IL TRIBUNALE
    Rilevato  che  l'imputato  ha  definito  in  via amministrativa le
 violazioni tributarie di tipo formale relative all'anno  1990,  quale
 e'  quella  in  contestazione,  avvalendosi  della disposizione di cu
 all'art. 8 della legge 15 maggio 1991, n.154;
    Ritenuto che pacificamente cio' non ha  comportato  la  estinzione
 del  reato, ma solo la possibilita' di fruire della disposizione piu'
 favorevole (art. 7 della predetta legge);
    Ritenuto che tale possibilita' non comporta  nel  caso  di  specie
 alcuna concreta conseguenza poiche' anche sotto il vigore della nuova
 legge  la  fattispecie  e'  punita con eguale sanzione (art. 1, sesto
 comma della legge n. 516/1982,  cosi'  come  modificato  dall'art.  1
 della legge n. 154/1991);
    Ritenuto che all'imputato e' preclusa la possibilita' di avvalersi
 delle  norme  di  cui  al  d.P.R. 23 gennaio 1992, n. 23, poiche', in
 forza di esso, l'amnistia e' concessa solamente per i reati "commessi
 fino al 30  settembre  1991,  riferibili  ai  periodi  d'imposta  che
 possono  essere  definiti secondo le disposizioni del titolo VI della
 legge 30 dicembre 1991, n. 413";
    Ritenuto che cio'  comporta  una  disparita'  di  trattamento  tra
 coloro  che  hanno definito in sede amministrativa ogni loro pendenza
 tributaria prima dell'entrata in vigore del d.P.R. 23  gennaio  1992,
 senza  che  cio'  abbia  comportato  l'estinzione del reato, e coloro
 invece che, avvalendosi delle disposizioni della  legge  n.  413/1991
 hanno  definito  in  epoca  successiva  dette pendenze, cosi' potendo
 usufruire dell'amnistia;
    Ritenuto che tale  diversita'  di  trattamento  non  trovi  alcuna
 giustificazione  e  che  pertanto appare non manifestamente infondata
 l'eccezione di legittimita' costituzionale dell'art. 1,  primo  comma
 del  d.P.R.  20  gennaio 1992, n. 23 per violazione dell'art. 3 della
 Carta costituzionale;