ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 407 del codice
 di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 4 dicembre 1992
 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano
 nel procedimento penale  a  carico  di  Carollo  Antonino  ed  altro,
 iscritta  al  n.  271  del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  24,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1993;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio del 17 novembre  1993  il  Giudice
 relatore Giuliano Vassalli;
    Ritenuto  che  il  Giudice  per  le indagini preliminari presso il
 Tribunale di Milano ha sollevato questione di legittimita'  dell'art.
 407  del  codice di procedura penale, denunciando la violazione degli
 artt. 25 e 112 della Costituzione in quanto la disciplina  denunciata
 costringe   il  pubblico  ministero  a  formulare  una  richiesta  di
 archiviazione motivata non dalla infondatezza della notizia di  reato
 ne'  dalla  superfluita'  del  processo,  ma esclusivamente dalla non
 completezza delle indagini per la scadenza dei termini massimi;
      e che nel giudizio e' intervenuto il  Presidente  del  Consiglio
 dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
 Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
    Considerato  che  questa  Corte,  chiamata  a  pronunciarsi  sulla
 medesima   questione,   ha   avuto   modo   di   affermare  la  piena
 compatibilita' tra  la  previsione  di  un  termine  entro  il  quale
 l'attivita'  di  indagine  deve  essere  portata  a  compimento ed il
 precetto sancito dall'art.  112  della  Costituzione,  osservando  in
 proposito che quel termine non costituisce di per se' "un fattore che
 sempre e comunque e' astrattamente idoneo a turbare le determinazioni
 che  il  pubblico  ministero  e' chiamato ad assumere al suo spirare,
 cosicche'  l'eventuale  necessita'  di  svolgere  ulteriori  atti  di
 investigazione  viene  a  profilarsi  unicamente come ipotesi di mero
 fatto",  in  ordine  alla  quale,  peraltro,  non  mancano   adeguati
 correttivi   all'interno  del  sistema,  mentre  "va  riservata  alle
 discrezionali scelte del legislatore l'individuazione degli opportuni
 strumenti processuali in base ai  quali  consentire  la  prosecuzione
 delle  indagini,  nelle  eccezionali  ipotesi  in  cui  sia risultato
 impossibile portarle a compimento entro il termine  massimo  previsto
 dalla legge" (v. ordinanza n. 48 del 1993);
      e  che,  pertanto,  non  prospettando il giudice a quo argomenti
 nuovi o diversi da quelli allora esaminati, la questione ora proposta
 deve essere dichiarata manifestamente infondata;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;