ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  24,  primo
 comma,  del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa
 il 19 marzo 1993 dal Tribunale di Macerata nel procedimento penale  a
 carico di Melatini Leonardo ed altri, iscritta al n. 362 del registro
 ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1993;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 17 novembre 1993 il Giudice
 relatore Francesco Guizzi;
    Ritenuto che il Tribunale di Macerata, con ordinanza del 19  marzo
 1993,  ha  sollevato,  in  relazione  agli  artt.  3,  24  e 25 della
 Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art.  24,
 primo  comma,  del  codice  di  procedura  penale, nella parte in cui
 prevede che il giudice  di  appello,  quando  pronuncia  sentenza  di
 annullamento  per  incompetenza  per  materia, ordini la restituzione
 degli atti al competente giudice del dibattimento di primo grado;
    Considerato che questa Corte, con sentenza n.  214  del  1993,  ha
 dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 24, primo comma,
 del  codice  di  procedura  penale "nella parte in cui dispone che, a
 seguito  dell'annullamento  della  sentenza  di   primo   grado   per
 incompetenza  per  materia,  gli  atti  siano  trasmessi  al  giudice
 ritenuto   competente   anziche'   al   pubblico   ministero   presso
 quest'ultimo";
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale;