Ricorso  del Presidente del Consiglio dei Ministri rappresentato e
 difeso dall'avvocato  Generale  dello  Stato  e  presso  il  medesimo
 domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12, contro la regione Lazio in
 persona  del  presidente  della  sua  Giunta  per la dichiarazione di
 incostituzionalita'  della  delibera   legislativa   riapprovata,   a
 maggioranza  assoluta,  dal  consiglio  regionale  del  Lazio  il  10
 novembre 1993, comunicata alla Presidenza del Consiglio dei  Ministri
 il  6  dicembre  1993  e  recante  norme  sulla "Individuazione delle
 strutture organizzative degli istituti per  il  diritto  allo  studio
 universitario  (II.DI.S.U.)  del Lazio e determinazione dell'organico
 del ruolo del personale degli istituti".
    Il testo legislativo  riapprovato,  con  qualche  modifica,  dalla
 delibera  in epigrafe, era stato approvato dal consiglio regionale il
 23 ottobre  1992  e,  quindi,  rinviato  dal  Governo  con  telex  n.
 200/4976/LA080.01/8 del 4 dicembre 1992.
    La  delibera  legislativa  10 novembre 1993, malgrado le modifiche
 introdotte, non fa venir meno, nella sostanza,  i  rilievi  formulati
 dal governo ed appare incostituzionale sotto i profili che seguono:
      1)  in  ordine  all'art.  8,  secondo comma, che, prevedendo, ai
 punti 1  e  2,  il  reinquadramento  nella  qualifica  immediatamente
 superiore  del personale che gia' usufrui' di benefici di carriera ai
 sensi delle precedenti legislazioni regionali o statali, e, al  punto
 3, il conseguimento, per il restante personale, del duplice passaggio
 di  livello, anziche' perseguire intenti perequativi, e' suscettibile
 di comportare nei confronti del personale II.DI.S.U.  un  trattamento
 di  maggior  favore rispetto al personale di altri enti del comparto,
 in  violazione  dei  principi  di  omogeneizzazione  delle  posizioni
 giuridiche  di cui all'art. 4 della legge-quadro sul pubblico impiego
 n. 93/1983 e di  buona  amministrazione  di  cui  all'art.  97  della
 Costituzione;
      2) in ordine all'art. 8, quinto e sesto comma, che mantengono la
 decorrenza  degli effetti giuridici dal reinquadramento al 1 febbraio
 1981 e al 1 gennaio 1983 pur modificando la decorrenza degli  effetti
 economici  dalla  data di entrata in vigore della legge regionale, si
 rileva tuttora incongrua e in  contrasto  con  i  principi  di  buona
 amministrazione, in relazione all'art. 97 della Costituzione;
      3)  in  ordine  all'art.  8,  ottavo  comma,  che  estendendo al
 personale ivi indicato le disposizioni  a  carattere  transitorio  ed
 eccezionale   di   cui   alla  legge  regionale  n.  33/1990  recante
 l'inquadramento nella qualifica superiore del personale non dirigente
 gia' preposto alle varie strutture, non e' in linea con la disciplina
 contrattuale recepita dalla  regione  stessa  in  tema  di  mobilita'
 verticale e con il principio di buona amministrazione di cui all'art.
 97 della Costituzione;
      4)  ugualmente  derogatoria alla disciplina contrattuale in tema
 di mobilita' verticale  ed  al  principio  di  buona  amministrazione
 appare  l'art. 9 che consente, a seguito dell'esperimento di concorsi
 speciali interni per la copertura dei posti ancora vacanti nei  ruoli
 II.DI.S.U. - concluse le procedure dei reinquadramenti al termine del
 precedente  articolo  8 - la possibilita' di attribuzione dei duplice
 passaggio di livello.
    L'illegittimita'  delle  ricordate  disposizioni  e'  tanto   piu'
 evidente,  alla  luce,  anche  del  nuovo  ordinamento  del  pubblico
 impiego, introdotto con la legge 23 ottobre 1992, n. 421  e  relativo
 decreto legislativo n. 29/1993, modificato dal decreto legislativo n.
 470/1993,  secondo cui non sono piu' consentiti i passaggi automatici
 alla qualifica superiore e vengono stabiliti i criteri  dell'organica
 regolamentazione  delle  modalita'  di  accesso sia all'impiego sia a
 ciascuna qualifica.
    E' utile segnalare che dinanzi alla Corte costituzionale pende  il
 ricorso   del   Governo,  notificato  il  25  ottobre  1993,  per  la
 dichiarazione di illegittimita' di  una  legge  della  regione  Lazio
 concernente  l'inquadramento  del  personale  dell'ERSAL,  per alcuni
 profili analoga al provvedimento in esame.