Ricorso  della  provincia  autonoma  di  Bolzano,  in  persona  del
 presidente  della   giunta   provinciale   pro-tempore   dott.   Luis
 Durnwalder, giusta deliberazione della Giunta n. 7792 del 14 dicembre
 1993,  rappresentata  e difesa - in virtu' di procura speciale del 15
 dicembre 1993, rogata dall'avv. Giovanni Salghetti Drioli, Segretario
 della Giunta (rep. n. 16989) - dagli avv.ti proff.ri Sergio  Panunzio
 e  Roland Riz, e presso il primo di essi elettivamente domiciliata in
 Roma, piazza Borghese n. 3; contro la Presidenza  del  Consiglio  dei
 Ministri  in  persona  del Presidente del Consiglio in carica; per la
 dichiarazione di incostituzionalita' dell'art.  3,  terzo  comma  del
 decreto  legislativo  10 novembre 1993, n. 470, recante "Disposizioni
 correttive del decreto legislativo 3 febbraio  1993,  n.  29  recante
 razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
 e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego".
                               F A T T O
    Com'e'  ben noto a codesta ecc.ma Corte, il decreto legislativo n.
 29/1993 - in attuazione della delega di cui all'art. 2 della legge 23
 ottobre 1992, n. 421 - ha dettato numerose  disposizioni  di  riforma
 della   organizzazione   della   pubblica   amministrazione  e  della
 disciplina del rapporto di pubblico impiego; in particolare  il  Capo
 II  del titolo II del decreto legislativo n. 29/1993 (artt. 23-27) ha
 modificato la precedente disciplina della "Dirigenza".
    In relazione a tale  decreto  legislativo  gia'  pende  innanzi  a
 codesta  ecc.ma  Corte  una  controversia,  a seguito del ricorso (n.
 73/1993)  con  cui  il  Governo  ha  chiesto  la   dichiarazione   di
 incostituzionalita'  di  alcune leggi provinciali per il loro mancato
 adeguamento (ai sensi dell'art. 2 del decreto  legislativo  16  marzo
 1992,  n. 266) ai principi stabiliti dal suddetto decreto legislativo
 n. 29/1993.
    Cio' premesso, nella Gazzetta Ufficiale n.  276  del  24  novembre
 1993 e' stato pubblicato il decreto legislativo n. 470/1993, indicato
 in  epigrafe,  recante  talune  disposizioni "correttive" del decreto
 legislativo n. 29/1993, emanate ai sensi del quinto comma dell'art. 2
 della legge di delega n. 421/1992.
    Ai fini del presente  ricorso  viene  in  evidenza  l'art.  3  del
 decreto  legislativo  n.  470/1993,  che  sostituisce  l'art.  13 del
 decreto   legislativo   n.   29/1993.   Tale   articolo   (intitolato
 "Amministrazioni  destinatarie")  introduce la nuova disciplina della
 "Dirigenza" che - come si e' detto - e' contenuta  nel  capo  II  del
 titolo II del decreto legislativo n. 29/1993. In particolare il terzo
 ed  ultimo comma del nuovo testo dell'art. 13 del decreto n. 29/1993,
 come sostituito dall'art. 3 del decreto n. 470/1993, dispone che  "Le
 regioni  a  statuto  ordinario,  le  regioni  a statuto speciale e le
 provincie autonome di Trento e di Bolzano provvedono  ad  adeguare  i
 propri ordinamenti ai principi del presente capo".
    Tale  disposizione  legislativa e' incostituzionale e lesiva delle
 competenze della provincia  autonoma  di  Bolzano,  che  pertanto  la
 impugna per i seguenti motivi di
                             D I R I T T O
    1. - Violazione delle competenze di cui agli artt. 3, terzo comma;
 4,  primo comma; 8, primo comma; n. 1 e n. 19; 16, primo comma; e 107
 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (t.u.  delle  leggi  costituzionali
 concernenti  lo  Statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige), e
 relative  norme d'attuazione. Violazione art. 2, primo comma, decreto
 legislativo 16 marzo 1992, n. 266.
