IL TRIBUNALE PER I MINORENNI Sull'eccezione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, primo comma, del d.P.R. n. 448/1983, 438 e 442 del c.p.p., per la parte che non consentono al minorenne imputato di reato astrattamente punibile con la pena dell'ergastolo di potersi giovare del rito abbreviato, sollevata dal difensore di p.g. imputato di omicidio aggravato per essere stato commesso il fatto in danno di un ascendente nonche' sulla questione di legittimita' costituzionale degli artt. 69 e 70 del c.p. nella parte in cui, consentono che la diminuente ex art. 98 del c.p. entri nella valutazione che fa il giudice in presenza di circostanze aggravanti ed attenuanti, sollevata dal procuratore della Repubblica; O S S E R V A Del tutto irrilevante e' l'eccezione di legittimita' costituzionale avanzata dal difensore dell'imputato posto che l'art. 438 del c.p.p. circoscrive la possibilita' per l'imputato di chiedere il giudizio abbreviato nell'ambito dell'udienza preliminare e che l'unico caso in cui sia consentito di applicare la diminuzione prevista da tale rito nel corso del giudizio riguarda un'ipotesi diversa e precisamente quella in cui il g.u.p. abbia ritenuto di non poter definire il procedimento allo stato degli atti laddove il giudice del dibattimento ritenga che, a suo giudizio, il processo poteva essere definito, allo stato degli atti, dal giudice per le indagini preliminari. A giudizio del collegio, anche l'eccezione sollevata dal p.m. deve essere dichiarata inammissibile, sia pure per motivi diversi da quelli addotti per respingere l'eccezione avanzata dal difensore. Il tribunale, infatti, pur condividendo nella sostanza le argomentazioni svolte dal procuratore della Repubblica, non ignora che il problema e' stato di recente affrontato dalla Corte costituzionale (cfr. sentenza n. 140 del 1 aprile 1993) e dalla stessa risolto negativamente, pur nella riconosciuta esigenza di adeguare l'ordinamento positivo a quella linea, piu' volte messa in evidenza dalla stessa Corte (cfr. sentenza n. 125/1992 e 128/1987), "di un sistema punitivo che per il minore risulti sempre piu' diversificato sia sul piano sostanziale che su quello processuale". Senonche' la Corte ha in proposito espressamente affermato che "una sentenza meramente caducatoria sarebbe inadeguata, occorrendo all'uopo un intervento normativo selettivo che definisca le ipotesi in cui l'esonero dal bilanciamento di circostanze possa avvenire" e che, pertanto, il risultato che si intende raggiungere sul piano del diritto sostanziale "rende necessario un intervento sostitutivo del legislatore che definisca, nell'ambito di una pluralita' di scelte, la portata e l'ampiezza della modifica". Si ritiene, invece, che debba sollevarsi d'ufficio diversa questione di costituzionalita' e precisamente quella degli artt. 17 e 22 del c.p., nella parte in cui non prevedono l'esclusione dalla pena perpetua dell'imputato minorenne, in relazione agli artt. 10, primo comma (per non essersi l'ordinamento giuridico italiano conformato a numerose norme pattizie del diritto internazionale vigente in materia), 27, terzo comma (perche' l'irrogazione della pena dell'ergastolo ad imputato minorenne ne compromette l'esigenza rieducativa, ostacolando il trattamento pedagogico) e 31, secondo comma, della Costituzione (perche' si viene meno al precetto costituzionale che, imponendo la protezione dell'infanzia e della gioventu', intende favorire gli istituti necessari a tale scopo). Sul punto, a giudizio del tribunale, non e' risolutiva l'osservazione della Corte costituzionale contenuta nella sentenza n. 140/1993, secondo cui il concreto atteggiarsi nella realta' giudiziaria delle norme di diritto sostanziale relative all'ergastolo applicato ai minori "e' indicativo di una sostanziale diversita' di trattamento del minore adeguata alla sua condizione, anche per quel che riguarda l'irrogazione della massima pena". Infatti, una cosa e' che in concreto, con molto buon senso, i giudici minorili si astengano da molti anni dall'irrogare tale pena ad un minore, altra cosa e' che, comunque, il giudice abbia in astratto tale possibilita'. Proprio la riconosciuta esigenza di un sistema punitivo che per il minore risulti sempre piu' diversificato sia sul piano sostanziale che su quello processuale inducono a dubitare della legittimita' della norma che prevede l'ergastolo, nella parte in cui essa non prevede un'esplicita esclusione per l'imputato minorenne. Non si comprende, infatti, quale significato possa attribuirsi alla promulgazione di disposizioni a se' stanti sul processo penale minorile, che prevede istituti del tutto particolari quali quello della "messa alla prova", istituito al solo scopo di valutare la personalita' del minore e di consentirne l'uscita dal "circuito penale" in tempi ragionevolmente brevi qualora essa prova abbia dato esito positivo, ne' si comprende quale senso possa avere il prevedere, per gli imputati minorenni, un apposito giudizio specializzato con una composizione mista (giudici togati ed esperti) che si ritrova, quale organo collegiale, anche nelle funzioni di g.u.p. o lo stabilire che le disposizioni del codice di procedura penale sono applicate in modo adeguato alla personalita' ed alle esigenze educative del minorenne, con l'obbligo per il giudice di illustrare al minore il contenuto e le ragioni anche etico-sociali delle proprie decisioni (art. 1 del d.P.R. n. 448/1988) (il tutto chiaramente in vista di un trattamento penalistico il piu' possibile differenziato e rieducativo), quando poi si consente di irrogare al minore la pena dell'ergastolo che, ovviamente in ragione della sua natura e delle conseguenze ad esso connaturate, non puo' certamente garantire quell'attivita' educativa e di recupero che, sebbene richiesta per tutti i condannati, e' pero' assolutamente necessaria ed imprescindibile per un soggetto "in evoluzione" quale e' il minore. L'irrogazione dell'ergastolo nei suoi confronti e' tanto piu' illegittima ove solo si pensi che l'art. 98 del c.p. prevede una diminuente applicabile "di diritto" all'imputato minore dei diciotto anni per il solo fatto di essere tale e prima ancora di qualunque valutazione circa la sua effettiva capacita' di intendere e di volere. Ora, se tale diminuente e' includibile ed applicabile al minore solo in ragione del suo status, ne deriva necessariamente che la pena nei suoi confronti deve essere diminuita, fosse anche di un solo giorno. Se cio' e', non ha senso mantenere ferma nei confronti del minore la previsione di una pena perpetua. L'eccezione sopra prospettata appare rilevante ai fini della definizione del presente giudizio, dovendo l'imputato rispondere di reato punibile con l'ergastolo in ragione dell'aggravante contestatagli (omicidio in danno della nonna). Poiche' trattasi di questione attinente ad imputato detenuto, se ne segnala la particolare urgenza;