IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
    Nel procedimento disciplinare n. 72/92 r.g.  a  carico  del  dott.
 Giovanni Conigliaro,
    Pronunziando   sulla   questione  di  legittimita'  costituzionale
 proposta dal dott. Giovanni Conigliaro,  per  preteso  contrasto  tra
 l'art.  34,  secondo  comma, del r.d.l. 31 maggio 1946, n. 511 e gli
 artt. 3 e 24  della  Costituzione  nel  senso  che  nel  procedimento
 disciplinare relativo ai magistrati non e' consentita la nomina quale
 difensore  di  un  avvocato  (a  differenza  di  quanto  avviene  nel
 procedimento  penale  ed  in  altri  procedimenti  disciplinari)  con
 lesione  del  principio  di  eguaglianza,  e  con  compromissione del
 diritto alla difesa, implicita nella limitazione della scelta,
                                RILEVA
    Nel senso precisato la questione non  appare  fondata,  avendo  la
 Corte  gia'  affermato che il precetto costituzionale di cui all'art.
 24  e'  soddisfato  anche  in  presenza  di  norme  che  graduano  le
 possibilita'  e  le modalita' dell'esercizio della difesa, secondo la
 diversa   natura   dei   procedimenti,   con   cio'    implicitamente
 presupponendo la persistente vigenza dell'art. 34, secondo comma, del
 r.d.l.   31   maggio  1946,  n.  511,  ed  escludendo  l'effetto  di
 abrogazione implicita della norma predetta, ai sensi dell'art. 6,  n.
 3,  lett. c), della Convenzione dei diritti dell'Uomo, ratificata con
 legge 4 agosto 1955, n. 848.
    Peraltro, nel caso di  specie  l'incolpato  si  e'  presentato  al
 dibattimento  privo  di  difensore,  nonostante  la  sua  volonta' di
 avvalersi della difesa di altro magistrato, non avendo, a  suo  dire,
 potuto reperire un magistrato disposto ad assisterlo, in procedimento
 nel  quale  il procuratore generale ha concluso chiedendo la dispensa
 dal servizio. la costante interpretazione delle sezioni unite e della
 sezione disciplinare esclude che il citato art. 34 consenta la nomina
 di un magistrato difensore d'ufficio.
    E' evidente, allora,  che  la  legittimita'  costituzionale  della
 limitazione  della  difesa alla categoria dei magistrati non risolve,
 tuttavia, il problema dell'effettivita' della  garanzia  in  tutti  i
 casi,  per  mancata previsione, nell'art. 34 del r.d. predetto, della
 possibilita' per l'incolpato, di essere  assistito  da  un  difensore
 d'ufficio,  ancorche'  scelto tra i magistrati, nonche' per la stessa
 facoltativita' della difesa per l'incolpato almeno  nelle  situazioni
 in  cui,  per  ragioni obbiettive (malattia o altra causa) sia lecito
 dubitare della piena consapevolezza dell'incolpato. Tale  situazione,
 in   relazione  alla  gravita'  delle  conseguenze  del  procedimento
 disciplinare, ed alla sua stessa  giurisdizionalizzazione,  porta  la
 Sezione  a  dubitare della legittimita' dell'art. 34 del r.d. citato,
 per contrasto con l'art. 24 della Costituzione, nella  parte  in  cui
 rimette  ad una scelta discrezionale dell'incolpato l'avvalersi di un
 difensore nel procedimento disciplinare, e  nell'interpretazione  che
 e'   esclusa   la   nomina   di  un  magistrato  difensore  d'ufficio
 all'incolpato che non intenda  o  non  possa  nominare  un  difensore
 d'ufficio.