Ricorso della provincia autonoma di Bolzano, in persona del vice presidente sostituto della giunta provinciale dott. Otto Saurer, giusta deliberazione della giunta n. 2 del 10 gennaio 1994, rappresentata e difesa - in virtu' di procura speciale del 12 gennaio 1994, autenticata dall'avv. Giovanni Salghetti Drioli (rep. n. 17019) - dagli avv.ti proff.ri Sergio Panunzio e Roland Riz e presso il primo di essi elettivamente domiciliata in Roma, piazza Borghese n. 3, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica; per la dichiarazione di incostituzionalita' dell'art. 19, secondo comma, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'art. 20 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517. F A T T O Com'e' noto, l'art. 1, primo comma, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, aveva delegato il Governo ad emanare, entro novanta giorni della entrata in vigore della legge stessa, uno o piu' decreti legislativi per il riordinamento della disciplina in materia sanitaria, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dal medesimo primo comma dell'art. 1. Fra tali principi vi era anche quello (stabilito dalla lettera 7 dell'art. 1, primo comma) secondo cui "restano salve le competenze e le attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle provincie autonome di Trento e di Bolzano". Come pure e' noto, il Governo ha attuato la delega con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Tale decreto, che contiene appunto una ampia revisione di di vari aspetti della disciplina sanitaria (ordinamento del Servizio sanitario, personale, prestazioni, finanziamento, personale, ecc.) contiene anche l'art. 19 che nella sua originaria formulazione stabiliva - in conformita' al gia' ricordato principio contenuto nella lettera z) del primo comma dell'art. 1 della legge di delega - che "le regioni a statuto speciale e le provincie autonome di Trento e di Bolzano provvedono ai sensi degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione". Ancora l'art. 1 della legge n. 421/1992, al quarto comma, stabiliva poi che il Governo potesse emanare, entro il 31 dicembre 1993, con uno o piu' decreti legislativi, "Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti di cui al primo comma, nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati dal medesimo primo comma". In virtu' di tale ulteriore delega il Governo ha infatti emanato il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, recante "Modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1993, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421". Il decreto legislativo n. 517/1993 contiene numerose e rilevanti modificazioni della disciplina gia' stabilita dal decreto legislativo n. 502/1992. In particolare l'art. 20 del decreto legislativo n. 517/1993 ha sostituito il gia' ricordato art. 19 del precedente decreto legislativo n. 502 (l'articolo sulle "competenze delle regioni a statuto speciale e delle provincie autonome"). Questo e' ora costituito da due commi, di cui il primo stabilisce che "le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione". Ma ai fini del presente ricorso viene in evidenza soprattutto il secondo comma del nuovo testo dell'art. 19. Ivi e' ora stabilito che "per le regioni a statuto speciale e le provincie autonome di Trento e Bolzano le disposizioni di cui all'art. 1, primo e quarto comma, all'art. 6, primo e secondo comma, agli artt. 10, 11, 12 e 13, all'art. 14, primo comma, e agli artt. 15, 16, 17 e 18, sono altresi' norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica". La disciplina stabilita del secondo comma dell'art. 19 del decreto legislativo n. 502/1992, come oggi sostituita dall'art. 20 del decreto legislativo n. 421/1993, e' incostituzionale e lesivo delle competenze costituzionalmente riservate alla provincia autonoma di Bolzano che, pertanto, la impugna per i seguenti motivi di D I R I T T O 1. - Violazione delle competenze costituzionali della provincia ricorrente, di cui agli artt. 3, terzo comma, 4, primo comma, 8, primo comma, n. 29, 9, primo comma, n. 10, e 16, primo comma, dello statuto speciale Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e relative norme di attuazione. 