Ricorso della provincia autonoma di Bolzano, in persona  del  vice
 presidente  sostituto  della  giunta  provinciale  dott. Otto Saurer,
 giusta  deliberazione  della  giunta  n.  2  del  10  gennaio   1994,
 rappresentata e difesa - in virtu' di procura speciale del 12 gennaio
 1994, autenticata dall'avv. Giovanni Salghetti Drioli (rep. n. 17019)
 -  dagli  avv.ti  proff.ri  Sergio  Panunzio e Roland Riz e presso il
 primo di essi elettivamente domiciliata in Roma, piazza  Borghese  n.
 3,  contro  la  Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del
 Presidente  del  Consiglio  in  carica;  per  la   dichiarazione   di
 incostituzionalita'   dell'art.   19,   secondo  comma,  del  decreto
 legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come  sostituito  dall'art.  20
 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.
                               F A T T O
    Com'e'  noto,  l'art. 1, primo comma, della legge 23 ottobre 1992,
 n. 421, aveva delegato il Governo ad emanare,  entro  novanta  giorni
 della  entrata  in  vigore  della  legge  stessa,  uno o piu' decreti
 legislativi  per  il  riordinamento  della  disciplina   in   materia
 sanitaria,  nel  rispetto  dei principi e criteri direttivi stabiliti
 dal  medesimo primo comma dell'art. 1. Fra tali principi vi era anche
 quello (stabilito dalla lettera 7 dell'art. 1, primo  comma)  secondo
 cui  "restano  salve  le competenze e le attribuzioni delle regioni a
 statuto speciale e delle provincie autonome di Trento e di Bolzano".
    Come pure e' noto, il Governo ha attuato la delega con il  decreto
 legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502. Tale decreto, che contiene
 appunto una ampia revisione  di  di  vari  aspetti  della  disciplina
 sanitaria    (ordinamento    del   Servizio   sanitario,   personale,
 prestazioni, finanziamento, personale, ecc.) contiene anche l'art. 19
 che nella sua originaria formulazione stabiliva - in  conformita'  al
 gia'  ricordato  principio contenuto nella lettera z) del primo comma
 dell'art. 1 della legge  di  delega  -  che  "le  regioni  a  statuto
 speciale e le provincie autonome di Trento e di Bolzano provvedono ai
 sensi   degli   statuti  di  autonomia  e  delle  relative  norme  di
 attuazione".
    Ancora  l'art.  1  della  legge  n.  421/1992,  al  quarto  comma,
 stabiliva  poi  che  il Governo potesse emanare, entro il 31 dicembre
 1993, con uno o piu' decreti legislativi,  "Disposizioni  correttive,
 nell'ambito  dei  decreti  di  cui  al  primo comma, nel rispetto dei
 principi e criteri direttivi determinati dal medesimo  primo  comma".
 In  virtu'  di tale ulteriore delega il Governo ha infatti emanato il
 decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517,  recante  "Modificazioni
 al  decreto  legislativo  30  dicembre 1993, n. 502, recante riordino
 della disciplina in materia sanitaria,  a  norma  dell'art.  1  della
 legge 23 ottobre 1992, n. 421".
    Il  decreto  legislativo n. 517/1993 contiene numerose e rilevanti
 modificazioni della disciplina gia' stabilita dal decreto legislativo
 n. 502/1992. In particolare l'art.  20  del  decreto  legislativo  n.
 517/1993  ha  sostituito  il  gia'  ricordato  art. 19 del precedente
 decreto  legislativo  n.  502  (l'articolo  sulle  "competenze  delle
 regioni  a  statuto  speciale e delle provincie autonome"). Questo e'
 ora costituito da due commi, di  cui  il  primo  stabilisce  che  "le
 disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali
 ai sensi dell'art. 117 della Costituzione".
    Ma  ai  fini del presente ricorso viene in evidenza soprattutto il
 secondo comma del nuovo testo dell'art. 19. Ivi e' ora stabilito  che
 "per  le regioni a statuto speciale e le provincie autonome di Trento
 e Bolzano le disposizioni di cui all'art. 1, primo  e  quarto  comma,
 all'art.  6,  primo  e  secondo  comma,  agli  artt. 10, 11, 12 e 13,
 all'art. 14, primo comma, e agli artt. 15, 16, 17 e 18, sono altresi'
 norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica".
    La disciplina stabilita del secondo comma dell'art. 19 del decreto
 legislativo n.  502/1992,  come  oggi  sostituita  dall'art.  20  del
 decreto  legislativo  n. 421/1993, e' incostituzionale e lesivo delle
 competenze costituzionalmente riservate alla  provincia  autonoma  di
 Bolzano che, pertanto, la impugna per i seguenti motivi di
                             D I R I T T O
    1.  -  Violazione  delle competenze costituzionali della provincia
 ricorrente, di cui agli artt. 3, terzo  comma,  4,  primo  comma,  8,
 primo  comma,  n. 29, 9, primo comma, n. 10, e 16, primo comma, dello
 statuto speciale Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n.  670)
 e relative norme di attuazione.
    1.1.  -  E'  necessario  premettere  che  il presente ricorso puo'
 avere, per certi aspetti, un  carattere  "cautelativo".  Si  potrebbe
 infatti  ritenere che, in base alla nuova disciplina dei rapporti fra
 legislazione statale e legislazione provinciale stabilita'  dall'art.
