IL PRETORE Esaminati gli atti di causa; OSSERVA 1. - Con atto di precetto notificato in data 3 marzo 1993 il Banco di Napoli, filiale dell'Aquila, intimava alla signora Cesaro Ivana il pagamento di L. 96.138.731 oltre interessi legali, Iva e CPA, come da decreto ingiuntivo emesso dal presidente del tribunale di Sulmona il 21 ottobre 1992. 2. - Stante il mancato pagamento e poiche' la signora Cesaro Ivana risultava dipendente del Ministero delle poste e telecomunicazioni e impiegata presso l'ufficio postale di Pratola Peligna, il Banco di Napoli, filiale dell'Aquila predisponeva atto di pignoramento presso terzi, citando la Direzione provinciale delle poste e telecomunicazioni dell'Aquila, in persona del direttore provinciale, per rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 del c.p.c. 3. - All'udienza del 16 aprile 1993 il procuratore della signora Cesaro Ivana eccepiva l'incompetenza territoriale del pretore adito a favore del pretore di Roma dal momento che, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 "per gli impiegati e salariati delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, il sequestro ed il pignoramento di stipendi, salari e retribuzioni equivalenti, pensioni, indennita' che tengano luogo di pensione, ed altri assegni di quiescenza si eseguono presso il Ministero del tesoro, ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, in persona dell'ispettore generale capo dell'ufficio". 4. - Alla stessa udienza il delegato dell'Amministrazione provinciale delle poste eccepiva che la notifica dei pignoramenti delle retribuzioni e delle pensioni dei dipendenti pubblici si eseguono presso il Ministero del tesoro come diposto dall'art. 3 del d.P.R. citato. 5. - Il creditore procedente ha rilevato nelle sue difese che l'eccezione sollevata dal debitore sarebbe qualificabile come opposizione agli atti esecutivi e, come tale, sarabbe tardiva. L'argomentazione non e' meritevole di attenzione in quanto, trattandosi di competenza funzionale ex art. 28 c.p.c., la questione sarabbe rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo (art. 38 del c.p.c.). 6. - Le eccezioni sollevate dalla parte debitrice e dal terzo pignorato evidenziano come la disciplina dettata dall'art. 3 in questione appaia contemporaneamente lesiva di molteplici diritti costituzionalmente garantiti contemplati, rispettivamente, negli artt. 97, primo comma, 24, secondo comma, 25, primo comma, e 3, primo comma della Costituzione. 7. - In particolare, l'art. 97 della Costituzione nel disciplinare l'organizzazione dei pubblici uffici si e' ispirato al c.d. principio del buon andamento della pubblica amministrazione: vale a dire che l'organizzazione amministrativa deve essere retta dalle regole di buona amministrazione e tendere a raggiungere la maggiore efficienza, realizzando, nello stesso tempo, l'interesse collettivo. Ora, non sembra affatto che l'art. 3 del d.P.R. n. 180/1950, con l'accentrare la competenza giurisdizionale in capo ad un unico giudice in relazione a qualsiasi causa sorta nell'ambito di tutto il territorio nazionale, realizzi quelli che sono gli obiettivi costituzionali sopra richiamati. Infatti tale disciplina comporta per l'Amministrazione, terzo pignorato, un notevole aggravio di costi (per la necessita' di continui contatti tra le Amministrazioni periferiche ed il Ministero del tesoro) e rende la procedura molto piu' farraginosa rispetto alla snellezza ed alla velocita' di un procedimento che si potesse svolgere tramite le singole amministrazioni periferiche. Lo stesso vale per l'amministrazione della giustizia, atteso che presso la sola pretura di Roma si concentrerebbero tutte le procedure riguardanti le espropriazioni promosse nei confronti di tutti i dipendenti statali, le quali sono cresciute notevolmente di numero dopo le pronunce delle Corte costituzionale n. 89 del 25 marzo 1987 e n. 878 del 7-26 luglio 1988, e la cui trattazione piu' razionalmente potrebbe essere distribuita altrimenti in sede decentrata. 8. - La competenza del pretore di Roma a decidere di tutte le controversie aventi ad oggetto il sequestro ed il pignoramento di stipendi e simili, conseguiti dagli impiegati delle amministrazioni dello Stato, appare altresi' intaccare il fondamentale diritto di difesa, di cui all'art. 24, secondo comma, della Costituzione. La difesa, si sa, consiste nella possibilita' di resistere in giudizio; orbene, tale possibilita' e' certamente ridotta per chi debba affrontare le difficolta' di uno spostamento dal proprio luogo di residenza fino alla capitale per comparire all'udienza prevista per la dichiarazione del terzo, nonche' affrontare le maggiori spese necessarie per farsi assistere in un eventuale giudizio di opposizione. 9. - pare anche configurabile, in collegamento a quanto dedotto al punto precedente, una violazione del principio di uguaglianza per aver creato il legislatore una ingiustificata disparita' di trattamento tra i cittadini ed in particolare tra chi presta la propria attivita' lavorativa alla dipendenze dello Stato ed altro lavoratore non dipendente statale il quale ultimo soltanto ha il vantaggio che nei suoi confronti l'esecuzione viene promossa nel luogo ove egli presta la propria attivita' lavorativa (ovvero nel luogo di "residenza del terzo" ex art. 26 del c.p.c.). Tale disparita' di trattamento non appare giustificata da alcun apprezzabile criterio di ragionevolezza. 10. - Infine, la disciplina qui in esame sembra inosservante anche di un altro principio costituzionale, che e' quello del giudice naturale precostituito per legge, dal quale nessuno puo' essere distolto (art. 25, primo comma, della Costituzione). Tale principio, infatti, implica che non si possono creare giudici ad hoc e che l'istruzione ed il giudizio non possono essere sottratti al giudizio competente per territorio. 11. - Ritenuto che la questione non e' manifestamente infondata, e' necessario investire della stessa la Corte costituzionale, essendo altresi' accertato che la procedura in esame non possa essere definita da questo giudice indipendentemente dalla risoluzione della questione medesima.