ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  6,  secondo
 comma, della legge 13 luglio 1984, n. 312 (Interventi straordinari ed
 integrativi  in favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni
 concertistiche  assimilate),  promosso  con  ordinanza  emessa  il  9
 aprile-23   ottobre   1992  dal  Consiglio  di  Stato  -  Sezione  VI
 giurisdizionale - sul ricorso proposto da Musilli Maria contro l'Ente
 autonomo Teatro San Carlo di Napoli, iscritta al n. 214 del  registro
 ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1993;
    Visto  l'atto  di  costituzione di Musilli Maria nonche' l'atto di
 intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  19  ottobre  1993  il  giudice
 relatore Francesco Guizzi;
    Uditi   l'avvocato   Giorgio  della  Valle  per  Musilli  Maria  e
 l'avvocato dello  Stato  Ivo  M.  Braguglia  per  il  Presidente  del
 Consiglio dei ministri;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Il  Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, VI sezione,
 giudicando sul ricorso in  appello  proposto  da  Maria  Musilli  per
 l'annullamento  della  sentenza  del  Tribunale amministrativo per la
 Campania 26 marzo 1987, n. 173 (che  ha  negato  alla  ricorrente  il
 diritto  a  permanere in servizio dopo i sessant'anni, limite massimo
 d'eta' previsto dall'accordo collettivo di lavoro), ha sollevato,  in
 relazione  agli  artt.  3,  4  e  38,  secondo  e quarto comma, della
 Costituzione, questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  6,
 secondo comma, della legge 13 luglio 1984, n. 312, nella parte in cui
 esclude  che  si applichi ai dipendenti non artisti degli enti lirici
 autonomi quanto disposto dall'art. 6 del  decreto-legge  22  dicembre
 1981,  n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio
 1982, n. 54.
    Il citato art. 6 della legge n. 312 del 1984 affida la  disciplina
 giuridica  ed  economica  dei  rapporti di lavoro dei dipendenti (non
 artisti) degli  enti  lirici  autonomi  ai  contratti  collettivi  di
 categoria  e  dichiara non applicabili la legge 20 marzo 1975, n. 70,
 la  legge  29  marzo  1983,  n.  93,  e  soprattutto  l'art.  6   del
 decreto-legge   22   dicembre   1981,   n.   791,   convertito,   con
 modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54. Per il  personale
 sopra menzionato non vale dunque la norma introdotta da detto art. 6,
 in  base  alla  quale il limite d'eta' per la cessazione dell'obbligo
 assicurativo  puo'  essere   potestativamente   protratto   fino   al
 sessantacinquesimo anno di eta'.
   Osserva  il giudice a quo che l'art. 6 del decreto-legge n. 791 del
 1981   riguarda   tutti   i    lavoratori    subordinati    obbligati
 all'assicurazione di vecchiaia e non ancora provvisti dell'anzianita'
 contributiva massima. In tale quadro, una limitazione, posta ad una o
 piu'  categorie di assicurati, della possibilita' consentita da detta
 norma generale di pervenire a quell'anzianita',  senza  che  essa  si
 fondi  su  sostanziali  e  pertinenti  differenze di situazione, deve
 essere verificata alla luce dell'art.  3  della  Costituzione.  Tanto
 piu'  che  l'art.  38,  secondo  e  quarto  comma, della Costituzione
 garantisce ai lavoratori  il  diritto  a  mezzi  adeguati  alle  loro
 esigenze di vita, anche in vecchiaia. I mezzi siffatti possono essere
 certo  diversificati  relativamente  alla  durata  della vita, ma non
 possono esserlo per effetto di situazioni che  provochino  differenze
 rispetto  agli  altri  lavoratori, senza che siano predisposte misure
 compensative.
    L'art. 4 della Costituzione riconosce poi a tutti i  cittadini  il
 diritto al lavoro: tale riconoscimento sarebbe gravemente limitato se
 trovasse  nella  legge  diversa  dimensione  di  durata  per  singole
 categorie di cittadini  rispetto  alle  altre  senza  valida  ragione
 distintiva;  cio'  vale  tanto  piu' quando la differenziazione opera
 all'interno  della  medesima   categoria,   quella   dei   lavoratori
 subordinati  iscritti  all'assicurazione  generale  obbligatoria  per
 l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti.
