IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
    Ha  pronunciato  la  segue  ordinanza  sul  ricorso  n.  3927/1992
 proposto da Eleonora Rosanna Amitrano, Antonio  Stravato,  Pasqualino
 Falcione,  Giovanni  Mosca,  Silvana Tateo, Rocco Santagata, Antonino
 Sacco, Ezio Cascone, Pier Paolo Sestan, Giovanna Patricolo,  Pasquale
 Barone,  Emilia  Barone,  Francesco  Paolo  Rappa,  Salvatore  Rappa,
 Raffaele Chirico, Vincenzo Russo, Onofrio Badalucco, Remo  Badalucco,
 Anna Maria Badalucco, Franco Del Pistoia, Adriana Drascich, Arcangelo
 Papalia,  Renzo  Savaresi,  Angela  Trotolo,  Antonio  Trotolo, Palma
 Convertini, Giorgio Lupo, Giuseppe Raitano, Maria Portuese,  Giacinto
 Marotti,  Mario  Pisani,  Ciro  Pepe,  Antonio  Iannuzzelli, Giuseppe
 Cinotti, Bruno Sposito,  Anna  Maria  Conti,  Antonio  Somma,  Emilia
 Cerrato  vedova  Felice  Santaniello,  Raffaele  Visconti,  Benedetto
 Alfieri, Angelo  Cassia,  Umberto  Tavernese,  Salvatore  La  Pietra,
 Vincenzo  Fruscione,  Maria  Rosaria  Della Monica, Antonio Salierno,
 Tommaso De Nisi, Antonino Buoncuore,  Giuseppe  Faraci,  Lino  Manco,
 Filiberto Di Santo, Leo Massitti, Paola Nalli, Arno Liubicich, Fausto
 Tomassoli,  Salvatore Volo, Silvana Pace, Benedetto Amoroso, Vincenzo
 Marciante,  Giuseppe  Tosto,  Clemente  Contessa,  Salvatore   Arena,
 Margherita  Antonietta  Sorrentino,  Antonino  Barbara, Piera Marino,
 Aurora  Zappia,  Francesca  Amore,  Franco  Vitaggio,   Antonino   Di
 Gregorio,   Lucia   Donalisio,  Vincenzo  Gabriele,  Alberto  Ignazio
 Marrone,  Leonardo  Cianino,  Giuseppa  Scaturro,  Felice  Fortunato,
 Giuseppe  Santangelo,  Caterina  Magaddino,  Adriana  Anna  Gandolfo,
 Giuseppe Zappia, Salvatore Caito,  Concetta  Marino,  Mario  Messina,
 Maria  Giacalone, Maria Ferrantello, Damiano Polizzi, Felice Ferreri,
 Giovanni Urso, Vincenzo D'Amico,  Paolo  De  Vita,  Mattia  Ingianni,
 Pietro  Giattino,  Rosa  Maria  Catalano,  Alberto Gabriele, Giovanni
 Tosto, Gaspare Badalucco, Rocco Maggiore, Giuseppe Inglese,  Giuseppa
 Monteleone,   Francesco  Bica,  Francesco  Catania,  Ludovico  Arena,
 Giuseppe Anastasi, Anna Capaldi, Rosa Magri', Carmela Gaudio, Rosalia
 Di Maria,  Francesco  Francesconi,  Michele  Coppola,  Marisa  Silva,
 Vincenzo  Cirillo,  Umberto  Di Serafino, Rosalba Calvi, Anna Mazzeo,
 Vincenzino Pagano, Carmela Bassano vedova  Alfonso  Rufino,  Pasquale
 Pietro  Contardo,  Nicolo'  Benito  La  Francesca, Samuele Angelucci,
 Antonia Nava, Maria Enrica Nava,  Vincenzo  Caputi,  rappresentati  e
 difesi  dall'avv.  Giovanni  di  Gioia  ed  elettivamente domiciliati
 presso lo stesso in Roma, piazza Mazzini n. 27, contro  il  Ministero
 delle  poste  e  delle  telecomunicazioni,  in  persona  del Ministro
 pro-tempre,  il  Ministero  del  tesoro  in  persona   del   Ministro
 pro-tempore,  rappresentati  e  difesi dall'avvocatura generale dello
 Stato per la declaratoria  del  diritto  dei  ricorrenti  al  computo
 dell'anzianita'  convenzionale  di  servizio, di cui all'art. 1 della
 legge n. 336, del 24 maggio 1970, ai fini del  trattamento  economico
 agli  stessi spettante in base al d.P.R. n. 310 del 9 giugno 1981, al
 d.P.R. n. 344 del 25 giugno 1983, al d.P.R. n. 269 del 18 maggio 1987
 e al d.P.R. n. 335 del 4 agosto 1990 con  conseguente  obbligo  delle
 amministrazioni di rideterminare il loro trattamento economico per la
 condanna delle amministrazioni al pagamento, in favore dei ricorrenti
 delle   maggiori  somme  dovute,  oltre  rivalutazione  monetaria  ed
 interessi  sulle  somme  rivalutate  decorrenti  dai  singoli  ratei;
 rivalutazione  monetaria ed interessi riferiti agli importi dovuti al
 lordo sia delle ritenute  fiscali  che  di  quelle  previdenziali  ed
 esenti essi stessi da tali ritenute;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto  l'atto  di  costituzione  in giudizio delle amministrazioni
 intimate;
    Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle  rispettive
 difese;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Uditi alla pubblica udienza del 24 giugno 1993 l'avv. Di Gioia per
 i  ricorrenti  e  l'avv.  dello Stato Di Carlo per le amministrazioni
 resistenti;
    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue
                               F A T T O