IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale nei confronti di: Boria Luigi, Boscarino Corrado, Manganaro Salvatore, Gravina Francesco, Molino Alfio e Molino Grazia indagati: a) i primi tre per reati p. e p. dall'art. 317 del c.p. e 73 del d.P.R. n. 309/1980; b) il quarto, il quinto e la sesta per reato p. e p. dall'art. 314 - 416 del c.p. e 291 del d.P.R. n. 43/1973. Premesso che gli indagati Boscarino e Manganaro hanno proposto istanza di sostituzione della misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari; che ritiene questo giudice di accogliere l'istanza di cui sopra, essendosi le esigenze cautelari; che tali esigenze si sono attenute anche per gli indagati Boria e Gravina, nei confronti dei quali non puo' questo giudice disporre la sostituzione della misura cautelare, non essendo stata avanzata richiesta di revoca da parte degli stessi e del p.m. ai sensi dell'art. 299, terzo comma del c.p.p.; Ritenuto che l'art. 299 c.p.p. dispone che le misure coercitive ed interdittive sono immediatamente revocate quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilita' previste dall'art. 274 del c.p.p.; e che .. quando le esigenze cautelari risultino attenuate .. il giudice sostituisce la misura con un'altra meno grave; che da tale normativa si evince chiaramente che la legittimita' delle misure cautelari si fonda, come e' ovvio, non solo sull'esigenza delle condizioni di applicabilita' di cui all'art. 273 del c.p.p. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 del c.p.p. al momento dell'emissione della ordinanza di cui all'art. 292 del c.p.p., ma anche sulla permanenza delle stesse nel corso del procedimento penale; che tale principio e' alla base dell'art. 2 della l.d. che indica il divieto di disporre - e quindi di mantenere - la custodia in carcere se con l'applicazione di altre misure di coercizione personale possano essere adeguatamente soddisfatte le esigenze cautelari, nonche' l'obbligo di disporre la revoca delle misure applicate se vengono a cessare le esigenze cautelari; divieto ed obbligo dei quali e' evidentemente destinatario l'organo cui la legge attribuisce il potere di disporre le misure cautelari; che il terzo comma dell'art. 299 del c.p.p., limitando nella fase delle indagini preliminari il potere di ufficio del giudice solo al momento dell'assunzione dell'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare o quando vi e' richiesta di proroga del termine delle indagini preliminari o di assunzione di incidente probatorio, sottrae all'intervento diretto della giurisdizione il potere di valutare la permanenza delle condizioni di applicabilita' della misura cautelare e delle esigenze cautelari e quindi il potere di mantenere lo stato di custodia cautelare, attribuendolo di fatto al p.m. e subordinando il controllo di legalita' sulla permanenza delle predette condizioni ed esigenze cautelari (che per l'evidente rilevanza pubblica che le misure cautelari rivestono, non puo' essere lasciato solo all'iniziativa del cittadino indagato) alla richiesta di quest'ultimo (peraltro la natura della fase delle indagini preliminari consente alla difesa solo un intervento "alla cieca", non avendo questa cognizione dello sviluppo delle indagini); che va considerato che nella fase delle indagini preliminari, se titolare del procedimento penale e' il pubblico ministero, titolare del procedimento di applicazione delle misure cautelari e' pur sempre il giudice e non e' quindi necessario limitare il potere d'ufficio di quest'ultimo solo quando compie un atto del procedimento penale in tale fase; che l'art. 299, terzo comma del c.p.p., limitando il potere di ufficio del giudice di provvedere alla revoca o alla sostituzione di una misura cautelare nei casi sopra enunciati si pone in contrasto, oltre che con l'art. 2 della legge delega, con l'art. 3 della Costituzione, in quanto viene a crearsi una disparita' di trattamento tra cittadini indagati nel cui procedimento e' stata richiesta l'assunzione di incidente probatorio e cittadini indagati nel cui procedimento non e' stato incidente probatorio, privando questi ultimi della ulteriore garanzia derivante dal potere ex officio del giudice terzo di valutare la permanenza delle condizioni di applicabilita' delle misure cautelari e delle esigenze cautelari; che la norma predetta si pone altresi' in contrasto con l'art. 3 della Costituzione quando, come nel caso di specie, vi e' richiesta di sostituzione o di revoca della misura cautelare solo da parte di alcuni coindagati e il giudice, valutato lo sviluppo delle indagini, ritiene di accogliere tale richiesta e di estendere il provvedimento agli altri coindagati; che pertanto la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 299 terzo comma del c.p.p. (nella parte in cui limita il potere del giudice di provvedere di ufficio nella fase delle indagini preliminari) e dell'art. 291, primo comma del c.p.p. (nella parte in cui non prevede che il p.m. presenti gli elementi progressivamente acquisiti nella stessa fase al giudice per le indagini preliminari dopo l'applicazione della misura cautelare) in relazione all'art. 3 della Costituzione non appare manifestamente inondata; che la predetta questione e' altresi' rilevante poiche' la norma di cui all'art. 299, terzo comma del c.p.p. non consente a questo giudice (che a seguito della richiesta di sostituzione della misura cautelare avanzata dagli indagati Manganaro e Boscarino e' stato investito a tal fine dalla cognizione del procedimento penale) di estendere il provvedimento di sostituzione della misura agli indagati Boria e Gravina, che non hanno avanzato analoga richiesta e nei confronti dei quali risultano pure attenuate le esigenze cautelari.