ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'allegato 2 al d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 25 novembre 1992 dal Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia Romagna sui ricorsi proposti da Falzoni Maria Cristina e Lami Laura contro la Regione Emilia Romagna ed altra, iscritte ai nn. 210 e 211 del registro ordinanze 1993 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1993; Udito nella camera di consiglio del 20 ottobre 1993 il Giudice relatore Ugo Spagnoli; Ritenuto in fatto 1. - Maria Cristina Falzoni e Laura Lami, gia' dipendenti dell'E.N.P.I. con qualifica di collaboratore tecnico, hanno chiesto al Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia Romagna, con due distinti ricorsi, l'annullamento delle deliberazioni con cui la Giunta regionale le aveva inquadrate nel ruolo nominativo regionale del personale addetto al servizio sanitario nazionale attribuendo loro la qualifica di psicologo collaboratore, anziche' quella di psicologo coadiutore da esse pretesa. Il Tribunale adi'to, rilevato che le ricorrenti non possedevano il requisito dell'anzianita' minima di dieci anni nel ruolo tecnico dell'amministrazione di provenienza, previsto nella tabella relativa a biologi, chimici, fisici e psicologi riportata nell'allegato 2 (Equiparazione delle qualifiche e dei livelli funzionali del personale da inquadrare nei ruoli nominativi regionali) del d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 (Stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali), ha sollevato questione di legittimita' costituzionale di tale normativa, per contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione. Il requisito dell'anzianita' minima ai fini dell'inquadramento nella qualifica di psicologo coadiutore - osserva il giudice a quo - e' richiesto dalla disposizione impugnata soltanto per gli psicologi provenienti dal parastato ed inquadrati nella prima qualifica professionale o nel ruolo tecnico, mentre nessuna anzianita' minima e' prescritta per il personale delle regioni e degli enti locali inquadrato in livelli professionali ritenuti equivalenti. Tale previsione di un requisito diverso e piu' rigoroso appare al giudice a quo arbitraria e discriminatoria e quindi in contrasto "oltre che con i principi ispiratori della delega contenuta nella legge di riforma sanitaria 23 dicembre 1978 n. 833 (articoli 47 e 67) e con quelli di cui alla legge quadro del pubblico impiego 29 marzo 1983 n. 93 (articoli 4, 17 e segg.), principalmente e sopratutto con i principi di eguaglianza di cui all'articolo 3 e di imparzialita' e di buon andamento di cui all'articolo 97 della Costituzione". Al riguardo, l'ordinanza di rimessione afferma l'analogia della questione prospettata con quella decisa dalla sentenza di questa Corte n. 331 del 1992, che avrebbe dichiarato l'illegittimita' costituzionale della medesima normativa nella parte in cui, ai fini dell'inquadramento nella posizione funzionale di psicologo coadiutore degli psicologi appartenenti al ruolo tecnico degli enti di cui alla legge n. 70 del 1975, richiedeva che gli stessi fossero preposti alla direzione di strutture organizzative da almeno un anno. 2. - Nel giudizio davanti alla Corte non vi e' stata costituzione delle parti, ne' intervento del Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto 1. - Le due ordinanze sono di identico oggetto e tenore onde e' opportuna la riunione dei relativi giudizi. Il Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia Romagna chiede alla Corte di esaminare se contrasti con il principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 e con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione una disposizione contenuta nella tabella che stabilisce la "equiparazione delle qualifiche e dei livelli funzionali del personale da inquadrare nei ruoli nominativi regionali", riportata nell'allegato 2 del d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 (Stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali) e che, a norma dell'articolo 64 del medesimo d.P.R., determina l'inquadramento nei ruoli nominativi regionali del personale proveniente dagli enti e dalle amministrazioni le cui funzioni sono state trasferite alle unita' sanitarie locali. La disposizione impugnata e', in particolare, quella che, ai fini dell'inquadramento nella qualifica di psicologo coadiutore (che e' qualifica intermedia tra quella di psicologo dirigente e quella di psicologo collaboratore), prescrive un'anzianita' di servizio di almeno dieci anni per gli psicologi provenienti dal parastato ed ivi inquadrati nella prima qualifica professionale o nel ruolo tecnico con la qualifica di collaboratore tecnico. Tale disposizione determinerebbe una ingiustificata disparita' di trattamento rispetto agli psicologi provenienti dalle amministrazioni regionali ed ivi inquadrati nell'ottavo o nel settimo livello, in quanto, per costoro, nessun requisito collegato all'anzianita' di servizio e' richiesto ai fini dell'attribuzione della qualifica di psicologo coadiutore. 2. - La questione non e' fondata. Il giudice a quo richiama, a fondamento della propria denunzia, la sentenza di questa Corte n. 331 del 1992, che avrebbe dichiarato l'illegittimita' costituzionale della medesima normativa, nella parte in cui, ai fini dell'inquadramento nella posizione funzionale di psicologo coadiutore degli psicologi appartenenti al ruolo tecnico degli enti di cui alla legge n. 70 del 1975, richiedeva che gli stessi, oltre ad avere un'anzianita' di servizio di almeno dieci anni, fossero preposti alla direzione di strutture organizzative da almeno un anno. In tale pronunzia, la Corte limito' il vaglio di costituzionalita' al requisito rappresentato dall'esercizio da oltre un anno della direzione di una unita' organizzativa, in quanto la legittimita' della prescrizione di un'anzianita' di servizio ultradecennale era questione che non aveva rilevanza nel giudizio a quo. Ma la ratio decidendi della sentenza - osserva il giudice a quo - non poteva che portare alla caducazione anche di questo secondo requisito, poiche' anch'esso faceva si' che, ai fini dell'inquadramento nella posizione funzionale di psicologo coadiutore, qualifiche sostanzialmente omogenee ed equivalenti sul piano professionale fossero assoggettate ad una disciplina diversa soltanto in ragione della diversita' degli enti di provenienza. Il giudice remittente appare non tener conto di quali siano stati i termini effettivi della pronunzia di questa Corte. La questione esaminata e decisa con la sentenza n. 331 del 1992, invero, riguardava non gia', come nel caso in esame, gli psicologi del parastato con qualifica di collaboratore tecnico, bensi' coloro che avessero quella specifica qualifica di collaboratore tecnico coordinatore che era stata introdotta dal d.P.R. n. 509 del 1979, proprio come qualifica superiore rispetto a quella di collaboratore tecnico. E la pronunzia e' fondata, appunto, sull'esame comparativo dei connotati di professionalita' propri di tale specifica qualifica - in raffronto a quelli propri del settimo livello degli enti locali - quali risultavano, sul piano normativo, dalle relative "declaratorie", dai requisiti di accesso, dalla collocazione nell'ambito delle rispettive classificazioni. L'ordinanza di rimessione, invece, non solo omette qualunque accenno ad un simile esame comparativo, ma implica indirettamente l'assunzione di una equivalenza di contenuti professionali tra la qualifica di psicologo collaboratore tecnico e quella di psicologo collaboratore tecnico coordinatore, il che - lungi dall'uniformarsi alla ratio decidendi della richiamata sentenza n. 331 del 1992 - si porrebbe con essa in palese contraddizione.