ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 23, primo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 19 marzo 1993 dal Tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di De Palma Luigi ed altro, iscritta al n. 423 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1993; Udito nella camera di consiglio del 17 novembre 1993 il Giudice relatore Francesco Guizzi; Ritenuto che il Tribunale di Torino, con ordinanza del 19 marzo 1993, ha sollevato, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 23, primo comma del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede che il giudice del dibattimento, quando dichiara la propria incompetenza, ordini la trasmissione degli atti al giudice competente; Considerato che questa Corte, con sentenza n. 76 del 1993, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 23, primo comma, del codice di procedura penale "nella parte in cui dispone che, quando il giudice del dibattimento dichiara con sentenza la propria incompetenza per materia, ordina la trasmissione degli atti al giudice competente anziche' al pubblico ministero presso quest'ultimo"; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;