1.1. - E' necessario premettere che il presente ricorso puo' avere, per certi aspetti, un carattere "cautelativo". Si potrebbe infatti ritenere che, in base alla nuova disciplina dei rapporti fra legislazione statale e legislazione provinciale stabilita' dall'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, non incombe sulla provincia autonoma l'onere di impugnare il decreto legislativo n. 517/1993, ma potra' semmai spettare in futuro allo Stato - ove ne ricorrano i presupposti - proporre ricorso per l'eventuale mancato adeguamento della legislazione provinciale ai principi recati dal decreto legislativo n. 517/1993, ai sensi del secondo comma del decreto legislativo n. 266/1992 e dell'art. 97 dello Statuto speciale Trentino-Alto Adige. Tuttavia, sia perche' il secondo comma dell'art. 19 del decreto legislativo n. 502/1992 (come oggi sostituito) sembra introdurre un limite ad un vincolo per la competenza legislativa provinciale di carattere particolare ed ulteriore rispetto a quali considerati dall'art. 2 del decreto legislativo n. 266/1992, sia per il carattere anche formale dei vizi che inficiano la validita' della norma in questione, la provincia autonoma di Bolzano, pur ribadendo la esaustivita' ed inderogabilita' della disciplina dei rapporti fra legislazione statale e provinciale stabilita dall'art. 2 del decreto legislativo n. 266/1992 (ed anzi proprio perche' tale essa considera quella disciplina), ha ritenuto necessario proporre il presente ricorso. 1.2. - Si premette ancora che in base agli artt. 8, primo comma, n. 29, 9, primo comma, n. 10, e 16, primo comma, dello statuto speciale Trentino-Alto Adige, la provincia ricorrente e' titolare di competenze legislative ed amministrative, rispettivamente, di tipo esclusivo in materia di "addestramento e formazione professionale", e di tipo concorrente in materia di "igiene e sanita', ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera". Tali competenze incontrano i limiti indicati negli artt. 4 e 5 dello Statuto fra cui, in particolare, anche quelle delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica; mentre solo la competenza provinciale concorrente incontra il limite dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato. Per quanto riguarda, poi, l'ambito ed i confini materiali delle suddette competenze, e' pure opportuno ricordare, in primo luogo, che secondo quanto stabilito dal secondo e terzo comma dell'art. 2 del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 (come sostituiti dall'art. 1 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267, recante le nuove norme d'attuazione dello statuto speciale Trentino-Alto Adige), competono alle provincie autonome di Trento e di Bolzano le potesta' legisla- tive ed amministrative attinenti al funzionamento ed alla gestione delle istituzioni ed enti sanitari, con l'obbligo di garantire nell'esercizio di tali potesta', l'erogazione di prestazioni di assistenza igienico-sanitaria ed ospedaliera non inferiori agli standards minimi previsti dalle normative nazionale e comunitaria; cosi' come spettano pure alle medesime provincie autonome le competenze (da esercitare nei limiti previsti dallo statuto) relative allo stato giuridico ed economico del personale addetto alle istituzioni ed enti suddetti. Inoltre va ricordato come le norme di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 689, abbiano operato il trasferimento pressoche' integrale alla provincia delle funzioni in materia di addestramento e formazione professionale ed in particolare con il secondo comma dell'art. 5 di tale d.P.R. n. 680/1973, aggiunto dall'art. 3 del decreto legislativo 10 marzo 1992, n. 267, la provincia di Bolzano e' stata autorizzata ad attivare e gestire corsi di studio orientati al conseguimento della formazione richiesta da specifiche aree professionali, i cui attestati abilitano all'esercizio di un'attivita' professionale in corrispondenza alle norme comunitarie (al riguardo codesta ecc.ma Corte, con la sentenza n. 316/1993 ha riconosciuto la competenza della provincia autonoma di Bolzano anche in materia di corsi di formazione specifica in medicina generale). Giova anche ricordare come, secondo la consolidata giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte (per tutte sentt. nn. 219/1984, 1033/1988, 349/1991), la qualificazione delle disposizioni di una legge quali norme fondamentali di riforma economico-sociale non possa discendere soltanto dalla definizione adottata dal legislatore, ma debba invece trovare corrispondenza nella natura obiettiva delle