    Il criterio di differenziazione non potrebbe,  infine,  ravvisarsi
 nelle difficolta' di bilancio degli enti lirici autonomi.
    2.  -  Si  e' costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,
 rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura   generale   dello   Stato,
 concludendo per l'infondatezza della questione. La mancata estensione
 ai  dipendenti  non  artisti  degli  enti  lirici  della  facolta' di
 continuare a prestare la  loro  opera  per  raggiungere  l'anzianita'
 contributiva  massima,  o  comunque  per incrementarla, rientra nella
 discrezionalita' del legislatore, sempre che non si tratti -  ma  non
 e' il caso di specie - del raggiungimento del minimo pensionabile (si
 cita la sentenza di questa Corte n. 90 del 1992).
    3.  -  E'  intervenuta  in  giudizio  la ricorrente, sostenendo la
 fondatezza della questione e sottolineando, in particolare,  come  le
 disparita'   di   mero   fatto   non   possano   costituire  elemento
 discriminante per un diverso trattamento di situazioni omogenee.
    4.  -  In  una  memoria  pervenuta  nell'imminenza   dell'udienza,
 l'Avvocatura  generale  afferma  che  l'art. 6 della legge n. 312 del
 1984, nel demandare la regolamentazione del trattamento  economico  e
 normativo  del  personale (ivi compresa la materia del collocamento a
 riposo) ai contratti collettivi nazionali di  lavoro,  ha  creato  un
 "ordinamento   settoriale  autonomo",  sottratto,  in  ragione  della
 peculiarita' del rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti lirici,
 alla  disciplina  generale  dettata  in  materia  di   lavoro;   tale
 peculiarita'  risulta  accentuata  dall'art.  3  del decreto-legge 11
 settembre 1987, n. 374, convertito, con modificazioni, nella legge 29
 ottobre 1987, n. 450, in base  al  quale  ai  dipendenti  degli  enti
 lirici  si  applica  la normativa vigente per i dipendenti degli enti
 pubblici economici.
    Aggiunge  l'Avvocatura  che la specialita' di siffatto ordinamento
 e' stata  riconosciuta  dallo  stesso  Consiglio  di  Stato  che,  in
 precedenti  decisioni, ha affermato il contenuto precettivo dell'art.
 6 della citata  legge  n.  312  del  1984,  ritenendo  manifestamente
 infondata   la  questione  di  legittimita'  costituzionale  di  tale
 articolo, per preteso contrasto con l'art. 3 della Costituzione.  Una
 volta  ammessa la specialita' del rapporto di lavoro del personale in
 esame, sarebbe contraddittorio sostenere la discriminazione  di  tali
 lavoratori  per quella sola parte dell'art. 6, citato, che in materia
 pensionistica ribadisce la specialita'.
                        Considerato in diritto
    1. - Il Consiglio di Stato, VI  sezione,  dubita,  in  riferimento
 agli  articoli 3, 4 e 38, secondo e quarto comma, della Costituzione,
 della legittimita' dell'art. 6, secondo comma, della legge 13  luglio
 1984,  n.  312,  nella  parte  in  cui  esclude, per i dipendenti non
 artisti  degli  enti  lirici  autonomi  (per  i  quali  gli   accordi
 collettivi  di  lavoro  prevedono il limite massimo d'eta' di 60 anni
 per il collocamento  a  riposo),  l'applicabilita'  dell'art.  6  del
 decreto-legge   22   dicembre   1981,   n.   791,   convertito,   con
 modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, impedendo cosi' a
 tali dipendenti di prestare la  loro  opera  fino  al  raggiungimento
 dell'anzianita'   contributiva   massima,   entro   il   limite   del
 sessantacinquesimo anno di eta'.
    2. - La questione e' infondata.
    Vanno esaminate per prime le censure mosse  con  riferimento  agli
 articoli  4  e  38,  secondo  e  quarto comma, della Costituzione. Il
 giudice  a  quo  sottolinea  come  le  citate  norme   costituzionali
 garantiscano  ai  lavoratori  il  diritto  a mezzi adeguati alle loro
 esigenze di vita in vecchiaia, e a tutti i cittadini  il  diritto  al
 lavoro  ed  alla  promozione  di  tutte  le condizioni che lo rendano
 effettivo. Un simile riconoscimento, sostiene il rimettente,  sarebbe
 gravemente  limitato  se,  in  mancanza di valida ragione distintiva,
 trovasse nella legge  maggiore  o  minore  dimensione  temporale  per
 singole categorie di cittadini.
