IL PRETORE Procedimento penale nei confronti di Giordano Gioacchino (n. 1099/92 r.g. pretura) imputato del reato di cui all'art. 1-sexies della legge n. 431/1985, ed altro. 1) Premesso che, con decreto di citazione in data 6 giugno 1991 il p.m. in sede evocava in giudizio avanti questo pretore Giordano Gioacchino per rispondere - tra l'altro - del reato di cui all'art. 1-sexies della legge 8 agosto 1985, n. 431, per aver edificato, mediante sopraelevazione, un immobile destinato ad uffici della Siro S.p.a. in area vincolata ai sensi dell'art. 1, lett. c), della legge citata senza la prescritta autorizzazione regionale, in agro di Robilante. Dai rilievi e dagli accertamenti effettuati dalla p.g., nonche' dai documenti prodotti in giudizio e dalle testimonianze assunte nel corso della istruzione dibattimentale risultava: che la Siro S.p.a. aveva ottenuto dal comune di Robilante concessione edilizia n. 16/88 in data 9 agosto 1988 per la realizzazione della sopraelevazione predetta, seguita dalla successiva concessione n. 15/89 del 23 ottobre 1989 per l'esecuzione di lavori di variante; che i lavori furono ultimati nel settembre 1989; che l'opera in questione era stata realizzata ad una distanza inferiore a mt. 150 dalla sponda idrografica del torrente Vermenagna; che l'area interessata da tale opera e' considerata dal piano regolatore generale del comune di Robilante come zona D/5 destinata ad impianti produttivi di riordino e di completamento; che l'art. 11, lett. a), della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20, della regione Piemonte esclude dal vincolo paesaggistico tutte le zone assimilate alle zone A e B di cui al d.m. 2 aprile 1968, n. 1444; che per la costruzione dell'opera in questione non era stata chiesta lalla regione Piemonte l'autorizzazione "paesistica" ex art. 7 della legge n. 1497/1939, in quanto non ritenuta necessaria, trattandosi di zona gia' ampiamente compromessa per la presenza dello stabilimento da oltre 30 anni, e tenuto conto che la capacita' insediativa dell'area era pressoche' satura. 2) Cio' premesso in punto fatto, il pretore rileva, in diritto, che per decidere circa la sussistenza, nella fattispecie, del reato previsto dall'art. 1-sexies della legge n. 431/1985 (intervento edilizio, senza la prescritta autorizzazione, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico) vanno prese in considerazione le disposizioni di cui agli artt. 82, quinto e sesto comma, del d.P.R. n. 616/1977 e 2 del d.m. 2 aprile 1968, n. 20. Il quinto comma, lett. c), dell'art. 82 del d.P.R. cit. (aggiunto dall'art. 1 della legge n. 431/1985) sottopone a vincolo paesaggistico ai sensi della legge n. 1497/1939, "le sponde o piedi degli argini" dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al t.u. n. 1775/1933 "per una fascia di 150 metri ciascuna". Il comma successivo esclude dall'ambito di applicazione del vincolo ex lege, per quanto qui interessa, le zone A e B come delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del d.m. n. 1446/1968. 3) In base al sesto comma dell'art. 82 del d.P.R. n. 616/1977, cosi' come "interpretato" e "chiarito" dall'anzidetta legge regionale n. 20/1989, l'area di cui al presente processo non sarebbe quindi soggetta a vincolo paesistico ai sensi della legge n. 1497/1939, trattandosi di area "assimilata" alla zona B. Se cosi' e', consegue che l'art. 11, lett. a), della legge regione Piemonte n. 20/1989, lungi dall'essere disposizione meramente interpretativa della legge statale (e dal chiarire cio' che gia' doveva implicitamente ritenersi stabilito dagli artt. 82, sesto comma, del d.P.R. n. 616/1977 e 2 del d.m. n. 1444/1968) ha carattere sostanzialmente innovativo ed introduce una disciplina non riconducibile alle norme statali richiamate. 4) Dubbia appare allora la costituzionalita' dell'anzidetta disposizione di legge regionale sotto un duplice profilo: a) in base all'art. 2 della legge n. 431/1985 le disposizioni contenute nell'art. 1 della legge medesima costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. Nella misura in cui ridefinisce, restringendolo, il campo di applicazione del vincolo paesaggistico disposto dalla legge statale, l'art. 11, lett. a), della legge regionale n. 20/1989 appare pertanto in contrasto con l'art. 117 della Costituzione. La Corte costituzionale con la sentenza n. 210/1987 ha, del resto, puntualizzato che l'ambiente non puo' essere materia di competenza regionale secondo l'art. 117 della Costituzione, in quanto richiede una valutazione ed un trattamento unitari a livelo nazionale che solo lo Stato e' in grado di compiere con l'assunzione di adeguati poteri di indirizzo e di coordinamento; b) l'art. 11, lett. a), della legge regionale n. 20/1989 appare inoltre in contrasto con l'art. 25, secondo comma, della Costituzione. Detta norma regionale, invero, stabilendo l'inapplicabilita' del vincolo ex art. 82, quinto comma, del d.P.R. n. 616/1977, alle zone "assimilate" alla zone A e B di cui al d.m. n. 1444/1968, viene ad incidere sul precetto penale contenuto nell'art. 1-sexies della legge n. 431/1985 ed e' insegnamento costante della Corte costituzionale (recentemente ribadito con le sentenze numeri 487/1989, 309/1990, 14, 117 e 213 del 1991) quello secondo cui le Regioni non hanno il potere di interferire in materia penale considerando penalmente lecita un'attivita' che, invece e' penalmente sanzionata secondo la normativa statale. 5) Il pretore ritiene pertanto di dover sollevare d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, lett. a), della legge regione Piemonte n. 10/1989 con riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 117 della Costituzione apparendo detta questione, per quanto detto sopra, non manifestamente infondata. In punto rilevanza della questione nel giudizio in corso, e' sufficiente osservare che dalla sua soluzione la configurabilita' o meno, nella specie, del reato previsto dall'art. 1-sexies della legge n. 431/1985, cosi' come contestato nell'imputazione.