disposizioni in questione; ed inoltre il carattere di "fondamentalita'" di tali norme sia collegato alla natura di "norme-principio" delle stesse. Piu' in particolare, proprio a proposito della disciplina in materia sanitaria posta dal decreto legislativo n. 502/1992, codesta ecc.ma Corte (sent. n. 355/1993, con richiami alla giurisprudenza precedente) ha altresi' precisato: a) che solo le disposizioni legis- lative "dirette a porre i principi" concernenti l'organizzazione del servizio sanitario possono essere considerate norme fondamentali delle riforme economico-sociali; b) e che neppure una legge di riforma economico-sociale puo' integralmente estromettere le regioni dalle materie di loro competenza, onde le disposizioni di dettaglio che eventualmente accompagnino nella stessa legge di riforma le predette norme fondamentali possono vincolare l'esercizio delle competenze regionali e provinciali soltanto ove siano legate con i principi della riforma da un rapporto di coessenzialita' e di necessaria integrazione (rapporto - riteniamo si possa aggiungere - la cui sussistenza va accertata con rigore ed in base a criteri di interpretazione "stretta"). 1.3. - Cio' premesso, e' palese la incostituzionalita' della impugnata disciplina dell'art. 20 del decreto legislativo n. 517/1993. Infatti, mentre nella sua originaria formulazione l'art. 19 del decreto legislativo n. 502/1992 (conformemente al principio contenuto nella legge di delega) faceva salve le competenze della provincia ricorrente, invece con la nuova formulazione del secondo comma dell'art. 19 il Governo vorrebbe ora vincolare la competenza provinciale non solo ai principi desumibili dalla legge n. 421/1992, o anche dalle disposizioni del decreto legislativo n. 502/1992 (in parte sostituito dallo stesso decreto legislativo n. 517/1993) che - appunto e soltanto in quanto disposizioni di principio - possono configurarsi come norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. Infatti, secondo il nuovo testo legislativo tutte le disposizioni (di principio e non) di cui agli articoli e commi indicati dall'art. 19, secondo comma, del decreto legislativo n. 502/1992 dovrebbero considerarsi come norme fondamentali di riforma economico sociale, e quindi vincolanti oltre che quella concorrente, anche la competenza esclusiva della provincia ricorrente. E' evidente che, disponendo in tal modo, il legislatore delegato comprime oltre i limiti costituzionalmente stabiliti le competenze provinciali. Basti qui considerare a mo' di esempio (ma altri se ne potrebbero fare, ed eventualmente si faranno in una successiva memoria) la disciplina della formazione medica di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 502/1992 (che incide anche sulla formazione specifica in medicina generale la quale - come chiarito dalla citata sentenza n. 316/1993 - rientra nella competenza esclusiva provinciale in materia di addestramento e formazione professionale). Disciplina che la disposizione legislativa impugnata pretenderebbe di elevare al rango di norme fondamentali vincolanti appunto la competenza esclusiva provinciale. Vero e', invece che le disposizioni elencate nell'art. 19, secondo comma, del decreto legislativo n. 502 difettano dei caratteri che secondo la giurisprudenza gia' citata di codesta ecc.ma Corte caratterizzano il limite in questione delle norme fondamentali. Esse infatti, non solo difettano spesso di quei caratteri di incisiva innovativa rispetto alle norme che regolano settori o beni della vita di fondamentale importanza; ma soprattutto la loro formulazione non e' limitata alla enunciazione delle sole norme di principio fondamentali connesse ad un interesse unitario dello Stato, secondo quella che e' invece una caratteristica essenziale del limite in questione. 2. - Violazione, in relazione alle competenze provinciali di cui alle norme statutarie e d'attuazione gia' indicate, anche dell'art. 76 della Costituzione e dei principi e criteri direttivi della delega legislativa. 