IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 740 del 1992
proposto da Giuseppina Rufini, Luciana Maranini, Salvatore Veltre,
Vittorio Vinciguerra, Giuseppe Galluccio, Oreste Benedetti, Luciana
Andaloro, Giuseppe Aiello, Mario Simei, Giuseppe Mattaroccia,
Giovanni Foddai, Pasqualino Mattei, Leonardo Bucciarelli, Ezio
Bucciarelli, Nicola Militello, Bruno Altobelli, Agata Commentucci,
Panfilo Nicola Fortunato, Giuseppe Toppi, Maria Peluso, Gilda
Clementi, Anna D'Alessandro, Nunzio D'Alessandro, Margherita Marotti,
Tullia Rosicarelli, Arnaldo Annini, Pacifico Albanesi, Giorgio
Andreatini, Dante Di Chiello, Adriano Sperandini, Giorgio Pieralisi,
Gerardo Campana, Silvia Pecoriello, Maria Leonarda Nicolini, Giovanna
Di Gioia, Nicola Russo, Gerardo Pedone, Flora Berardi, Anna Maria Del
Federico, Antonia Mafalda Michitti, Maria Franca Placido, Vanda
Falletta, Franco Novelli, Lino di Federico, Rocco Calentini, Gildo
Capone, Pasqualino Mastronardi, Mario Marzella, Lorenzo Fella, Rocco
Cipriano, Carmine Dell'Angelo, Giuseppe Verde, Alfredo Ferrari,
Roberto Caprioglio, Raffaele Pratico', Pietro Gaetani, Giuseppe
Berta, Renata Patrizi, Giovanni Antichi, P. Luigi Antichi, Mario
Zemei, Franco Ciri, Sabatino Caporali, Nedo Peruzzi, Lido Mancioppi,
Carmela Parlato, Giuseppina Magaddino, Modestino Fasulo, Edoardo Di
Marco, Vinicio De Santis, Carlo Rondoni, Giulio Rondoni, Salvatore
Scamporrino, Anna Maria Cappello, Alessandro Rigo, Leonardo Poliseno,
Cesare Pratali, Antonia Scimone, Luciano Disposti, Vito Cristofaro,
Mauro Mora, Emma Notarbartolo, Giuseppe Sampino, Felice Sampino,
Sergio Di Carlo, Ettore Daffonchio, Nella Valassi, Rita Arata, Elena
Giuliani, Nino Verducci, Alberto Cesarini, Giulietta Bimbi,
rappresentanti e difesi dall'avv. Giovanni di Gioia ed elettivamente
domiciliati presso lo stesso in Roma, piazza Mazzini n. 7, contro il
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in persona del
Ministro pro-tempore, il Ministero del Tesoro in persona del Ministro
pro-tempore., rappresentati e difesi dall'avvocatura generale dello
Stato, per la declaratoria del diritto dei ricorrenti al computo
dell'anzianita' convenzionale di servizio, di cui all'art. 1 della
legge n. 336 del 24 maggio 1970, ai fini del trattamento economico
agli stessi spettante in base al d.P.R. n. 310 del 9 giugno 1981, al
d.P.R. n. 344 del 25 giugno 1983, al d.P.R. n. 269 del 18 maggio
1987 e al d.P.R. n. 335 del 4 agosto 1990 con conseguente obbligo
delle amministrazioni di rideterminare il loro trattamento economico,
per la condanna delle amministrazioni al pagamento, in favore dei
ricorrenti delle maggiori somme dovute, oltre rivalutazione monetaria
ed interessi sulle somme rivalutate decorrenti dai singoli ratei;
rivalutazione monetaria ed interessi riferiti agli importi dovuti al
lordo sia delle ritenute fiscali che di quelle previdenziali ed
esenti essi stessi da tali ritenute;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni
intimate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del 24 giugno 1993 l'avv. Di Gioia per
i ricorrenti e l'avv. dello Stato Di Carlo per le amministrazioni
resistenti;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;
F A T T O