Ricorso del presidente della giunta della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, rappresentato e difeso come da procura in calce del presente ricorso e giusta deliberazione giuntale autorizzativa del 16 dicembre 1993, n. 6959, dall'avv. Renato Fusco, avvocato della regione, con elezione di domicilio in Roma, piazza Colonna n. 355 ricorrente, nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato ex lege dall'avvocatura Generale dello Stato resistente, per la dichiarazione dell'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, terzo comma del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 novembre 1993, n. 276; I La regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha competenza primaria ed esclusiva in materia di " .. ordinamento degli uffici .. e stato giuridico ed economico del personale ..", ai sensi dell'art. 4, n. 1 dello statuto di autonomia approvato con legge costituzionale del 31 gennaio 1963, n. 1. Con la fondamentale legge 23 ottobre 1992, n. 421, si conferiva la "Delega al governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale". L'art. 2 di detta normativa prevedeva tutta una serie di principi cui doveva attenersi il Governo nell'esercizio dell'attribuito potere di delega ed ai fini della successiva emanazione dei decreti legislativi. Correttamente il secondo comma, del medesimo articolo stabiliva, da un lato che "le disposizioni del presente articolo e dei decreti legislativi in esso previsti costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione" per le regioni a statuto ordinario titolari di competenza legislativa concorrente in materia di personale dipendente; e dall'altro, che "I principi desumibili dalle disposizioni del presente articolo costituiscono altresi' per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica", in puntuale osservanza delle prerogative in materia fissate dagli statuti delle regioni ad auonomia differenziata in ragione della riconosciuta competenza legislativa primaria nella stessa materia. Ed altrettanto correttamente, mantenendosi nei limiti imposti dalla legge delega n. 421/1992, il Governo emanava il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, (concernente la "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisioni della disciplina di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"); il quale all'art. 1, terzo comma, riproduceva con formulazione quasi identica il richiamato art. 2, secondo comma, della legge n. 421/1992 ribadendo che i principi desumibili da detta disposizione dell'originaria legge delega costituivano norme fondamentali di riforma economico-sociale per le regioni speciali. Coerentemente a tale impostazione l'art. 13 dello stesso decreto legislativo n. 29/1993, nell'individuare le "Amministrazioni destinatarie" delle norme del "capo II" dedicato alla "dirigenza", prevedeva la loro applicazione solo alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, agli enti pubblici non economici nazionali, agli enti locali. Con il decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, venivano introdotte "Dispozioni correttive del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego". E nel disporre tali correzioni legislative, del tutto inopinatamente ed in palese contrasto con i criteri direttivi della legge delega n. 421, con l'art. 3 si novellava l'art. 13 del precedente decreto legislativo n. 29/1993 (riguardante il rilevante settore dell'assetto della dirigenza), stabilendo al terzo comma che "Le regioni a statuto ordinario, le regioni a statuto speciale e le provincie autonome di Trento e Bolzano provvedono ad adeguare i propri ordinamenti ai principi del presente capo". Risultando l'art. 3, terzo comma del decreto legislativo n. 470/1993 invasivo della sfera di competenza attribuita alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia dalla legge costituzionale approvativa dello statuto di autonomia devesi proporre questione di legittimita' costituzionale prospettando susseguenti violazioni. II 1. - Violazione dell'art. 4 n. 1 dello statuto di autonomia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, irrazionalita'. Come gia' sopra evidenziato, alla ricorrente regione e' attribuita competenza legislativa primaria ed esclusiva in materia di ordinamento degli uffici e di stato giuridico ed economico del personale dipendente, ai sensi del gia' richiamato art. 4, n. 1 dello statuto di autonomia approvato con legge costituzionale. Nell'esplicazione di detta competenza legislativa la regione stessa e' tenuta al rispetto unicamente all'osservanza dei principi generali dell'ordinamento giuridico delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali, degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali e delle altre regioni (secondo quanto espressamente stabilito dal capoverso dello stesso art. 4 dello statuto). Nel legiferare in materia la regione Friuli-Venezia Giulia - e le altre regioni ad autonomia differenziata - non sono tenute al rispetto dei principi della normativa statale emanata in una delle materie statutariamente indicate. Principi cui invece debbano sottostare le regioni ordinarie cui l'art. 177 della Costituzione ha attribuito solo competenza secondaria e concorrente (ed anche le regioni ad autonomia differenziata per quelle distinte materie affidate alla stessa competenza secondaria; art. 5 dello Statuto per la ricorrente regione). E' appena il