2.1. - Sotto vari profili la disposizione legislativa impugnata viola l'art. 76 della Costituzione ed i principi e criteri direttivi della delega vincolanti il Governo. In primo luogo si deve censurare la violazione da parte del legislatore delegato del principio di cui alla gia' ricordata lettera z) del primo comma dell'art. 1 della legge delega n. 421/1992 (principio richiamato espressamente anche dal quarto comma dello stesso art. 1). Infatti il principio di "salvezza" delle competenze ed attribuzioni della provincia ricorrente era stato in origine correttamente attuato con la originaria formulazione dell'art. 19 del decreto legislativo n. 502/1992. Questa - come gia' si e' detto - faceva appunto salve quelle competenze disponendo nel solo modo costituzionalmente corretto: rimettendo cioe' alle regioni a statuto speciale ed alle provincie autonome di Trento e Bolzano di provvedere in materia ai sensi degli statuti di autonomia e delle relative norme d'attuazione. Viceversa l'art. 20 del decreto legislativo delegato n. 517/1993 va in direzione esattamente opposta. Da un lato esso abroga l'originaria formulazione dell'art. 19, e dall'altro mira proprio a conculcare le competenze provinciali introducendo il nuovo testo del secondo comma dell'art. 19, che pretende di far valere come norme fondamentali delle disposizioni del decreto legislativo n. 502/1992 che tali invece non sono e non possono essere. 2.2. - In base al primo comma dell'art. 1 della legge n. 421/1992 il Governo era obbligato a sottoporre preventivamente alla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le provincie autonome il testo del decreto legislativo per averne il parere. Non vi e' dubbio che tale prescrizione costituisce un principio o criterio direttivo della delega, ai sensi dell'art. 76 della Costituzione: e cioe' sia della delega di cui al primo comma dell'art. 1 della legge n. 421/1992, sia di quella ulteriore ad emanare i successivi decreti legislativi contenenti le "disposizioni correttive" di cui al quarto comma dello stesso art. 1 (che infatti richiama a sua volta tutti i principi e criteri direttivi contenuti nel primo comma). Cio' premesso, risulta che il testo del decreto legislativo "correttivo" inviato dal Governo alla Conferenza Stato-regioni (con nota del Ministro della sanita' del 6 ottobre 1993) conteneva si' una nuova formulazione dell'art. 19 del decreto legislativo n. 421/1992, ma una formulazione che e' assai diversa da quella che e' stata poi emanata col decreto legislativo n. 517/1993. In particolare, non solo non era eliminata la formulazione originaria del primo (ed unico) comma dell'art. 19, che semplicemente veniva spostata al secondo comma; ma soprattutto vi era un terzo comma che, individuando nella disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 421/1992 talune "norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica", stabiliva non gia' (come la disposizione legislativa successivamente emanata e qui impugnata) che queste erano costituite semplicemente dalle "disposizioni" di cui ai vari articoli e commi ivi enumerati, ma invece dai soli "principi desumibili dalle disposizioni" di cui a quegli articoli e commi. In base a quanto si e' gia' detto in precedenza, e' palese la sostanziale e profonda differenza che intercorre fra le due diverse formulazioni. Quella sottoposta al parere della conferenza Stato- regioni era ben piu' rispettosa dell'autonomia regionale e provinciale di quanto non sia invece quella poi sostituita dal Governo ed emanata col decreto legislativo impugnato; e ben si comprende come, proprio per questo, la Conferenza non avesse formulato alcun rilievo in proposito. Ma il Governo non poteva sostituire il testo gia' esaminato dalla conferenza con un testo diverso dell'art. 19 senza richiedere anche su di esso il relativo parere. Il non averlo fatto costituisce, fra l'altro, violazione dei principi e criteri direttivi della delega e, quindi, dell'art. 76 della Costituzione. 2.3. - Il quarto comma dell'art. 1 della legge n. 421/1992 stabiliva espressamente un ulteriore principio o criterio direttivo che vincolava il Governo: quello cioe' della necessita' - anche per i decreti "correttivi" - del previo parere delle commissioni parlamentari di cui al terzo comma. Si ha motivo di ritenere che anche il testo trasmesso dal Governo alle suddette commissioni, analogamente a quello precedentemente trasmesso alla conferenza Stato-regioni, era in realta' diverso da quello poi emanato con l'art. 20 del decreto legislativo qui impugnato. Anche tale circostanza determina, per i motivi anzidetti, la incostituzionalita' della disposizione legislativa impugnata, per violazione dei principi e criteri direttivi della delega e, quindi, dell'art. 76 della Costituzione.