    1.1. - E' necessario premettere che il presente  ricorso  ha,  per
 certi aspetti, un carattere "cautelativo".
    In  base  al  regime dei rapporti fra la legislazione statale e la
 legislazione provinciale  da  ultimo  disciplinato  dall'art.  2  del
 citato  decreto  legislativo n. 266/1992 (recante le ultime "Norme di
 attuazione  dello  statuto  speciale  per  il   Trentino-Alto   Adige
 concernenti   il  rapporto  tra  atti  legislativi  statali  e  leggi
 regionali e provinciali, nonche' la potesta' statale di  indirizzo  e
 coordinamento"),  e' sul Governo che incombe l'onere di verificare se
 la legislazione provinciale  venga  adeguata  "ai  principi  e  norme
 costituenti  limiti indicati dagli artt. 4 e 5 dello statuto speciale
 e recati da atto legislativo dello Stato" (art. 2, primo  comma),  ed
 in  caso  contrario impugnare nei termini le disposizioni legislative
 provinciali "non adeguate"  (art.  2,  secondo  comma).  Pertanto  si
 potrebbe  ritenere  che  il  problema  della  costituzionalita' della
 disposizione  introdotta  dall'art.  3  del  decreto  legislativo  n.
 470/1993,  sull'obbligo di adeguamento della legislazione provinciale
 ai principi del capo II del titolo  II  del  decreto  legislativo  n.
 29/1993,  si porra' e potra' essere esaminato da codesta ecc.ma Corte
 se ed in quanto il Governo riterra' in  futuro  di  proporre  ricorso
 sostenendo  che  la legislazione provinciale non sia stata adeguata a
 quei principi.
    Questa, in effetti, potrebbe apparire la impostazione del problema
 piu' coerente con  la  vigente  disciplina  dei  rapporti  fra  legge
 statale  e provinciale, quale risulta dalle ultime norme d'attuazione
 dello statuto Trentino-Alto Adige (decreto legislativo n.  266/1992).
 E  quindi  alla  provincia  autonoma di Bolzano non incomberebbe oggi
 l'onere  di  impugnare  tempestivamente  il  decreto  legislativo  n.
 470/1993.
    Tuttavia  la  formulazione  della  disposizione  del  terzo  comma
 dell'art. 3 del decreto legislastivo n. 470/1993 (o piu' propriamente
 dell'art. 13 del decreto  legislativo  n.  29/1993,  come  sostituito
 dall'art.  3  del  decreto legislativo successivo), e' tale, come fra
 poco meglio vedremo, da potere  anche  fare  ritenere  che  con  tale
 disposizione  il  legislatore  delegato  abbia  inteso  introdurre ed
 aggiungere  un  obbligo  di  adeguamento  particolare  ed   ulteriore
 rispetto   a   quello  "generale"  di  cui  all'art.  2  del  decreto
 legislativo n. 266/1992. E cio'  mediante  una  disposizione  (quella
 appunto  impugnata con il presente ricorso) che derogherebbe, dunque,
 al regime ordinario dei rapporti fra legge statale e  provinciale,  e
 del  relativo  contenzioso  costituzionale, quale risulta dalle norme
 d'attuazione dello statuto Trentino-Alto Adige di cui al citato  art.
 2.
    Questa e' la ragione per cui la provincia autonoma di Bolzano, pur
 ribadendo  la  esaustivita'  ed  inderogabilita' della disciplina dei
 rapporti fra legge statale e provinciale stabilita  dall'art.  2  del
 decreto  legislativo  n.  266/1992  (ed  anzi  proprio  perche'  essa
 considera tale quella disciplina), ha ritenuto necessario proporre il
 presente ricorso.
