IL PRETORE
   Procedimento  penale  nei  confronti  di  Giordano  Gioacchino  (n.
 1099/92 r.g. pretura) imputato del reato  di  cui  all'art.  1-sexies
 della legge n. 431/1985, ed altro.
    1) Premesso che, con decreto di citazione in data 6 giugno 1991 il
 p.m.  in  sede  evocava  in  giudizio  avanti questo pretore Giordano
 Gioacchino per rispondere - tra l'altro - del reato di  cui  all'art.
 1-sexies  della  legge  8  agosto  1985,  n. 431, per aver edificato,
 mediante sopraelevazione, un immobile destinato ad uffici della  Siro
 S.p.a.  in area vincolata ai sensi dell'art. 1, lett. c), della legge
 citata senza la  prescritta  autorizzazione  regionale,  in  agro  di
 Robilante.
    Dai  rilievi  e  dagli accertamenti effettuati dalla p.g., nonche'
 dai documenti prodotti in giudizio e dalle testimonianze assunte  nel
 corso della istruzione dibattimentale risultava:
      che  la  Siro  S.p.a.  aveva  ottenuto  dal  comune di Robilante
 concessione  edilizia  n.  16/88  in  data  9  agosto  1988  per   la
 realizzazione   della   sopraelevazione   predetta,   seguita   dalla
 successiva concessione n. 15/89 del 23 ottobre 1989 per  l'esecuzione
 di  lavori  di  variante;  che i lavori furono ultimati nel settembre
 1989;
      che l'opera in questione era stata realizzata  ad  una  distanza
 inferiore a mt. 150 dalla sponda idrografica del torrente Vermenagna;
      che  l'area  interessata  da tale opera e' considerata dal piano
 regolatore generale del comune di Robilante come zona  D/5  destinata
 ad impianti produttivi di riordino e di completamento;
      che l'art. 11, lett. a), della legge regionale 3 aprile 1989, n.
 20, della regione Piemonte esclude dal vincolo paesaggistico tutte le
 zone  assimilate  alle  zone  A  e B di cui al d.m. 2 aprile 1968, n.
 1444;
      che per la costruzione dell'opera in  questione  non  era  stata
 chiesta  lalla regione Piemonte l'autorizzazione "paesistica" ex art.
 7 della legge  n.  1497/1939,  in  quanto  non  ritenuta  necessaria,
 trattandosi di zona gia' ampiamente compromessa per la presenza dello
 stabilimento  da  oltre  30  anni,  e  tenuto  conto che la capacita'
 insediativa dell'area era pressoche' satura.
    2)  Cio'  premesso  in punto fatto, il pretore rileva, in diritto,
 che per decidere circa la sussistenza, nella fattispecie,  del  reato
 previsto  dall'art.  1-sexies  della  legge  n.  431/1985 (intervento
 edilizio, senza la prescritta autorizzazione, in  zona  sottoposta  a
 vincolo  paesaggistico) vanno prese in considerazione le disposizioni
 di cui agli artt. 82, quinto e sesto comma, del d.P.R. n. 616/1977  e
 2 del d.m. 2 aprile 1968, n. 20.
    Il  quinto comma, lett. c), dell'art. 82 del d.P.R. cit. (aggiunto
 dall'art.  1  della  legge   n.   431/1985)   sottopone   a   vincolo
 paesaggistico  ai  sensi della legge n. 1497/1939, "le sponde o piedi
 degli argini" dei fiumi, torrenti  e  corsi  d'acqua  iscritti  negli
 elenchi  di  cui  al  t.u.  n. 1775/1933 "per una fascia di 150 metri
 ciascuna".
    Il  comma  successivo  esclude  dall'ambito  di  applicazione  del
 vincolo  ex  lege,  per  quanto  qui  interessa,  le  zone A e B come
 delimitate  negli  strumenti  urbanistici  ai  sensi  del   d.m.   n.
 1446/1968.
   3)  In  base  al  sesto  comma dell'art. 82 del d.P.R. n. 616/1977,
 cosi' come "interpretato" e "chiarito" dall'anzidetta legge regionale
 n. 20/1989, l'area di cui al presente  processo  non  sarebbe  quindi
 soggetta  a  vincolo  paesistico  ai  sensi della legge n. 1497/1939,
 trattandosi di area "assimilata" alla zona B.
    Se cosi' e', consegue che l'art. 11, lett. a), della legge regione
 Piemonte  n.  20/1989,  lungi  dall'essere   disposizione   meramente
 interpretativa  della  legge  statale  (e  dal chiarire cio' che gia'
 doveva implicitamente  ritenersi  stabilito  dagli  artt.  82,  sesto
 comma, del d.P.R. n. 616/1977 e 2 del d.m. n. 1444/1968) ha carattere
 sostanzialmente   innovativo   ed   introduce   una   disciplina  non
 riconducibile alle norme statali richiamate.
    4)  Dubbia  appare  allora  la  costituzionalita'   dell'anzidetta
 disposizione di legge regionale sotto un duplice profilo:
      a)  in  base  all'art. 2 della legge n. 431/1985 le disposizioni
 contenute  nell'art.  1  della  legge  medesima  costituiscono  norme
 fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.
    Nella  misura  in  cui  ridefinisce,  restringendolo,  il campo di
 applicazione del vincolo paesaggistico disposto dalla legge  statale,
 l'art. 11, lett. a), della legge regionale n. 20/1989 appare pertanto
 in contrasto con l'art. 117 della Costituzione.
    La Corte costituzionale con la sentenza n. 210/1987 ha, del resto,
 puntualizzato  che  l'ambiente  non puo' essere materia di competenza
 regionale secondo l'art. 117 della Costituzione, in  quanto  richiede
 una valutazione ed un trattamento unitari a livelo nazionale che solo
 lo  Stato e' in grado di compiere con l'assunzione di adeguati poteri
 di indirizzo e di coordinamento;
      b) l'art. 11, lett. a), della legge regionale n. 20/1989  appare
 inoltre   in   contrasto   con   l'art.   25,  secondo  comma,  della
 Costituzione.
    Detta norma regionale, invero, stabilendo  l'inapplicabilita'  del
 vincolo  ex  art. 82, quinto comma, del d.P.R. n. 616/1977, alle zone
 "assimilate" alla zone A e B di cui al d.m. n.  1444/1968,  viene  ad
 incidere sul precetto penale contenuto nell'art. 1-sexies della legge
 n.  431/1985  ed  e' insegnamento costante della Corte costituzionale
 (recentemente ribadito con le sentenze numeri 487/1989, 309/1990, 14,
 117 e 213 del 1991) quello secondo cui le Regioni non hanno il potere
 di interferire  in  materia  penale  considerando  penalmente  lecita
 un'attivita'   che,   invece  e'  penalmente  sanzionata  secondo  la
 normativa statale.
    5) Il pretore ritiene pertanto di  dover  sollevare  d'ufficio  la
 questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  11, lett. a),
 della legge regione Piemonte n. 10/1989 con  riferimento  agli  artt.
 25,   secondo   comma,  e  117  della  Costituzione  apparendo  detta
 questione, per quanto detto sopra, non manifestamente infondata.
    In punto rilevanza della  questione  nel  giudizio  in  corso,  e'
 sufficiente  osservare  che dalla sua soluzione la configurabilita' o
 meno, nella specie, del reato previsto dall'art. 1-sexies della legge
 n. 431/1985, cosi' come contestato nell'imputazione.