IL TRIBUNALE Rilevato che l'imputato ha definito in via amministrativa le violazioni tributarie di tipo formale relative all'anno 1990, quale e' quella in contestazione, avvalendosi della disposizione di cu all'art. 8 della legge 15 maggio 1991, n.154; Ritenuto che pacificamente cio' non ha comportato la estinzione del reato, ma solo la possibilita' di fruire della disposizione piu' favorevole (art. 7 della predetta legge); Ritenuto che tale possibilita' non comporta nel caso di specie alcuna concreta conseguenza poiche' anche sotto il vigore della nuova legge la fattispecie e' punita con eguale sanzione (art. 1, sesto comma della legge n. 516/1982, cosi' come modificato dall'art. 1 della legge n. 154/1991); Ritenuto che all'imputato e' preclusa la possibilita' di avvalersi delle norme di cui al d.P.R. 23 gennaio 1992, n. 23, poiche', in forza di esso, l'amnistia e' concessa solamente per i reati "commessi fino al 30 settembre 1991, riferibili ai periodi d'imposta che possono essere definiti secondo le disposizioni del titolo VI della legge 30 dicembre 1991, n. 413"; Ritenuto che cio' comporta una disparita' di trattamento tra coloro che hanno definito in sede amministrativa ogni loro pendenza tributaria prima dell'entrata in vigore del d.P.R. 23 gennaio 1992, senza che cio' abbia comportato l'estinzione del reato, e coloro invece che, avvalendosi delle disposizioni della legge n. 413/1991 hanno definito in epoca successiva dette pendenze, cosi' potendo usufruire dell'amnistia; Ritenuto che tale diversita' di trattamento non trovi alcuna giustificazione e che pertanto appare non manifestamente infondata l'eccezione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, primo comma del d.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23 per violazione dell'art. 3 della Carta costituzionale;