    1.2.  -  La  provincia  autonoma  ricorrente  e' titolare (in base
 all'art. 8, primo comma, nn. 1 e 19, ed  all'art.  16,  primo  comma,
 dello  statuto  speciale) di competenze legislative ed amministrative
 di  tipo  "esclusivo"  in  materia  di  "ordinamento   degli   uffici
 provinciali  e del personale ad essi addetto", nonche' di "assunzione
 diretta di servizi pubblici  e  loro  gestione  a  mezzo  di  aziende
 speciali":  cioe'  nella  materia che e' oggetto della disciplina del
 decreto legislativo n. 29/1993, ed in  particolare  di  quella  sulla
 "Dirigenza" di cui all'ultimo comma dell'art. 13 del medesimo.
    Come  pure e' noto, secondo il combinato disposto degli artt. 4 ed
 8 dello  Statuto,  la  suddetta  competenza  legislativa  provinciale
 incontra  un  limite  (fra gli altri) nelle "norme fondamentali delle
 riforme  economico-sociali  della  Repubblica",  ma  non  anche   nei
 "principi stabiliti dalle leggi dello Stato" cui e' invece sottoposta
 la  competenza legislativa provinciale "concorrente" ( ex artt. 5 e 9
 dello statuto Trentino-Alto Adige). Anche codesta ecc.ma Corte (sent.
 n. 219/1984) ha escluso che la legislazione provinciale in materia di
 pubblico impiego possa essere vincolata dai principi fondamentali  di
 cui  all'art.  117  della  Costituzione  (ed all'art. 5 dello statuto
 Trentino-Alto  Adige),  diversi  da  quelli  integranti  una  riforma
 economico-sociale.
    Di  tutto  cio'  avevano  tenuto  doverosamente conto sia l'art. 2
 della legge n.  421/1992,  sia  il  successivo  decreto  delegato  n.
 29/1993;  che  pertanto  non  avevano  creato,  sotto questo profilo,
 problemi di costituzionalita'. Ed infatti, in primo luogo,  l'art.  2
 della legge n. 421, dopo avere conferito con il primo comma la delega
 al  Governo  ed  avere  con  esso  dettato  anche  principi e criteri
 direttivi, al secondo comma aveva stabilito che le  disposizioni  del
 medesimo   art.   2  e  dei  decreti  legislativi  da  esso  previsti
 costituissero "principi fondamentali ai  sensi  dell'art.  117  della
 Costituzione";  ed  inoltre  aveva  stabilito  che i (soli) "principi
 desumibili  dalle  disposizioni"  dello  stesso  art.   2   dovessero
 costituire  "norme  fondamentali  di  riforma economico-sociale della
 Repubblica" per le regioni a  statuto  speciale  e  per  le  province
 autonome di Trento e Bolzano.
    Inoltre, il successivo decreto legislativo delegato n. 29/1993, al
 terzo  comma dell'art. 1, dopo avere stabilito che le disposizioni di
 quel decreto costituiscono "principi fondamentali ai sensi  dell'art.
 117  della  Costituzione" che pertanto vincolano le regioni a statuto
 ordinario, stabilisce altresi' che "I principi desumibili dall'art. 2
 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, costituiscono  altresi'  per  le
 regioni  a  statuto ordinario e per le provincie autonome di Trento e
 di Bolzano, norme fondamentali  di  riforma  economico-sociale  della
 Repubblica": cioe' anche secondo il decreto delegato (conformemente a
 quanto  stabilito  dalla legge di delega) il vincolo per la Provincia
 autonoma ricorrente e' costituito solo dai principi dell'art. 2 della
 legge di delega, e non dai  principi  successivamente  stabiliti  dal
 legislatore delegato.
    1.3.  -  In  base  a  quanto  sopra  esposto,  appare  evidente la
 incostituzionalita'   della   disposizione   legislativa   impugnata,
 introdotta dall'art. 3 del decreto legislativo n. 470/1993.
