ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 160, secondo
 comma, del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:
      1) n. 68 ordinanze emesse il 6 aprile 1993 dal  Giudice  per  le
 indagini  preliminari  presso  la  Pretura di Foggia nei procedimenti
 penali a carico di Croce Pietro ed altri, iscritte ai nn.  da  487  a
 548,  592,  593,  594,  614,  618 e 641 del registro ordinanze 1993 e
 pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 38, 39,  41,
 42 e 43, prima serie speciale, dell'anno 1993;
      2)  ordinanza  emessa  il  24  gennaio  1993  dal Giudice per le
 indagini preliminari presso la Pretura  di  Matera  nel  procedimento
 penale  a  carico  di  Pastore Carlo, iscritta al n. 617 del registro
 ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1993;
    Visti gli atti di intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 1 dicembre 1993 il Giudice
 relatore Giuliano Vassalli;
    Ritenuto che il Giudice per  le  indagini  preliminari  presso  la
 Pretura circondariale di Foggia ha sollevato, con numerose ordinanze,
 questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  160,  secondo
 comma, del codice penale, nella parte in cui  non  prevede,  tra  gli
 atti che interrompono il corso della prescrizione del reato, anche la
 richiesta  di  emissione del decreto penale di condanna, deducendo al
 riguardo la violazione dell'art.  3  della  Costituzione  in  quanto,
 mentre   nei   confronti  dell'imputato  "semplicemente"  rinviato  a
 giudizio si applica un termine di prescrizione del reato piu'  lungo,
 operando  l'effetto  interruttivo  connesso  alla translatio iudicii,
 l'imputato "addirittura" assoggettato ad una richiesta di condanna  -
 quale  e'  la  richiesta di emissione di decreto penale - non subisce
 l'identico effetto interruttivo, con la conseguenza che "ad  un  atto
 di    maggior   portata   punitiva   corrisponde   minor   efficacia,
 nell'esprimere l'attualita' della volonta' punitrice dello Stato";
      che analoga questione e' stata  sollevata  dal  Giudice  per  le
 indagini  preliminari  presso  la Pretura circondariale di Matera, il
 quale, nel denunciare la medesima norma per violazione del  principio
 di  uguaglianza  e  per  contrasto con l'art. 112 della Costituzione,
 rileva a quest'ultimo riguardo che la disposizione censurata  avrebbe
 omesso  "di  considerare la possibilita' che il P.M. richieda decreto
 penale di condanna per un reato prossimo a prescriversi ed il giudice
 la rigetti e restituisca gli atti (art. 459.3 c.p.p.) quando ormai si
 e' verificata la causa d'estinzione del reato";
      e che nei giudizi e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei
 ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  Generale  dello
 Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
    Considerato  che  le  ordinanze  sollevano la medesima questione e
 che, quindi, i relativi giudizi vanno riuniti;
      che i giudici a quibus nella  specie  richiedono  una  pronuncia
 additiva  in  materia  penale vo'lta ad integrare la serie degli atti
 che tassativamente l'art. 160 del codice penale enumera come  i  soli
 idonei   a   produrre   l'effetto  di  interrompere  il  corso  della
 prescrizione;
      che  una  simile  pronuncia  palesemente  fuoriesce  dai  poteri
 spettanti a questa Corte, ostandovi il principio di legalita' sancito
 dall'art. 25 della Costituzione (v., da ultimo,  ordinanze  nn.  391,
 188 e 193 del 1993);
      e   che,   pertanto,   la   questione   deve  essere  dichiarata
 manifestamente inammissibile;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;