ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 24, primo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 19 marzo 1993 dal Tribunale di Macerata nel procedimento penale a carico di Melatini Leonardo ed altri, iscritta al n. 362 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1993; Udito nella camera di consiglio del 17 novembre 1993 il Giudice relatore Francesco Guizzi; Ritenuto che il Tribunale di Macerata, con ordinanza del 19 marzo 1993, ha sollevato, in relazione agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 24, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede che il giudice di appello, quando pronuncia sentenza di annullamento per incompetenza per materia, ordini la restituzione degli atti al competente giudice del dibattimento di primo grado; Considerato che questa Corte, con sentenza n. 214 del 1993, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 24, primo comma, del codice di procedura penale "nella parte in cui dispone che, a seguito dell'annullamento della sentenza di primo grado per incompetenza per materia, gli atti siano trasmessi al giudice ritenuto competente anziche' al pubblico ministero presso quest'ultimo"; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;