    Nella  sua  nuova  formulazione,  il  terzo comma dell'art. 13 del
 decreto legislativo n. 29/1993 pretende di vincolare la  legislazione
 provinciale,  di  tipo  "esclusivo",  ai principi stabiliti dal (capo
 terzo del titolo secondo del) medesimo decreto legislativo  delegato:
 cioe'  a  delle norme che costituiscono - come dice lo stesso decreto
 legislativo  n.  29/1993  (art.  1,  terzo  comma)  -  dei  "principi
 fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione" che vincolano
 la   competenza  legislativa  concorrente  delle  regioni  a  statuto
 ordinario,, ma non possono validamente vincolare  una  competenza  di
 tipo  esclusivo,  quale  e'  quella  che  in materia e' propria della
 Provincia Autonoma ricorrente.
    Dunque, la disposizione  legislativa  impugnata  pretenderebbe  di
 parificare   (almeno  per  cio'  che  riguarda  la  disciplina  della
 "dirigenza") la competenza legislativa  esclusiva  costituzionalmente
 attribuita  alla  provincia  in  materia  di ordinamento degli uffici
 provinciali  e  del  relativo  personale,  a   quella   semplicemente
 concorrente  che  il  primo  comma  dell'art.  117 della Costituzione
 attribuisce alle regioni ad autonoma ordinaria. Il che determina  una
 evidente violazione, prima di tutto, degli artt. 4 ed 8 dello statuto
 speciale Trentino-Alto Adige.
    1.4.  -  Sotto  un ulteriore e concorrente profilo la disposizione
 legislativa impugnata e' incostituzionale anche per il contrasto  con
 l'art.  2  del  decreto legislativo n. 266/1992 e, quindi, con l'art.
 107 dello statuto Trentino-Alto Adige.
    Come si e' gia' detto in precedenza, le norme di attuazione  dello
 Statuto  contenute  nell'art.  2  del decreto legislativo n. 266/1992
 hanno disciplinato e definito il particolare regime dei rapporti  fra
 legislazione statale e legislazione della regione Trentino-Alto Adige
 e  delle  provincie  di  Trento  e  Bolzano.  In  base  a  tali norme
 d'attuazione (che  secondo  la  costante  giurisprudenza  di  codesta
 ecc.ma  Corte non sono validamente derogabili da una legge ordinaria,
 potendo essere modificate solo con la  speciale  procedura  dell'art.
 107   dello  statuto  Trentino-Alto  Adige),  la  provincia  autonoma
 ricorrente deve adeguare entro sei mesi la  propria  legislazione  ai
 principi  ed  alle  norme  recati  da  atti legislativi dello Stato e
 "costituenti  limiti  indicati  dagli  artt.  4  e  5  dello  statuto
 speciale":  cioe'  essa  deve  adeguare  le  proprie  leggi che siano
 espressione della competenza legislativa esclusiva ai  (soli)  limiti
 di  cui  all'art.  4,  mentre deve adeguare le (sole) leggi che siano
 espressione della competenza legislativa concorrente anche al  limite
 ulteriore  di  cui  all'art.  5  (quello  dei  principi  fondamentali
 stabiliti dalle leggi dello Stato).
    Viceversa la disposizione legislativa qui impugnata  pretenderebbe
 di   modificare   quel   regime  definito  dall'art.  2  del  decreto
 legislativo n. 266/1992,  stabilendo  per  la  provincia  un  obbligo
 ulteriore, quello di adeguare la propria legislazione esclusiva anche
 ai  principi  (di  cui all'art. 117 della Costituzione) in materia di
 dirigenza  che  sono  stabiliti  dagli  artt.   13-27   del   decreto
 legislativo n. 29/1993.
