Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri rappresentato e difeso dall'avvocato Generale dello Stato e presso il medesimo domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12, contro la regione Lazio in persona del presidente della sua Giunta per la dichiarazione di incostituzionalita' della delibera legislativa riapprovata, a maggioranza assoluta, dal consiglio regionale del Lazio il 10 novembre 1993, comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 6 dicembre 1993 e recante norme sulla "Individuazione delle strutture organizzative degli istituti per il diritto allo studio universitario (II.DI.S.U.) del Lazio e determinazione dell'organico del ruolo del personale degli istituti". Il testo legislativo riapprovato, con qualche modifica, dalla delibera in epigrafe, era stato approvato dal consiglio regionale il 23 ottobre 1992 e, quindi, rinviato dal Governo con telex n. 200/4976/LA080.01/8 del 4 dicembre 1992. La delibera legislativa 10 novembre 1993, malgrado le modifiche introdotte, non fa venir meno, nella sostanza, i rilievi formulati dal governo ed appare incostituzionale sotto i profili che seguono: 1) in ordine all'art. 8, secondo comma, che, prevedendo, ai punti 1 e 2, il reinquadramento nella qualifica immediatamente superiore del personale che gia' usufrui' di benefici di carriera ai sensi delle precedenti legislazioni regionali o statali, e, al punto 3, il conseguimento, per il restante personale, del duplice passaggio di livello, anziche' perseguire intenti perequativi, e' suscettibile di comportare nei confronti del personale II.DI.S.U. un trattamento di maggior favore rispetto al personale di altri enti del comparto, in violazione dei principi di omogeneizzazione delle posizioni giuridiche di cui all'art. 4 della legge-quadro sul pubblico impiego n. 93/1983 e di buona amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione; 2) in ordine all'art. 8, quinto e sesto comma, che mantengono la decorrenza degli effetti giuridici dal reinquadramento al 1 febbraio 1981 e al 1 gennaio 1983 pur modificando la decorrenza degli effetti economici dalla data di entrata in vigore della legge regionale, si rileva tuttora incongrua e in contrasto con i principi di buona amministrazione, in relazione all'art. 97 della Costituzione; 3) in ordine all'art. 8, ottavo comma, che estendendo al personale ivi indicato le disposizioni a carattere transitorio ed eccezionale di cui alla legge regionale n. 33/1990 recante l'inquadramento nella qualifica superiore del personale non dirigente gia' preposto alle varie strutture, non e' in linea con la disciplina contrattuale recepita dalla regione stessa in tema di mobilita' verticale e con il principio di buona amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione; 4) ugualmente derogatoria alla disciplina contrattuale in tema di mobilita' verticale ed al principio di buona amministrazione appare l'art. 9 che consente, a seguito dell'esperimento di concorsi speciali interni per la copertura dei posti ancora vacanti nei ruoli II.DI.S.U. - concluse le procedure dei reinquadramenti al termine del precedente articolo 8 - la possibilita' di attribuzione dei duplice passaggio di livello. L'illegittimita' delle ricordate disposizioni e' tanto piu' evidente, alla luce, anche del nuovo ordinamento del pubblico impiego, introdotto con la legge 23 ottobre 1992, n. 421 e relativo decreto legislativo n. 29/1993, modificato dal decreto legislativo n. 470/1993, secondo cui non sono piu' consentiti i passaggi automatici alla qualifica superiore e vengono stabiliti i criteri dell'organica regolamentazione delle modalita' di accesso sia all'impiego sia a ciascuna qualifica. E' utile segnalare che dinanzi alla Corte costituzionale pende il ricorso del Governo, notificato il 25 ottobre 1993, per la dichiarazione di illegittimita' di una legge della regione Lazio concernente l'inquadramento del personale dell'ERSAL, per alcuni profili analoga al provvedimento in esame.