caso di evidenziare poi come la disciplina dell'assetto della dirigenza pubblica introdotta dal capo II del decreto legislativo n. 29/1993 (come novellato dal decreto legislativo n. 470/1993) pone una articolata e puntuale disciplina, tale da lasciare solo ridottissimi spazi alla normazione integrativa regionale. Risultando da un lato di difficile enucleazione "i principi del presente capo" (art. 3, terzo comma del decreto legislativo n. 470/1993) e dall'altro inconcepibile considerare le disposizioni dettagliate del capo II medesimo come "norme di riforma economico-sociale", la disposizione impugnata si appalesa altresi' irrazionale perche' quantomeno di difficile applicazione. Per concludere sul punto, si eccepisce che l'art. 3, terzo comma, del decreto legislativo n. 470/1993, determinando un inammissibile obbligo di osservanza e di adeguamento a principi di una legge statale emanata in materia pure affidata alla competenza legislativa primaria della regione Friuli-Venezia Giulia, si appalesa violativa dell'art. 4, n. 1 dello statuto di autonomia ed invasiva della sfera di competenza assegnata alla regione Friuli-Venezia Giulia dalla citata norma costituzionale. 2. - Violazione dell'art. 4 n. 1 dello statuto di autonomia con riferimento all'art. 76 della Costituzione, irrazionalita'. L'impugnata disposizione statale risulta illegittimamente invasiva della competenza legislativa primaria della ricorrente regione perche' assunta in violazione dei limiti della delega legislativa fissati - ai sensi dell'art. 76 della Costituzione - nella legge 23 ottobre 1992, n. 421. E' gia' stato sopra posto in rilievo che la legge delega n. 421/1992 aveva delegato il Governo ad emanare decreti legislativi in materia di sanita', pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale, stabilendo puntualmente finalita', principi e criteri direttivi (art. 2). Ed altresi' e' stato evidenziato come - nella corretta osservanza del riparto di competenza legislativa tra Stato e regioni speciali con riferimento alla materia del pubblico impiego - legittimamente si era previsto all'art. 2, secondo comma che "I principi del presente articolo costituiscono per le regioni speciali .. norme fondamentali di riforma economico-sociale". Pure si e' ricordato che, facendo il Governo corretto uso dell'attribuito potere di delega, nell'emanare il decreto legislativo n. 29/1993 riguardante specificamente il pubblico impiego, ugualmente si puntualizzava all'art. 1, terzo comma che "i principi desumibili all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 costituiscono .. per le regioni a statuto speciale .. norme fondamentali di riforma economico-sociale ..". Del tutto illegittimamente con l'impugnato art. 3, terzo comma del modificativo decreto legislativo n. 470/1993 si e' modificato l'art. 13 del decreto legislativo n. 29/1993 e con riferimento solo al capo II (riguardante l'assetto della dirigenza) si e' stabilito che le norme contenute in detto capo fossero da considerarsi "principi" alla cui osservanza fossero tenute indistintamente le regioni ordinarie e quelle speciali. Tale disposizione - operando una inammissibile equiparazione tra regioni ordinarie e quelle ad autonomia differenziata - si pone quindi in insanabile contrasto con il richiamato art. 2, comma 2, della legge delega n. 421/1992: il quale, ripetesi, poneva al Governo per la legislazione delegata il criterio direttivo generale secondo cui le regioni speciali, nella legislazione di adeguamento in materia di pubblico impiego, dovessero osservare solo i "principi desumibili" dai criteri direttivi di ordine particolare contenuti nell'art. 2 medesimo. La disposizione statale impugnata, assunta dal Governo in violazione della delega legislativa, non solo risulta illegittima ex se, ma determina una conseguenziale costituzionalmente illegittima invasione della sfera di competenza legislativa primaria riconosciuta alla regione Friuli-Venezia Giulia nella materia dell'assetto degli uffici e di disciplina del personale dipendente (attribuita ai sensi dell'art. 4 n. 1 della legge costituzionale n. 1/1963). L'art. 3, terzo comma del decreto legislativo n. 470/1993 risulta, altresi', irrazionale perche' impone del tutto ingiustificatamente alla regione ricorrente (ed alle altre regioni speciali) un duplice e differenziato obbligo di osservanza della normativa delegata in materia di pubblico impiego: dei principi desumibili dai criteri stabiliti dall'art. 2 della legge delega n. 421/1992 per l'intera disciplina della materia (art. 2, secondo comma della legge n. 421/1992); di tutti i principi stabiliti dalla dettagliata normativa delegata contenuta nel capo II del decreto legislativo n. 29/1993 per il solo assetto della dirigenza (art. 3, terzo comma del decreto legislativo n. 470/1993). Risulta del tutto irragionevole l'imposizione alla regione dell'obbligo di osservanza nella propria legislazione di adeguamento di limiti piu' penetranti e propri della competenza legislativa concorrente per la regolamentazione della dirigenza: pur rientrando detta regolamentazione evidentissimamente nella piu' ampia materia dell'autorganizzazione, affidata alla propria competenza legislativa esclusiva (art. 4 n. 1, legge costituzionale n. 1/1963) e giustamente garantita come tale per tutta la restante disciplina statale delegata in materia di pubblico impiego dettata dal decreto legislativo n. 29/1993.