    Questa  Corte  ha  gia'  chiarito  come  in  tale  materia il bene
 costituzionalmente protetto sia rappresentato dal conseguimento della
 pensione "al  minimo",  mentre  non  gode  di  uguale  protezione  il
 raggiungimento del trattamento pensionistico massimo; in particolare,
 la  disciplina  legislativa  sul trattenimento in servizio, al di la'
 del limite d'eta' fissato per il collocamento a riposo, rientra nella
 sfera di  discrezionalita'  del  legislatore,  statale  o  regionale,
 sempre che non sia violato il canone di razionalita' (v., fra le piu'
 recenti,  le  sentt.  nn. 374 e 90 del 1992, e nn. 491, 490 e 440 del
 1991, nonche' le ordd. nn. 442, 434, 347 e 170 del 1992).
    La Corte ha precisato altresi' (v. la gia' citata sent. n. 374 del
 1992) che spetta al legislatore apprezzare  l'esistenza  di  esigenze
 differenti per le varie categorie di pubblici dipendenti. Dalla norma
 denunziata  non discende, d'altronde, una indebita compressione della
 tutela  previdenziale,  in  quanto  il  diritto  al  trattamento   di
 vecchiaia  e'  soltanto regolamentato nel quantum, secondo i principi
 generali del diritto previdenziale.
    Sulla base di  questi  principi,  che  la  Corte  ritiene  qui  di
 confermare, si rivela dunque infondata la doglianza mossa dal giudice
 a  quo  con riferimento agli articoli 4 e 38, secondo e quarto comma,
 della Costituzione.
    3.  -  Resta da verificare se la norma denunziata - nella parte in
 cui esclude l'applicabilita' dell'art. 6 del decreto-legge n. 791 del
 1981, convertito, con modificazioni, nella  legge  n.  54  del  1982,
 negando  ai  dipendenti  non  artisti  degli  enti lirici autonomi la
 facolta' di protrarre il rapporto oltre il limite massimo di  eta'  -
 sia  fonte  di  una  discriminazione  irragionevole:  e',  questa, la
 censura di maggior rilievo che anima l'intero impianto dell'ordinanza
 di rimessione.
    L'esclusione, per i dipendenti degli enti autonomi  lirici,  della
 norma  introdotta  dall'art.  6  del  citato decreto-legge n. 791 del
 1981, non va  considerata,  invero,  quale  dato  a  se'  stante,  ma
 ricondotta   alla  peculiarita'  di  detti  enti  rispetto  ad  altre
 amministrazioni   pubbliche,   secondo   quanto   riconosciuto    dal
 legislatore.
    Tale  peculiarita'  si  manifesta,  assai piu' che nell'esclusione
 dall'art.  6  del  citato  decreto-legge  n.  791  del  1981,   nella
 circostanza  che  per siffatti enti (e per le istituzioni assimilate)
 non si applica, addirittura, la legge quadro per il pubblico  impiego
 (legge  29  marzo  1983,  n.  93), e la normativa generale sugli enti
 pubblici non economici (legge 20 marzo 1975,  n.  70).  Coerentemente
 con  tale impostazione, il primo comma dell'art. 6 della legge n. 312
 del 1984 demanda ai  contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro  la
 disciplina non soltanto del trattamento economico, ma anche di quello
 normativo.  E' poi degno di nota che, successivamente, il legislatore
 abbia esteso ai dipendenti degli enti lirici  autonomi  la  normativa
 vigente  per  il  personale degli enti pubblici economici (art. 3 del
 decreto-legge  11   settembre   1987,   n.   374,   convertito,   con
 modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 450).
    Non   appare  dunque  arbitraria  la  scelta  del  legislatore  di
 diversificare la situazione di una categoria di dipendenti,  con  una
 serie  di  misure, in se' coerenti, apprezzandone la specialita' fino
 al punto da affidare la disciplina  della  stessa  parte  "normativa"
 alla  contrattazione,  impedendo nel contempo l'applicabilita' di una
 disposizione come quella  introdotta  dall'art.  6  del  gia'  citato
 decreto-legge n. 791.
    Tali   considerazioni   impongono   di   rigettare  il  dubbio  di
 costituzionalita'   avanzato   con   riguardo   all'art.   3    della
 Costituzione.