Ricorso della provincia autonoma di Bolzano, in persona del presidente della giunta provinciale pro-tempore dott. Luis Durnwalder, giusta deliberazione della Giunta n. 7792 del 14 dicembre 1993, rappresentata e difesa - in virtu' di procura speciale del 15 dicembre 1993, rogata dall'avv. Giovanni Salghetti Drioli, Segretario della Giunta (rep. n. 16989) - dagli avv.ti proff.ri Sergio Panunzio e Roland Riz, e presso il primo di essi elettivamente domiciliata in Roma, piazza Borghese n. 3; contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente del Consiglio in carica; per la dichiarazione di incostituzionalita' dell'art. 3, terzo comma del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, recante "Disposizioni correttive del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 recante razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego". F A T T O Com'e' ben noto a codesta ecc.ma Corte, il decreto legislativo n. 29/1993 - in attuazione della delega di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 - ha dettato numerose disposizioni di riforma della organizzazione della pubblica amministrazione e della disciplina del rapporto di pubblico impiego; in particolare il Capo II del titolo II del decreto legislativo n. 29/1993 (artt. 23-27) ha modificato la precedente disciplina della "Dirigenza". In relazione a tale decreto legislativo gia' pende innanzi a codesta ecc.ma Corte una controversia, a seguito del ricorso (n. 73/1993) con cui il Governo ha chiesto la dichiarazione di incostituzionalita' di alcune leggi provinciali per il loro mancato adeguamento (ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266) ai principi stabiliti dal suddetto decreto legislativo n. 29/1993. Cio' premesso, nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 24 novembre 1993 e' stato pubblicato il decreto legislativo n. 470/1993, indicato in epigrafe, recante talune disposizioni "correttive" del decreto legislativo n. 29/1993, emanate ai sensi del quinto comma dell'art. 2 della legge di delega n. 421/1992. Ai fini del presente ricorso viene in evidenza l'art. 3 del decreto legislativo n. 470/1993, che sostituisce l'art. 13 del decreto legislativo n. 29/1993. Tale articolo (intitolato "Amministrazioni destinatarie") introduce la nuova disciplina della "Dirigenza" che - come si e' detto - e' contenuta nel capo II del titolo II del decreto legislativo n. 29/1993. In particolare il terzo ed ultimo comma del nuovo testo dell'art. 13 del decreto n. 29/1993, come sostituito dall'art. 3 del decreto n. 470/1993, dispone che "Le regioni a statuto ordinario, le regioni a statuto speciale e le provincie autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i propri ordinamenti ai principi del presente capo". Tale disposizione legislativa e' incostituzionale e lesiva delle competenze della provincia autonoma di Bolzano, che pertanto la impugna per i seguenti motivi di D I R I T T O 1. - Violazione delle competenze di cui agli artt. 3, terzo comma; 4, primo comma; 8, primo comma; n. 1 e n. 19; 16, primo comma; e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (t.u. delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e relative norme d'attuazione. Violazione art. 2, primo comma, decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266. 1.1. - E' necessario premettere che il presente ricorso ha, per certi aspetti, un carattere "cautelativo". In base al regime dei rapporti fra la legislazione statale e la legislazione provinciale da ultimo disciplinato dall'art. 2 del citato decreto legislativo n. 266/1992 (recante le ultime "Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonche' la potesta' statale di indirizzo e coordinamento"), e' sul Governo che incombe l'onere di verificare se la legislazione provinciale venga adeguata "ai principi e norme costituenti limiti indicati dagli artt. 4 e 5 dello statuto speciale e recati da atto legislativo dello Stato" (art. 2, primo comma), ed in caso contrario impugnare nei termini le disposizioni legislative provinciali "non adeguate" (art. 2, secondo comma). Pertanto si potrebbe ritenere che il problema della costituzionalita' della disposizione introdotta dall'art. 3 del decreto legislativo n. 470/1993, sull'obbligo di adeguamento della legislazione provinciale ai principi del capo II del titolo II del decreto legislativo n. 29/1993, si porra' e potra' essere esaminato da codesta ecc.ma Corte se ed in quanto il Governo riterra' in futuro di proporre ricorso sostenendo che la legislazione provinciale non sia stata adeguata a quei principi. Questa, in effetti, potrebbe apparire la impostazione del problema piu' coerente con la vigente disciplina dei rapporti fra legge statale e provinciale, quale risulta dalle ultime norme d'attuazione dello statuto Trentino-Alto Adige (decreto legislativo n. 266/1992). E quindi alla provincia autonoma di Bolzano non incomberebbe oggi l'onere di impugnare tempestivamente il decreto legislativo n. 470/1993. Tuttavia la formulazione della disposizione del terzo comma dell'art. 3 del decreto legislastivo n. 470/1993 (o piu' propriamente dell'art. 13 del decreto legislativo n. 29/1993, come sostituito dall'art. 3 del decreto legislativo successivo), e' tale, come fra poco meglio vedremo, da