    1.5.  -  Si  deve poi ulteriormente osservare, in via subordinata,
 che in ogni caso la disciplina contenuta nel capo II  del  titolo  II
 del    decreto   legislativo   n.   29/1993   non   potrebbe   essere
 sostanzialmente assimilata  alle  norme  fondamentali  delle  riforme
 economico-sociali della Repubblica.
    Tale  impossibilita'  consegue non soltanto al fatto che da quella
 disciplina non si possono  trarre  "principi"  diversi  od  ulteriori
 rispetto  a  quelli che sono gia' desumibili dall'art. 2, primo comma
 (spec. lett. f) e g) della legge n. 421/1992, e che  sono  i  soli  a
 costituire  limiti  alla  competenza legislativa provinciale (secondo
 quanto espressamente stabilito - come gia' si e' detto - dal  secondo
 comma dell'art. 2 della legge n. 421/1992 e dal terzo comma dell'art.
 1  del  decreto  legislativo  n.  29/1993); ma anche dal fatto che la
 disciplina della "dirigenza" stabilita dagli artt. 13 e seguenti  del
 decreto  legislativo  n.  29/1993  difetta  di  quei caratteri sia di
 incisiva innovativita' rispetto alle norme  che  regolano  settori  o
 beni  della vita economico-sociale di essenziale importanza, e sia di
 formulazione limitata alla enunciazione delle sole norme fondamentali
 connesse ad un interesse unitario  dello  Stato,  che  -  secondo  la
 costante  giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte (per tutte sentt. n.
 1033/1988  e  349/1991)  -  caratterizzano  appunto  il   limite   in
 questione.
    2.  -  Violazione  delle  competenze provinciali di cui alle norme
 statutarie e d'attuazione gia' indicate, anche in relazione  all'art.
 76 della Costituzione ed ai principi e criteri direttivi della delega
 legislativa contenuti nell'art. 2 della legge n. 421/1992.
    L'art.  2 della legge di delega n. 421/1992, ponendo i "principi e
 criteri direttivi" che - in base all'art.  76  della  Costituzione  -
 limitano il potere legislativo delegato del Governo, aveva stabilito,
 in particolare al secondo comma, che:
       a) le disposizioni dei decreti legislativi previsti dall'art. 2
 (ivi  compresi  quelli "correttivi" di cui al quinto comma) avrebbero
 dovuto costituire (solo) principi fondamentali ai sensi dell'art. 117
 della Costituzione;
       b) invece le norme fondamentali  di  riforma  economico-sociale
 vincolanti  anche  le  regioni  a  statuto speciale e le provincie di
 Trento e Bolzano avrebbero potuto essere costituite dai soli principi
 desumibili dalle disposizioni  dell'art.  2  della  stessa  legge  di
 delegazione.
    Tali  limiti  al potere legislativo delegato del Governo vincolano
 (come gia' si e' detto) non solo il decreto  legislativo  n.  29/1993
 emanato  in base al primo comma dell'art. 2 della legge di delega, ma
 anche il successivo  decreto  legislativo  "correttivo"  n.  470/1993
 emanato  in base al quinto comma dello stesso art. 2. Ed infatti quei
 limiti  sono  espressamente  richiamati  nel  preambolo  del  decreto
 legislativo n. 470/1993 ("Ritenuto .. ").
    Tuttavia,  come si e' visto, contraddicendo anche quanto affermato
 nel preambolo, con l'art.  3  del  decreto  legislativo  delegato  n.
 470/1993  il  Governo  pretenderebbe  di  vincolare  la  legislazione
 esclusiva della provincia ricorrente ai principi stabiliti  non  gia'
 dalla legge di delega, ma dal precedente decreto legislativo delegato
 n. 29/1993.
    Cosi'    facendo    la    disposizione    legislativa   impugnata,
 contemporaneamente, viola le competenze provinciali di cui alle norme
 statutarie e d'attuazione gia' indicate, ed eccede i suddetti  limiti
 della delega cosi' violando anche l'art. 76 della Costituzione.