ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 55 della legge
 27 luglio 1978,  n.  392  (Disciplina  delle  locazioni  di  immobili
 urbani),  promosso  con ordinanza emessa il 17 febbraio 1993 dal Pre-
 tore di Verona nel procedimento civile vertente tra Angela Reni e  la
 Societa'  Caffe'  Lamberti, iscritta al n. 192 del registro ordinanze
 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  19,
 prima serie speciale, dell'anno 1993;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio del 3  novembre  1993  il  Giudice
 relatore Cesare Mirabelli;
    Ritenuto  che,  nel corso di un procedimento civile di sfratto per
 morosita' intimato dalla locatrice Angela Reni alla  Societa'  Caffe'
 Lamberti, conduttrice di un immobile adibito ad uso diverso da quello
 di  abitazione,  il  Pretore  di  Verona,  con ordinanza emessa il 17
 febbraio  1993,  ha  sollevato,  in  riferimento  all'art.  3   della
 Costituzione,  questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 55
 della legge 27 luglio 1978, n. 392  (Disciplina  delle  locazioni  di
 immobili  urbani),  nella parte in cui esclude che la sanatoria della
 morosita' nel pagamento del canone  si  applichi  alle  locazioni  di
 immobili  urbani  ad  uso  non  abitativo  stipulate  successivamente
 all'entrata in vigore della stessa legge;
      che il giudice rimettente osserva come  l'interpretazione  della
 disposizione   sia   tuttora   dibattuta.   Secondo   un   indirizzo,
 inizialmente fatto proprio dalla Corte di  cassazione,  la  sanatoria
 della  morosita' prevista dall'art. 55 della legge n. 392 del 1978 si
 dovrebbe applicare anche alle locazioni di immobili  adibiti  ad  uso
 diverso  da quello abitativo stipulate successivamente all'entrata in
 vigore della  legge  stessa;  secondo  un  piu'  recente  ed  opposto
 orientamento,   accolto   dalla  stessa  Corte,  la  possibilita'  di
 sanatoria riguarderebbe solo il regime transitorio;
      che  la  disposizione denunciata, seguendo questa seconda e piu'
 restrittiva linea interpretativa, condivisa dal  giudice  rimettente,
 sarebbe  in  contrasto  con  l'art.  3  della Costituzione, in quanto
 discrimina il trattamento dei conduttori, dettando una disciplina  ad
 essi  piu'  favorevole  nel regime transitorio rispetto a quella loro
 riservata con riferimento ai contratti stipulati  dopo  l'entrata  in
 vigore della legge n. 392 del 1978;
      che  e'  intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
 ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata, in quanto
 la  norma  denunciata,  limitando  nella  disciplina a regime ai soli
 conduttori di immobili  ad  uso  di  abitazione  la  sanatoria  della
 morosita',  rispetta,  sotto  il  profilo  della  ragionevolezza,  il
 principio di eguaglianza. Difatti la situazione da  disciplinare  nel
 passaggio  dal  precedente  al  nuovo  regime delle locazioni sarebbe
 diversa e non comparabile rispetto a quella che si presenta quando la
 nuova normativa e' operante. In quest'ultimo caso sarebbe ragionevole
 la scelta del legislatore di regolare la morosita' secondo  le  norme
 generali sull'inadempimento e sulla risoluzione del contratto, mentre
 quando   una   nuova  normativa  interviene  nei  rapporti  in  corso
 modificandone alcuni tratti, con l'aumento del  canone  a  scaglioni,
 secondo   la  data  di  inizio  del  rapporto,  sarebbe  giustificato
 disciplinare in via transitoria le conseguenze di tali modificazioni,
 trattando in modo diverso le differenti situazioni.
    Considerato che, a parte quanto questa  Corte  ha  gia'  osservato
 incidentalmente in ordine all'applicabilita' della norma denunciata a
 tutti  i  contratti  di  locazione stipulati in regime di equo canone
 (ordinanza n. 6 del 1985), la  questione  sollevata  dal  Pretore  di
 Verona concerne una delle interpretazioni dell'art. 55 della legge n.
 392  del  1978, che limita la possibilita' di sanare la morosita' del
 conduttore con il pagamento dei canoni  scaduti  in  sede  giudiziale
 solamente  per  i  contratti  stipulati  prima dell'entrata in vigore
 della legge n. 392 del 1978;
      che, anche cosi' interpretata, la norma non e' in contrasto  con
 l'art. 3 della Costituzione, in quanto le due categorie, previste dal
 legislatore  del  1978, dei rapporti locativi iniziati dopo l'entrata
 in vigore della legge n. 392 e di  quelli  in  corso  al  momento  di
 entrata  in vigore della legge stessa non sono omogenee (ordinanze n.
 222 del 1987 e n. 251 del 1983). Difatti nella disciplina transitoria
 il  mutamento  legislativo  incide  sulla   posizione   delle   parti
 contrattualmente stabilita, modificando anche l'ammontare del canone,
 e  puo' giustificare la scelta del legislatore di consentire, solo in
 questa fase, la possibilita' per il conduttore di sanare la morosita'
 in sede giudiziale;
      che  pertanto  la  questione  di   legittimita'   costituzionale
 sollevata da Pretore di Verona e' manifestamente infondata.
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.