosita' intimato dalla locatrice Angela Reni alla Societa' Caffe' Lamberti, conduttrice di un immobile adibito ad uso diverso da quello di abitazione, il Pretore di Verona, con ordinanza emessa il 17 febbraio 1993, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), nella parte in cui esclude che la sanatoria della morosita' nel pagamento del canone si applichi alle locazioni di immobili urbani ad uso non abitativo stipulate successivamente all'entrata in vigore della stessa legge; che il giudice rimettente osserva come l'interpretazione della disposizione sia tuttora dibattuta. Secondo un indirizzo, inizialmente fatto proprio dalla Corte di cassazione, la sanatoria della morosita' prevista dall'art. 55 della legge n. 392 del 1978 si dovrebbe applicare anche alle locazioni di immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo stipulate successivamente all'entrata in vigore della legge stessa; secondo un piu' recente ed opposto orientamento, accolto dalla stessa Corte, la possibilita' di sanatoria riguarderebbe solo il regime transitorio; che la disposizione denunciata, seguendo questa seconda e piu' restrittiva linea interpretativa, condivisa dal giudice rimettente, sarebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto discrimina il trattamento dei conduttori, dettando una disciplina ad essi piu' favorevole nel regime transitorio rispetto a quella loro riservata con riferimento ai contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della legge n. 392 del 1978; che e' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata, in quanto la norma denunciata, limitando nella disciplina a regime ai soli conduttori di immobili ad uso di abitazione la sanatoria della morosita', rispetta, sotto il profilo della ragionevolezza, il principio di eguaglianza. Difatti la situazione da disciplinare nel passaggio dal precedente al nuovo regime delle locazioni sarebbe diversa e non comparabile rispetto a quella che si presenta quando la nuova normativa e' operante. In quest'ultimo caso sarebbe ragionevole la scelta del legislatore di regolare la morosita' secondo le norme generali sull'inadempimento e sulla risoluzione del contratto, mentre quando una nuova normativa interviene nei rapporti in corso modificandone alcuni tratti, con l'aumento del canone a scaglioni, secondo la data di inizio del rapporto, sarebbe giustificato disciplinare in via transitoria le conseguenze di tali modificazioni, trattando in modo diverso le differenti situazioni. Considerato che, a parte quanto questa Corte ha gia' osservato incidentalmente in ordine all'applicabilita' della norma denunciata a tutti i contratti di locazione stipulati in regime di equo canone (ordinanza n. 6 del 1985), la questione sollevata dal Pretore di Verona concerne una delle interpretazioni dell'art. 55 della legge n. 392 del 1978, che limita la possibilita' di sanare la morosita' del conduttore con il pagamento dei canoni scaduti in sede giudiziale solamente per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della legge n. 392 del 1978; che, anche cosi' interpretata, la norma non e' in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto le due categorie, previste dal legislatore del 1978, dei rapporti locativi iniziati dopo l'entrata in vigore della legge n. 392 e di quelli in corso al momento di entrata in vigore della legge stessa non sono omogenee (ordinanze n. 222 del 1987 e n. 251 del 1983). Difatti nella disciplina transitoria il mutamento legislativo incide sulla posizione delle parti contrattualmente stabilita, modificando anche l'ammontare del canone, e puo' giustificare la scelta del legislatore di consentire, solo in questa fase, la possibilita' per il conduttore di sanare la morosita' in sede giudiziale; che pertanto la questione di legittimita' costituzionale sollevata da Pretore di Verona e' manifestamente infondata. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.