IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
    Ha  pronunciato  la seguente ordinanza sul ricorso n. 808 del 1992
 proposto da Cosmo  Cianci,  Gianfranco  Cormio,  Cristina  Lo  Vetro,
 Salvatore Seminara, Adriano Maranini, Emilia Covato, Maria Tomasello,
 Aurora   Mammone,   Agostino   Corcione,   Leopoldo  Giuliano,  Mario
 Castiglione Morelli, Michele  Casalnuovo,  Candida  Marrone,  Valeria
 Mele',  Angela  Raciti,  Onorato  Fait,  Angelo Marinelli, Aldo Ress,
 Francesco  Magri',  Anna  Maria  Peviani,  Antonio  Mileti,   Giorgio
 Sorrenti,  rappresentati  e  difesi  dall'avv.  Giovanni  Di Gioia ed
 elettivamente domiciliati presso lo stesso in Roma, Piazza Mazzini n.
 27, contro il Ministero delle poste  e  delle  telecomunicazioni,  in
 persona  del Ministro pro-tempore, il Ministero del tesoro in persona
 del ministro  pro-tempore,  rappresentati  e  difesi  dall'avvocatura
 generale  dello  Stato per la declaratoria del diritto dei ricorrenti
 al computo dell'anzianita' convenzionale di servizio, di cui all'art.
 1 della legge n. 336, del 24 maggio 1970,  ai  fini  del  trattamento
 economico agli stessi spettante in base al d.P.R. n. 310 del 9 giugno
 1981,  al  d.P.R.  n. 344 del 25 giugno 1983, al d.P.R. n. 269 del 18
 maggio 1987 e al d.P.R. n. 335 del  4  agosto  1990  con  conseguente
 obbligo  delle  amministrazioni  di rideterminare il loro trattamento
 economico, per la condanna delle  amministrazioni  al  pagamento,  in
 favore   dei   ricorrenti   delle   maggiori   somme   dovute,  oltre
 rivalutazione  monetaria  ed   interessi   sulle   somme   rivalutate
 decorrenti  dai  singoli  ratei; rivalutazione monetaria ed interessi
 riferiti agli importi dovuti al lordo sia delle ritenute fiscali  che
 di quelle previdenziali ed esenti essi stessi da tali ritenute;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto  l'atto  di  costituzione  in giudizio delle amministrazioni
 intimate;
    Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle  rispettive
 difese;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Uditi alla pubblica udienza del 24 giugno 1993 l'avv. Di Gioia per
 i  ricorrenti  e  l'avv.  dello Stato Di Carlo per le amministrazioni
 resistenti;
    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;
                               F A T T O