IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA Nel procedimento disciplinare n. 72/92 r.g. a carico del dott. Giovanni Conigliaro, Pronunziando sulla questione di legittimita' costituzionale proposta dal dott. Giovanni Conigliaro, per preteso contrasto tra l'art. 34, secondo comma, del r.d.l. 31 maggio 1946, n. 511 e gli artt. 3 e 24 della Costituzione nel senso che nel procedimento disciplinare relativo ai magistrati non e' consentita la nomina quale difensore di un avvocato (a differenza di quanto avviene nel procedimento penale ed in altri procedimenti disciplinari) con lesione del principio di eguaglianza, e con compromissione del diritto alla difesa, implicita nella limitazione della scelta, RILEVA Nel senso precisato la questione non appare fondata, avendo la Corte gia' affermato che il precetto costituzionale di cui all'art. 24 e' soddisfato anche in presenza di norme che graduano le possibilita' e le modalita' dell'esercizio della difesa, secondo la diversa natura dei procedimenti, con cio' implicitamente presupponendo la persistente vigenza dell'art. 34, secondo comma, del r.d.l. 31 maggio 1946, n. 511, ed escludendo l'effetto di abrogazione implicita della norma predetta, ai sensi dell'art. 6, n. 3, lett. c), della Convenzione dei diritti dell'Uomo, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848. Peraltro, nel caso di specie l'incolpato si e' presentato al dibattimento privo di difensore, nonostante la sua volonta' di avvalersi della difesa di altro magistrato, non avendo, a suo dire, potuto reperire un magistrato disposto ad assisterlo, in procedimento nel quale il procuratore generale ha concluso chiedendo la dispensa dal servizio. la costante interpretazione delle sezioni unite e della sezione disciplinare esclude che il citato art. 34 consenta la nomina di un magistrato difensore d'ufficio. E' evidente, allora, che la legittimita' costituzionale della limitazione della difesa alla categoria dei magistrati non risolve, tuttavia, il problema dell'effettivita' della garanzia in tutti i casi, per mancata previsione, nell'art. 34 del r.d. predetto, della possibilita' per l'incolpato, di essere assistito da un difensore d'ufficio, ancorche' scelto tra i magistrati, nonche' per la stessa facoltativita' della difesa per l'incolpato almeno nelle situazioni in cui, per ragioni obbiettive (malattia o altra causa) sia lecito dubitare della piena consapevolezza dell'incolpato. Tale situazione, in relazione alla gravita' delle conseguenze del procedimento disciplinare, ed alla sua stessa giurisdizionalizzazione, porta la Sezione a dubitare della legittimita' dell'art. 34 del r.d. citato, per contrasto con l'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui rimette ad una scelta discrezionale dell'incolpato l'avvalersi di un difensore nel procedimento disciplinare, e nell'interpretazione che e' esclusa la nomina di un magistrato difensore d'ufficio all'incolpato che non intenda o non possa nominare un difensore d'ufficio.