potere anche fare ritenere che con tale disposizione il legislatore delegato abbia inteso introdurre ed aggiungere un obbligo di adeguamento particolare ed ulteriore rispetto a quello "generale" di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 266/1992. E cio' mediante una disposizione (quella appunto impugnata con il presente ricorso) che derogherebbe, dunque, al regime ordinario dei rapporti fra legge statale e provinciale, e del relativo contenzioso costituzionale, quale risulta dalle norme d'attuazione dello statuto Trentino-Alto Adige di cui al citato art. 2. Questa e' la ragione per cui la provincia autonoma di Bolzano, pur ribadendo la esaustivita' ed inderogabilita' della disciplina dei rapporti fra legge statale e provinciale stabilita dall'art. 2 del decreto legislativo n. 266/1992 (ed anzi proprio perche' essa considera tale quella disciplina), ha ritenuto necessario proporre il presente ricorso. 1.2. - La provincia autonoma ricorrente e' titolare (in base all'art. 8, primo comma, nn. 1 e 19, ed all'art. 16, primo comma, dello statuto speciale) di competenze legislative ed amministrative di tipo "esclusivo" in materia di "ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto", nonche' di "assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali": cioe' nella materia che e' oggetto della disciplina del decreto legislativo n. 29/1993, ed in particolare di quella sulla "Dirigenza" di cui all'ultimo comma dell'art. 13 del medesimo. Come pure e' noto, secondo il combinato disposto degli artt. 4 ed 8 dello Statuto, la suddetta competenza legislativa provinciale incontra un limite (fra gli altri) nelle "norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica", ma non anche nei "principi stabiliti dalle leggi dello Stato" cui e' invece sottoposta la competenza legislativa provinciale "concorrente" ( ex artt. 5 e 9 dello statuto Trentino-Alto Adige). Anche codesta ecc.ma Corte (sent. n. 219/1984) ha escluso che la legislazione provinciale in materia di pubblico impiego possa essere vincolata dai principi fondamentali di cui all'art. 117 della Costituzione (ed all'art. 5 dello statuto Trentino-Alto Adige), diversi da quelli integranti una riforma economico-sociale. Di tutto cio' avevano tenuto doverosamente conto sia l'art. 2 della legge n. 421/1992, sia il successivo decreto delegato n. 29/1993; che pertanto non avevano creato, sotto questo profilo, problemi di costituzionalita'. Ed infatti, in primo luogo, l'art. 2 della legge n. 421, dopo avere conferito con il primo comma la delega al Governo ed avere con esso dettato anche principi e criteri direttivi, al secondo comma aveva stabilito che le disposizioni del medesimo art. 2 e dei decreti legislativi da esso previsti costituissero "principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione"; ed inoltre aveva stabilito che i (soli) "principi desumibili dalle disposizioni" dello stesso art. 2 dovessero costituire "norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica" per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano. Inoltre, il successivo decreto legislativo delegato n. 29/1993, al terzo comma dell'art. 1, dopo avere stabilito che le disposizioni di quel decreto costituiscono "principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione" che pertanto vincolano le regioni a statuto ordinario, stabilisce altresi' che "I principi desumibili dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, costituiscono altresi' per le regioni a statuto ordinario e per le provincie autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica": cioe' anche secondo il decreto delegato (conformemente a quanto stabilito dalla legge di delega) il vincolo per la Provincia autonoma ricorrente e' costituito solo dai principi dell'art. 2 della legge di delega, e non dai principi successivamente stabiliti dal legislatore delegato. 1.3. - In base a quanto sopra esposto, appare evidente la incostituzionalita' della disposizione legislativa impugnata, introdotta dall'art. 3 del decreto legislativo n. 470/1993. Nella sua nuova formulazione, il terzo comma dell'art. 13 del decreto legislativo n. 29/1993 pretende di vincolare la legislazione provinciale, di tipo "esclusivo", ai principi stabiliti dal (capo terzo del titolo secondo del) medesimo decreto legislativo delegato: cioe' a delle norme che costituiscono - come dice lo stesso decreto legislativo n. 29/1993 (art. 1, terzo comma) - dei "principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione" che vincolano la competenza legislativa concorrente delle regioni a statuto ordinario,, ma non possono validamente vincolare una competenza di tipo esclusivo, quale e' quella che in materia e' propria della Provincia Autonoma ricorrente. Dunque, la disposizione legislativa impugnata pretenderebbe di parificare (almeno per cio' che riguarda la disciplina della "dirigenza") la competenza legislativa esclusiva costituzionalmente attribuita alla provincia in materia di ordinamento degli uffici provinciali e del relativo personale, a quella semplicemente concorrente che il primo comma dell'art. 117 della Costituzione attribuisce alle regioni ad autonoma ordinaria. Il che determina una evidente violazione, prima di tutto, degli artt. 4 ed 8 dello statuto speciale Trentino-Alto Adige. 