ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  15,  commi
 4-septies  e  4-octies,  della  legge  19  marzo  1990,  n. 55 (Nuove
 disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo  mafioso  e
 di  altre  gravi  forme  di manifestazione di pericolosita' sociale),
 introdotti  dall'art.  1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in
 materia di elezioni e nomine presso le regioni e  gli  enti  locali),
 promossi  con  ordinanze  emesse  il  15  marzo  1993  dal  Tribunale
 amministrativo regionale del Lazio, il 21 ottobre 1992 dal  Tribunale
 amministrativo  regionale  della  Liguria  ed  il 3 dicembre 1992 dal
 Tribunale amministrativo regionale dell'Abruzzo - sezione di Pescara,
 rispettivamente iscritte ai nn. 344, 345 e 351 del registro ordinanze
 1993 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 27  e
 28, prima serie speciale, dell'anno 1993;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 15 dicembre 1993 il Giudice
 relatore Mauro Ferri;
    Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio,  con
 ordinanza  del 15 marzo 1993 (r.o. n. 344 del 1993), ha sollevato, in
 riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della  Costituzione,  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 15, commi 4-septies e 4-octies,
 della legge 19 marzo 1990, n. 55 - introdotti dall'art. 1 della legge
 18  gennaio  1992, n. 16 -, nella parte in cui prevedono la decadenza
 di diritto  dei  pubblici  dipendenti  a  seguito  del  passaggio  in
 giudicato  della  sentenza  di condanna per taluno dei reati elencati
 nel precedente comma 1 del medesimo art. 15;
      che questione sostanzialmente identica e'  stata  sollevata  dal
 T.A.R.  della  Liguria con ordinanza del 21 ottobre 1992, pervenuta a
 questa Corte l'8 giugno 1993 (r.o. n. 345 del 1993),  in  riferimento
 al  solo art. 3 della Costituzione, nonche' dal T.A.R. dell'Abruzzo -
 sezione di Pescara, con ordinanza del 3 dicembre  1992,  pervenuta  a
 questa  Corte il 9 giugno 1993 (r.o. n. 351 del 1993), in riferimento
 agli artt. 3, 4, 24, 35 e 97 della Costituzione;
      che,  ad  avviso  dei  remittenti,   la   normativa   impugnata,
 reintroducendo  in  sostanza l'istituto della destituzione di diritto
 gia' dichiarato incostituzionale con la sentenza  n.  971  del  1988,
 viola  i  sopra indicati parametri costituzionali in quanto contrasta
 con il criterio di ragionevolezza, con il principio di buon andamento
 e di imparzialita' della pubblica amministrazione, con il diritto  di
 difesa,  nonche'  con  il  principio  di  eguaglianza per irrazionale
 parificazione tra  i  dipendenti  pubblici  e  coloro  che  ricoprono
 cariche pubbliche;
    Considerato   che   i  giudizi,  avendo  ad  oggetto  la  medesima
 questione, vanno riuniti e decisi congiuntamente;
     che  questa  Corte,  con  sentenza  n.  197  del  1993,  ha  gia'
 dichiarato   l'illegittimita'   costituzionale  dell'art.  15,  comma
 4-octies , della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto  dall'art.  1
 della  legge  18  gennaio  1992, n. 16, "nella parte in cui, mediante
 rinvio al comma 4-quinquies,  prevede  la  destituzione  di  diritto,
 anziche'  lo  svolgimento  del  procedimento  disciplinare  ai  sensi
 dell'art. 9 della legge 7 febbraio 1990, n. 19";
      che,  pertanto,  la  questione  va   dichiarata   manifestamente
 inammissibile.
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale.