ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 7 della legge
 della Provincia di Bolzano 13 marzo 1990, n. 6  avente  per  oggetto:
 "Nuove   norme   sulla   contrattazione"  promosso  con  ricorso  del
 Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 13 agosto  1993,
 depositato  in  cancelleria il 20 successivo ed iscritto al n. 36 del
 registro ricorsi 1993;
    Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano;
    Udito nell'udienza  pubblica  del  16  novembre  1993  il  Giudice
 relatore Antonio Baldassarre;
    Uditi  l'Avvocato  dello Stato Sergio Laporta per il ricorrente, e
 gli avvocati Sergio Panunzio e Roland Riz per la Provincia;
                           Ritenuto in fatto
    1. - Con un ricorso notificato il 13 agosto 1993 e  depositato  il
 20  agosto  successivo,  il  Presidente del Consiglio dei ministri ha
 sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7  della
 legge  della  Provincia  di  Bolzano 13 marzo 1990, n. 6 (Nuove norme
 sulla contrattazione), il quale, in deroga al  principio  di  riforma
 economico-sociale   contenuto   nell'art.   7  del  decreto-legge  19
 settembre 1992, n. 394 (Misure urgenti in materia di  previdenza,  di
 sanita'   e  di  pubblico  impiego,  nonche'  disposizioni  fiscali),
 convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre  1992,  n.  438,
 prevede  la  regola  della durata (almeno) triennale degli accordi di
 comparto per il  pubblico  impiego  anche  in  relazione  al  periodo
 1991-1993.  Secondo  il  ricorrente,  l'illegittimita' costituzionale
 della disposizione contestata deriva dalla violazione degli artt. 4 e
 8, n. 1, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 760 (Statuto speciale  per  il
 Trentino-Alto  Adige),  in connessione con l'art. 2, primo comma, del
 d.P.R. 16 marzo 1992, n.  266  (Norme  di  attuazione  dello  Statuto
 speciale  per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti
 legislativi statali e  leggi  regionali  e  provinciali,  nonche'  la
 potesta'  statale  di  indirizzo  e  coordinamento), non essendosi la
 Provincia adeguata, nel termine di  sei  mesi,  al  nuovo  principio,
 introdotto  dal  citato  art.  7  del  decreto-legge n. 384 del 1992,
 comportante  il  blocco  della  contrattazione  di  comparto  per  il
 pubblico impiego relativamente al triennio 1991-1993.
    Nel  ricordare  che questa Corte, con la sentenza n. 296 del 1993,
 ha affermato che l'art. 7 del decreto-legge n. 384 del 1992  contiene
 un principio di riforma economico-sociale, se pure disposto in via di
 deroga  eccezionale  e  temporanea, vo'lto a disporre l'ultrattivita'
 degli accordi relativi  al  triennio  1988-1990,  il  Presidente  del
 Consiglio  dei  ministri  osserva  come la disposizione contestata si
 ponga  in  contrasto  con  quel  principio  allorche'  autorizza   la
 stipulazione   di   accordi  di  comparto  per  il  pubblico  impiego
 relativamente  al  triennio  1991-1993,  stipulazione  effettivamente
 avvenuta  con  l'accordo  recepito  dal  decreto del Presidente della
 Giunta provinciale di Bolzano 11 febbraio 1993, n. 5  e  dal  decreto
 del Presidente del Consiglio provinciale di Bolzano 22 luglio 1993 n.
 70  (in  relazione  ai  quali  lo tesso ricorrente ha contestualmente
 sollevato conflitti di attribuzione).
    Sempre ad avviso del ricorrente,  le  nuove  norme  di  attuazione
 dello Statuto previste dall'art. 2 del decreto legislativo n. 266 del
 1993  non sarebbero applicabili nella specie per almeno tre ordini di
 motivi. Innanzitutto, il rispetto del limite delle norme fondamentali
 di riforma economico-sociale non esigerebbe alcuna interposizione  di
 norme   di   attuazione,  imponendosi  direttamente  in  forza  delle
 disposizioni statutarie. In secondo luogo,  nel  caso  si  verterebbe
 nella  eccezione  prevista  dallo  tesso  art.  2,  quinto comma, del
 decreto  n.  266,  laddove  sono  esclusi  dalla  sottoposizione   al
 meccanismo di adeguamento i provvedimenti eccezionali di necessita' e
 urgenza,  trattandosi di situazione ricadente nell'ambito dell'art. 7
 del decreto-legge n. 384 del 1992. Infine, l'ipotesi in esame sarebbe
 estranea  ai  rapporti  tra  legislazione  statale   e   legislazione
 provinciale,  poiche'  nella specie e' in questione la conformita' al
 decreto-legge n. 384 del 1992 dei decreti provinciali di  recepimento
 degli accordi relativi al periodo 1991-1993.
    2. - Si e' costituita in giudizio la Provincia autonoma di Bolzano
 per  chiedere  l'inammissibilita'  o  l'infondatezza  della questione
 sollevata.
    In  particolare,  la  Provincia   si   sofferma   sulla   asserita
 inammissibilita'  del  ricorso,  poiche'  quest'ultimo  sarebbe stato
 proposto oltre il termine previsto dalle nuove norme  di  attuazione,
 le  quali,  all'art.  2,  primo, secondo e terzo comma, dispongono un
 obbligo di adeguamento nel termine di sei  mesi  dalla  pubblicazione
 dell'atto legislativo nella Gazzetta Ufficiale, trascorso il quale il
 Governo   puo'   impugnare  la  disposizione  di  legge  regionale  o
 provinciale non adeguata entro i successivi novanta giorni. Ad avviso
 della resistente, essendo stato  pubblicato  il  nuovo  principio  di
 riforma economico-sociale contenuto nel decreto-legge n. 384 del 1992
 il  19 settembre 1992, i sei mesi per l'adeguamento sarebbero scaduti
 il 19 marzo 1993 e il successivo termine per  l'impugnazione  sarebbe
 spirato  il 17 giugno 1993. Poiche' il ricorso e' stato notificato il
 13 agosto 1993, esso sarebbe dunque inammissibile.
    E' vero, continua la Provincia, che il ricorso non sarebbe tardivo
 ove i termini dovessero decorrere dalla pubblicazione della legge  di
 conversione.  Ma  questa tesi non sarebbe sostenibile, poiche' l'art.
 2, primo  comma,  delle  citate  norme  di  attuazione  si  riferisce
 espressamente alla pubblicazione dell'"atto legislativo" contenente i
 nuovi   principi   e  questo,  nel  caso,  non  puo'  che  essere  il
 decreto-legge n. 384 del 1992, il quale e' l'atto con forza di  legge
 che  ha  originariamente  disposto  il  principio  in  questione, non
 modificato, per quel che qui interessa, dalla legge  di  conversione.
 Per tali motivi, conclude la Provincia, mentre non sarebbe pertinente
 il  richiamo a quella giurisprudenza costituzionale, per la quale non
 sarebbe preclusa l'impugnabilita' della legge di conversione in  caso
 di  mancato  ricorso  nei termini nei confronti del decreto-legge, al
 contrario   sarebbe    appropriato    riferirsi    all'altra    linea
 giurisprudenziale  che  estende  alle  disposizioni  della  legge  di
 conversione   l'impugnazione   gia'   proposta   contro   le   stesse
 disposizioni del decreto-legge, ove queste non siano state modificate
 in sede di conversione.
    3.  -  In  prossimita'  dell'udienza,  la  Provincia di Bolzano ha
 depositato una memoria con la quale ribadisce le proprie richieste di
 una pronunzia d'inammissibilita' ovvero di una d'infondatezza.
    Sotto il primo profilo, oltre a insistere sui motivi gia'  addotti
 e   a  ricordare  in  proposito  che  la  legge  di  conversione  non
 sostituisce  il  decreto-legge,  ma  piuttosto  lo  conferma   e   lo
 consolida,    la    resistente    prospetta   un   ulteriore   motivo
 d'inammissibilita', collegato alla presa visione della  delibera  del
 Consiglio  dei  ministri con la quale e' stata decisa la proposizione
 del ricorso in esame. Tale delibera, infatti, sarebbe stata  adottata
 in contrasto con l'art. 97, secondo comma, dello Statuto speciale per
 il  Trentino-Alto  Adige  e  con l'art. 2, secondo comma, lettera d),
 della legge n. 400 del 1988, i quali, nel richiedere che  il  ricorso
 sia  preceduto  dalla delibera del Consiglio dei ministri, suppongono
 che sia quest'ultima  a  determinare  l'oggetto  del  ricorso.  Nella
 delibera appena citata, invece, non sono indicate ne' le disposizioni
 ne'  la  legge  provinciale  da  impugnare,  ma  si  fa semplicemente
 riferimento al mancato  adeguamento  della  legislazione  provinciale
 all'art.  7 della legge che ha convertito il decreto-legge n. 384 del
 1992.
                        Considerato in diritto
    1. -  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha  sollevato
 questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  7 della legge
 della Provincia di Bolzano 13 marzo 1990, n.  6  (Nuove  norme  sulla
 contrattazione) per violazione degli artt. 4 e 8, n. 1, dello Statuto
 speciale  per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670),
 in connessione con l'art. 2, primo comma, del d.P.R. 16  marzo  1992,
 n.   266   (Norme   di  attuazione  dello  Statuto  speciale  per  il
 Trentino-Alto Adige concernenti  il  rapporto  tra  atti  legislativi
 statali  e leggi regionali e provinciali, nonche' la potesta' statale
 di indirizzo e coordinamento). Il ricorrente adduce che la  Provincia
 di Bolzano ha omesso di adeguare la disposizione di legge contestata,
 nel  termine  di  sei mesi, al principio di riforma economico-sociale
 introdotto dall'art. 7 del decreto-legge 19 settembre  1992,  n.  384
 (Misure  urgenti  in  materia di previdenza, di sanita' e di pubblico
 impiego, nonche' disposizioni fiscali),  convertito  dalla  legge  14
 novembre 1992, n. 438.
    La  Provincia  autonoma  di  Bolzano  ha  prospettato  una duplice
 eccezione  di  inammissibilita',  consistente  nella  tardivita'  del
 ricorso  rispetto  al  termine  d'impugnazione stabilito dall'art. 2,
 terzo  comma,  del  d.P.R.  n.  266  del  1992   e   nell'illegittima
 proposizione  dello  stesso  in conseguenza della estrema genericita'
 della  previa  delibera  del  Consiglio  dei  ministri  che   ne   ha
 autorizzato la presentazione.
    2. - Le eccezioni di inammissibilita' non sono fondate.
    Occorre,  innanzitutto,  esaminare l'eccezione di inammissibilita'
 basata sul rilievo che il ricorso e' stato proposto a seguito di  una
 delibera  del  Consiglio  dei  ministri  asseritamente  generica, dal
 momento che -  in  violazione  dell'art.  97,  secondo  comma,  dello
 Statuto  speciale,  nonche' dell'art. 2, secondo comma, del d.P.R. n.
 266 del 1992 e dell'art. 2, secondo comma, lettera d), della legge 23
 agosto 1988,  n.  400  -  la  suddetta  delibera  non  determinerebbe
 adeguatamente il contenuto del ricorso, non indicando le disposizioni
 legislative  impugnate  e neppure gli estremi della legge provinciale
 sospettata d'illegittimita' costituzionale.
    Pur non essendovi dubbio che fra la  delibera  del  Consiglio  dei
 ministri   e  il  successivo  ricorso  proposto  dal  Presidente  del
 Consiglio   dei   ministri   debba   sussistere    una    sostanziale
 corrispondenza   di   contenuto,  considerato  che  il  secondo  atto
 costituisce la conseguente esecuzione della decisione adottata con il
 primo, tuttavia, al fine di determinare i  limiti  di  congruita'  di
 tale   corrispondenza,   e'   importante   sottolineare  il  distinto
 significato da assegnare all'uno e  all'altro  atto  nell'ambito  del
 procedimento  vo'lto  alla  proposizione  da  parte  del  Governo del
 ricorso di legittimita' costituzionale nei  confronti  di  una  legge
 regionale o provinciale.
    Come  questa  Corte ha gia' osservato (v. sentt. nn. 54 del 1990 e
 33 del 1962), la previa deliberazione del Consiglio dei ministri,  in
 un  quadro  connotato  dal  carattere  tassativo  delle competenze di
 ordine costituzionale, trova il suo fondamento "in un'esigenza non di
 natura formale, ma di sostanza, connessa all'importanza dell'atto  di
 impugnativa della legge e alla gravita' dei suoi possibili effetti di
 natura  costituzionale".  Trattandosi  di  una  decisione dell'organo
 costituzionale investito della direzione politica nazionale, al quale
 nella specie spetta, in rappresentanza  dell'unita'  dell'ordinamento
 statale,  il  potere  di  sollecitare  la  reintegrazione dell'ordine
 costituzionale  che  si  assume  leso  da  una  legge  regionale   (o
 provinciale),  la  deliberazione  del Consiglio dei ministri comporta
 una  scelta  di  politica  istituzionale   diretta   a   prefigurare,
 quantomeno  nelle  sue linee essenziali, la violazione ipotizzata, al
 fine  di  delimitare  con  sufficiente  chiarezza   l'oggetto   della
 questione  che  si  intende  sollevare e che verra' definita nei suoi
 termini di legge nel successivo ricorso del Presidente del  Consiglio
 dei ministri, attraverso l'indicazione delle disposizioni legislative
 sospettate  d'incostituzionalita' e delle disposizioni costituzionali
 che si assumono violate, ai sensi degli artt. 31, secondo comma, e 23
 della legge 11 marzo 1953, n. 87  (Norme  sulla  costituzione  e  sul
 funzionamento della Corte).
    Dall'estratto conforme al verbale, depositato in giudizio, risulta
 che il Consiglio dei ministri, in data 6 agosto 1993, ha approvato la
 "deliberazione  di  proporre  ricorso per legittimita' costituzionale
 nei confronti della provincia autonoma di  Bolzano  in  relazione  al
 mancato  adeguamento  della legislazione provinciale all'art. 7 della
 legge 14  novembre  1992,  n.  438".  Posto  che  alla  delibera  del
 Consiglio  dei  ministri  non  si  richiede la precisa determinazione
 della questione di costituzionalita', alla cui definizione e'  tenuto
 invece il successivo ricorso, non si puo' tuttavia negare che, stando
 al  tenore  della  delibera contestata, la questione che si intendeva
 sollevare fosse sufficientemente indicata, dal momento che  risultava
 sostanzialmente  determinabile,  ancorche'  non  ancora  determinata.
 Infatti, l'espresso riferimento all'art. 7 del decreto-legge  n.  384
 del  1992,  il  quale  stabilisce  la  ultrattivita' degli accordi di
 comparto per il pubblico impiego relativamente al triennio 1988-1990,
 fa chiaramente intendere che le disposizioni di legge della Provincia
 di Bolzano di cui si lamentava il mancato adeguamento alla  norma  di
 legge  statale fossero quelle in vigore nella Provincia stessa vo'lte
 ad autorizzare la stipulazione dei predetti accordi per  il  triennio
 1991-1993:  e  cioe',  come  ha  precisato  il successivo ricorso del
 Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  fossero  le  disposizioni
 contenute nell'art. 7 della legge provinciale n. 6 del 1990.
    3.  - Parimenti infondata e' l'eccezione d'inammissibilita' basata
 sulla pretesa tardivita' del ricorso.
   Secondo la Provincia di Bolzano - poiche' l'art. 2 delle  norme  di
 attuazione  dello Statuto poste con il decreto legislativo n. 266 del
 1992 stabilisce che la legislazione provinciale  dev'essere  adeguata
 ai   principi  e  alle  norme,  costituenti  limiti  alle  competenze
 esclusive e ripartite, "recati da atto legislativo dello Stato",  nel
 termine di sei mesi dalla pubblicazione di quest'ultimo atto e che il
 ricorso   di   costituzionalita'  contro  le  leggi  provinciali  non
 adeguate, ai sensi dell'art. 97 dello  Statuto,  dev'essere  proposto
 entro  novanta giorni dalla scadenza del predetto termine di sei mesi
 - si deve ritenere che il ricorso introduttivo del presente  giudizio
 sia tardivo, essendo stato notificato alla Provincia stessa ben oltre
 il  termine  precedentemente  indicato.  Infatti,  considerato che il
 principio  limitativo   delle   competenze   provinciali   e'   stato
 originariamente  disposto  con  l'art. 7 del decreto-legge n. 384 del
 1992  (pubblicato  il  19  settembre   1992)   e   che   quest'ultimo
 costituisce,  dunque,  l'"atto  legislativo  dello  Stato"  dalla cui
 pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  decorre  la  sequenza  dei
 termini,  precedentemente  ricordata,  prevista dal menzionato art. 2
 del decreto legislativo n. 266 del  1992,  la  Provincia  di  Bolzano
 conclude  che il Presidente del Consiglio dei ministri avrebbe dovuto
 notificare il ricorso alla resistente entro il 17 giugno 1993,  cioe'
 entro  una  data  di molto anteriore al 13 agosto 1993, giorno in cui
 quella notificazione e' realmente avvenuta.
    Sebbene il principio dell'ultrattivita'  della  contrattazione  di
 comparto per il pubblico impiego relativamente al triennio 1988-1990,
 originariamente  disposto  dall'art.  7  del decreto-legge n. 384 del
 1992 e convertito senza modificazioni dalla legge n.  438  del  1992,
 sia  divenuto  norma vigente a partire dal giorno della pubblicazione
 dello stesso decreto-legge (v. art. 14), tuttavia,  contrariamente  a
 quanto  suppone  la Provincia di Bolzano, non si puo' ragionevolmente
 sostenere che, quando il nuovo principio limitativo delle  competenze
 provinciali  sia  introdotto  con  un  decreto-legge,  il termine per
 l'adeguamento da parte del  legislatore  provinciale,  ai  sensi  del
 ricordato  art.  2  delle  norme  di  attuazione,  debba  iniziare  a
 decorrere dalla data di pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  del
 medesimo  decreto-legge.  Infatti,  sarebbe  del  tutto irragionevole
 pretendere che il legislatore provinciale faccia affidamento, ai fini
 dell'opera di adeguamento  delle  proprie  discipline  normative,  su
 disposizioni,  come  quelle  del  decreto-legge,  che  sono  efficaci
 soltanto in via provvisoria e che, per effetto dell'eventuale mancata
 conversione   in   legge,  potrebbero  successivamente  perdere  ogni
 efficacia sin dalla loro origine. Cio' vale tanto piu'  in  una  fase
 storica,  come  l'attuale, nella quale il fenomeno della reiterazione
 dei decreti-legge non convertiti e' divenuto massiccio, al punto  che
 sono  tutt'altro  che  rari  i  casi  in  cui norme introdotte con la
 decretazione d'urgenza vigono del tutto  provvisoriamente  per  molti
 mesi  e,  comunque, per un tempo sovente superiore a quello richiesto
 dal citato art. 2 delle norme di attuazione per  l'adeguamento  della
 legislazione provinciale ai nuovi principi.
    Dalle  considerazioni  ora  svolte  consegue  che, quando le norme
 statali contenenti limiti alle competenze legislative della Provincia
 di Bolzano siano poste con decreto-legge,  il  termine  di  sei  mesi
 previsto   dall'appena  ricordato  art.  2  per  l'adeguamento  della
 legislazione provinciale inizia a decorrere dalla pubblicazione nella
 Gazzetta  Ufficiale  dell'atto  legislativo  che  rende   stabilmente
 vigenti  nell'ordinamento statale i nuovi principi, vale a dire dalla
 pubblicazione della legge di  conversione.  Pertanto,  calcolando  da
 tale  data la decorrenza del termine previsto dall'art. 2 delle norme
 di attuazione, il ricorso introduttivo  del  presente  giudizio  deve
 considerarsi notificato nei termini di legge.
    Ne'  si  puo'  ritenere,  come  pure suggerisce l'Avvocatura dello
 Stato, che il meccanismo di adeguamento disposto dal citato art. 2 in
 attuazione dell'art. 97 dello Statuto speciale per  il  Trentino-Alto
 Adige  non possa avere applicazione allorche' il principio limitativo
 delle  competenze  legislative   provinciali   sia   introdotto   con
 decreto-legge. Infatti, dai lavori preparatori consegnati nei verbali
 della  commissione paritetica, che ha elaborato il testo dell'attuale
 decreto legislativo n. 266 del 1992, si desume chiaramente che  anche
 i  principi posti attraverso la via della decretazione di urgenza, ai
 sensi dell'art. 77 della Costituzione, non siano di per se' sottratti
 al meccanismo di adeguamento previsto  dall'art.  2  delle  norme  di
 attuazione  e  che  l'unica  eccezione  che  si e' inequivocabilmente
 voluta disporre a tale riguardo e' indicata  nel  (quarto  e)  quinto
 comma  dello  stesso  articolo,  riferentesi  ai  poteri di ordinanza
 amministrativa diretti a far fronte con provvedimenti contingibili  e
 urgenti  a  situazioni  di  eccezionale necessita'. Del resto, non e'
 senza significato ricordare che, di fronte  a  casi  straordinari  di
 necessita'  e  di  urgenza  originati  da  eventi  imprevedibili  che
 arrecano minaccia alla difesa nazionale o alla sicurezza  pubblica  e
 ad  altri interessi fondamentali della Nazione, lo Stato ha il potere
 di adottare norme o provvedimenti di immediata operativita' su  tutto
 il  territorio  nazionale,  i  quali  sono  esorbitanti  dai campi di
 competenza costituzionalmente assegnati  alla  Regione  Trentino-Alto
 Adige e alle Province autonome di Bolzano e di Trento.
    4.  -  Nel  merito  la  questione  di  legittimita' costituzionale
 sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri e' fondata.
    Come questa Corte ha affermato in un caso analogo  deciso  con  la
 sentenza  n. 296 del 1993, l'art. 7 del decreto-legge n. 384 del 1992
 prevede  una  sospensione  eccezionale  della  regola  relativa  alla
 triennalita'  degli  accordi  di  comparto  per  l'impiego  pubblico,
 disposta dall'art. 13 della legge 29 marzo 1983, n. 93  (Legge-quadro
 sul  pubblico  impiego), attraverso un regime derogatorio, in base al
 quale la disciplina derivante dagli accordi di comparto  relativi  al
 triennio 1988-1990 "resta ferma", cioe' vale ultrattivamente, sino al
 31 dicembre 1993.
    Trattandosi  di  una norma vo'lta al perseguimento di una rigorosa
 politica  di  contenimento  del  disavanzo  finanziario  nel  settore
 pubblico  che  si  salda sistematicamente con il citato art. 13 della
 legge n. 93 del 1983 e, quindi, con il principio della contrattazione
 collettiva stabilito dall'art. 3 di quest'ultima legge, l'art. 7  del
 decreto-legge   n.   384   del  1992  e'  espressivo  di  una  "norma
 fondamentale delle riforme economico-sociali" (v. ancora sent. n. 296
 del 1993), rispetto alla quale la Provincia di Bolzano e'  tenuta  ad
 adeguare  la  propria  legislazione  di tipo esclusivo nei modi e nei
 termini disposti dal piu' volte citato art. 2 del decreto legislativo
 n. 266 del 1992.
    Poiche' dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  della  legge
 n.  438 del 1992, che ha convertito il decreto-legge n. 384 del 1992,
 e' inutilmente trascorso il termine di sei mesi  entro  il  quale  la
 Provincia  di  Bolzano avrebbe dovuto adeguare l'art. 7, primo comma,
 della legge provinciale n. 6 del 1990, articolo che  dispone  tuttora
 la  regola  della  efficacia  (almeno)  triennale degli accordi senza
 deroga   alcuna   per   il   triennio   1991-1993,   va    dichiarata
 l'illegittimita'  costituzionale  della  disposizione impugnata nella
 parte in cui non prevede l'ultrattivita' sino  al  31  dicembre  1993
 degli accordi di comparto per l'impiego pubblico relativi al triennio
 1988-1990.