IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  n. 875/1991
 proposto da Caputo Nicola, rappresentato e  difeso  dall'avv.  Renato
 Preziosi  ed  elettivamente domiciliato presso lo stesso in Roma, via
 Ubaldino Peruzzi n. 20, contro  il  Ministero  delle  poste  e  delle
 telecomunicazioni,  in persona del Ministro pro-tempore, il Ministero
 del Tesoro in  persona  del  Ministro  pro-tempore,  rappresentati  e
 difesi  dall'avvocatura  generale dello Stato per la declaratoria del
 diritto del ricorrente al computo  dell'anzianita'  convenzionale  di
 servizio, di cui all'art. 1 della legge n. 336 del 24 maggio 1970, ai
 fini  del  trattamento  economico  allo  stesso  spettante in base al
 d.P.R. n. 310 del 9 giugno 1981, al d.P.R. n. 344 del 25 giugno  1983
 e  al  successivo accordo avente effetti economici dal 1 luglio 1985,
 con conseguente obbligo delle amministrazioni di rideterminare il suo
 trattamento  economico  per  la  condanna  delle  amministrazioni  al
 pagamento,  in  favore  del  ricorrente, delle maggiori somme dovute,
 oltre rivalutazione monetaria ed  interessi  sulle  somme  rivalutate
 decorrenti  dai  singoli  ratei  al  loro  delle  ritenute  fiscali e
 previdenziali ed esenti essi stessi da tali ritenute;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto  l'atto  di  costituzione  in giudizio delle amministrazioni
 intimate;
    Viste la memoria prodotta dalle amministrazioni resistenti;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Uditi alla pubblica udienza del 24 giugno 1993 l'avv. Taviano,  in
 sostituzione  dell'avv.  Preziosi,  per  il ricorrente e l'avv. dello
 Stato Di Carlo per le amministrazioni resistenti;
    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
                               F A T T O