1.4. - Sotto un ulteriore e concorrente profilo la disposizione legislativa impugnata e' incostituzionale anche per il contrasto con l'art. 2 del decreto legislativo n. 266/1992 e, quindi, con l'art. 107 dello statuto Trentino-Alto Adige. Come si e' gia' detto in precedenza, le norme di attuazione dello Statuto contenute nell'art. 2 del decreto legislativo n. 266/1992 hanno disciplinato e definito il particolare regime dei rapporti fra legislazione statale e legislazione della regione Trentino-Alto Adige e delle provincie di Trento e Bolzano. In base a tali norme d'attuazione (che secondo la costante giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte non sono validamente derogabili da una legge ordinaria, potendo essere modificate solo con la speciale procedura dell'art. 107 dello statuto Trentino-Alto Adige), la provincia autonoma ricorrente deve adeguare entro sei mesi la propria legislazione ai principi ed alle norme recati da atti legislativi dello Stato e "costituenti limiti indicati dagli artt. 4 e 5 dello statuto speciale": cioe' essa deve adeguare le proprie leggi che siano espressione della competenza legislativa esclusiva ai (soli) limiti di cui all'art. 4, mentre deve adeguare le (sole) leggi che siano espressione della competenza legislativa concorrente anche al limite ulteriore di cui all'art. 5 (quello dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato). Viceversa la disposizione legislativa qui impugnata pretenderebbe di modificare quel regime definito dall'art. 2 del decreto legislativo n. 266/1992, stabilendo per la provincia un obbligo ulteriore, quello di adeguare la propria legislazione esclusiva anche ai principi (di cui all'art. 117 della Costituzione) in materia di dirigenza che sono stabiliti dagli artt. 13-27 del decreto legislativo n. 29/1993. 1.5. - Si deve poi ulteriormente osservare, in via subordinata, che in ogni caso la disciplina contenuta nel capo II del titolo II del decreto legislativo n. 29/1993 non potrebbe essere sostanzialmente assimilata alle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica. Tale impossibilita' consegue non soltanto al fatto che da quella disciplina non si possono trarre "principi" diversi od ulteriori rispetto a quelli che sono gia' desumibili dall'art. 2, primo comma (spec. lett. f) e g) della legge n. 421/1992, e che sono i soli a costituire limiti alla competenza legislativa provinciale (secondo quanto espressamente stabilito - come gia' si e' detto - dal secondo comma dell'art. 2 della legge n. 421/1992 e dal terzo comma dell'art. 1 del decreto legislativo n. 29/1993); ma anche dal fatto che la disciplina della "dirigenza" stabilita dagli artt. 13 e seguenti del decreto legislativo n. 29/1993 difetta di quei caratteri sia di incisiva innovativita' rispetto alle norme che regolano settori o beni della vita economico-sociale di essenziale importanza, e sia di formulazione limitata alla enunciazione delle sole norme fondamentali connesse ad un interesse unitario dello Stato, che - secondo la costante giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte (per tutte sentt. n. 1033/1988 e 349/1991) - caratterizzano appunto il limite in questione. 2. - Violazione delle competenze provinciali di cui alle norme statutarie e d'attuazione gia' indicate, anche in relazione all'art. 76 della Costituzione ed ai principi e criteri direttivi della delega legislativa contenuti nell'art. 2 della legge n. 421/1992. L'art. 2 della legge di delega n. 421/1992, ponendo i "principi e criteri direttivi" che - in base all'art. 76 della Costituzione - limitano il potere legislativo delegato del Governo, aveva stabilito, in particolare al secondo comma, che: a) le disposizioni dei decreti legislativi previsti dall'art. 2 (ivi compresi quelli "correttivi" di cui al quinto comma) avrebbero dovuto costituire (solo) principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione; b) invece le norme fondamentali di riforma economico-sociale vincolanti anche le regioni a statuto speciale e le provincie di Trento e Bolzano avrebbero potuto essere costituite dai soli principi desumibili dalle disposizioni dell'art. 2 della stessa legge di delegazione. Tali limiti al potere legislativo delegato del Governo vincolano (come gia' si e' detto) non solo il decreto legislativo n. 29/1993 emanato in base al primo comma dell'art. 2 della legge di delega, ma anche il successivo decreto legislativo "correttivo" n. 470/1993 emanato in base al quinto comma dello stesso art. 2. Ed infatti quei limiti sono espressamente richiamati nel preambolo del decreto legislativo n. 470/1993 ("Ritenuto .. "). Tuttavia, come si e' visto, contraddicendo anche quanto affermato nel preambolo, con l'art. 3 del decreto legislativo delegato n. 470/1993 il Governo pretenderebbe di vincolare la legislazione esclusiva della provincia ricorrente ai principi stabiliti non gia' dalla legge di delega, ma dal precedente decreto legislativo delegato n. 29/1993. Cosi' facendo la disposizione legislativa impugnata, contemporaneamente, viola le competenze provinciali di cui alle norme statutarie e d'attuazione gia' indicate, ed eccede i suddetti limiti della delega cosi' violando anche l'art. 76 della Costituzione.