IL PRETORE Sull'eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1-sexies del d.l. n. 312/1985 sollevata dalla difesa degli imputati; Rilevato che il reato previsto dall'art. 1-sexies del d.l. n. 312/1985 convertito nella legge n. 431/1985 e' configurato come reato (formale) di pericolo presunto, per la cui sussistenza e' sufficiente che non sia stato rilasciato il nulla osta del servizio beni ambientali della regione; che il predetto reato (diversamente da quelli previsti dall'art. 20 della legge n. 47/1985) non e' suscettibile di estinzione in seguito al rilascio della concessione in sanatoria, provvedimento che presuppone necessariamente il rilascio del nulla osta del servizio beni ambientali, e quindi il concreto accertamento dell'insussistenza del danno ambientale sanzionato dall'art. 1-sexies; che il trattamento punitivo particolarmente severo previsto dalla norma in esame (tale addirittura da non consentire nel minimo edittale la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena) appare del tutto irragionevole nei casi in cui, in seguito al rilascio della concessione in sanatoria, sia stata positivamente accertata, per quanto sopra detto, la carenza di danno ambientale; che ricorre nel caso di specie la violazione del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, dal momento che sarebbero sottoposti allo stesso severo trattamento sanzionatorio sia chi abbia ottenuto la concessione in sanatoria (previo accertamento della carenza di danno ambientale), sia chi tale provvedimento non abbia potuto ottenere per avere concretamente violato le prescrizioni dello strumento urbanistico;