ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 15, commi 4-septies e 4-octies, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale), introdotti dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali), promossi con ordinanze emesse il 15 marzo 1993 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, il 21 ottobre 1992 dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria ed il 3 dicembre 1992 dal Tribunale amministrativo regionale dell'Abruzzo - sezione di Pescara, rispettivamente iscritte ai nn. 344, 345 e 351 del registro ordinanze 1993 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 27 e 28, prima serie speciale, dell'anno 1993; Udito nella camera di consiglio del 15 dicembre 1993 il Giudice relatore Mauro Ferri; Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con ordinanza del 15 marzo 1993 (r.o. n. 344 del 1993), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15, commi 4-septies e 4-octies, della legge 19 marzo 1990, n. 55 - introdotti dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 -, nella parte in cui prevedono la decadenza di diritto dei pubblici dipendenti a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per taluno dei reati elencati nel precedente comma 1 del medesimo art. 15; che questione sostanzialmente identica e' stata sollevata dal T.A.R. della Liguria con ordinanza del 21 ottobre 1992, pervenuta a questa Corte l'8 giugno 1993 (r.o. n. 345 del 1993), in riferimento al solo art. 3 della Costituzione, nonche' dal T.A.R. dell'Abruzzo - sezione di Pescara, con ordinanza del 3 dicembre 1992, pervenuta a questa Corte il 9 giugno 1993 (r.o. n. 351 del 1993), in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 35 e 97 della Costituzione; che, ad avviso dei remittenti, la normativa impugnata, reintroducendo in sostanza l'istituto della destituzione di diritto gia' dichiarato incostituzionale con la sentenza n. 971 del 1988, viola i sopra indicati parametri costituzionali in quanto contrasta con il criterio di ragionevolezza, con il principio di buon andamento e di imparzialita' della pubblica amministrazione, con il diritto di difesa, nonche' con il principio di eguaglianza per irrazionale parificazione tra i dipendenti pubblici e coloro che ricoprono cariche pubbliche; Considerato che i giudizi, avendo ad oggetto la medesima questione, vanno riuniti e decisi congiuntamente; che questa Corte, con sentenza n. 197 del 1993, ha gia' dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 15, comma 4-octies , della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, "nella parte in cui, mediante rinvio al comma 4-quinquies, prevede la destituzione di diritto, anziche' lo svolgimento del procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 9 della legge 7 febbraio 1990, n. 19"; che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.