 2  del  decreto  legislativo 16 marzo 1992, n. 266, non incombe sulla
 provincia autonoma l'onere di impugnare  il  decreto  legislativo  n.
 517/1993,  ma  potra'  semmai  spettare in futuro allo Stato - ove ne
 ricorrano i presupposti - proporre ricorso  per  l'eventuale  mancato
 adeguamento  della  legislazione  provinciale  ai principi recati dal
 decreto legislativo n. 517/1993,  ai  sensi  del  secondo  comma  del
 decreto legislativo n. 266/1992 e dell'art. 97 dello Statuto speciale
 Trentino-Alto Adige.
    Tuttavia,  sia  perche'  il secondo comma dell'art. 19 del decreto
 legislativo n. 502/1992 (come oggi sostituito) sembra  introdurre  un
 limite  ad  un  vincolo  per la competenza legislativa provinciale di
 carattere particolare  ed  ulteriore  rispetto  a  quali  considerati
 dall'art. 2 del decreto legislativo n. 266/1992, sia per il carattere
 anche  formale  dei  vizi  che  inficiano la validita' della norma in
 questione,  la  provincia  autonoma  di  Bolzano,  pur  ribadendo  la
 esaustivita'  ed  inderogabilita'  della  disciplina dei rapporti fra
 legislazione statale e provinciale stabilita dall'art. 2 del  decreto
 legislativo  n. 266/1992 (ed anzi proprio perche' tale essa considera
 quella disciplina),  ha  ritenuto  necessario  proporre  il  presente
 ricorso.
    1.2.  -  Si premette ancora che in base agli artt. 8, primo comma,
 n. 29, 9, primo comma, n.  10,  e  16,  primo  comma,  dello  statuto
 speciale  Trentino-Alto Adige, la provincia ricorrente e' titolare di
 competenze legislative ed amministrative,  rispettivamente,  di  tipo
 esclusivo in materia di "addestramento e formazione professionale", e
 di  tipo  concorrente  in  materia di "igiene e sanita', ivi compresa
 l'assistenza sanitaria e ospedaliera". Tali competenze  incontrano  i
 limiti  indicati  negli  artt.  4  e  5  dello  Statuto  fra  cui, in
 particolare, anche quelle  delle  norme  fondamentali  delle  riforme
 economico-sociali   della   Repubblica;  mentre  solo  la  competenza
 provinciale concorrente incontra il limite dei principi  fondamentali
 stabiliti dalle leggi dello Stato.
    Per  quanto  riguarda,  poi, l'ambito ed i confini materiali delle
 suddette competenze, e' pure opportuno ricordare, in primo luogo, che
 secondo quanto stabilito dal secondo e terzo comma  dell'art.  2  del
 d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 (come sostituiti dall'art. 1 del decreto
 legislativo   16   marzo   1992,  n.  267,  recante  le  nuove  norme
 d'attuazione dello statuto speciale Trentino-Alto  Adige),  competono
 alle  provincie  autonome di Trento e di Bolzano le potesta' legisla-
 tive ed amministrative attinenti al funzionamento  ed  alla  gestione
 delle  istituzioni  ed  enti  sanitari,  con  l'obbligo  di garantire
 nell'esercizio di  tali  potesta',  l'erogazione  di  prestazioni  di
 assistenza  igienico-sanitaria  ed  ospedaliera  non  inferiori  agli
 standards minimi previsti dalle normative  nazionale  e  comunitaria;
 cosi'   come  spettano  pure  alle  medesime  provincie  autonome  le
 competenze (da esercitare nei limiti previsti dallo statuto) relative
 allo  stato  giuridico  ed  economico  del  personale  addetto   alle
 istituzioni  ed  enti suddetti. Inoltre va ricordato come le norme di
 attuazione di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  1›
 novembre  1973,  n.  689, abbiano operato il trasferimento pressoche'
 integrale alla provincia delle funzioni in materia di addestramento e
 formazione  professionale  ed  in  particolare  con  il secondo comma
 dell'art. 5 di tale d.P.R. n.  680/1973,  aggiunto  dall'art.  3  del
 decreto legislativo 10 marzo 1992, n. 267, la provincia di Bolzano e'
 stata  autorizzata ad attivare e gestire corsi di studio orientati al
 conseguimento  della  formazione   richiesta   da   specifiche   aree
 professionali,   i   cui   attestati   abilitano   all'esercizio   di
 un'attivita' professionale in corrispondenza alle  norme  comunitarie
 (al  riguardo  codesta  ecc.ma  Corte, con la sentenza n. 316/1993 ha
 riconosciuto la competenza della provincia autonoma di Bolzano  anche
 in materia di corsi di formazione specifica in medicina generale).
    Giova  anche ricordare come, secondo la consolidata giurisprudenza
 di codesta ecc.ma Corte (per tutte sentt.  nn.  219/1984,  1033/1988,
 349/1991),  la  qualificazione  delle disposizioni di una legge quali
 norme fondamentali di riforma economico-sociale non possa  discendere
 soltanto  dalla definizione adottata dal legislatore, ma debba invece
 trovare corrispondenza nella natura obiettiva delle  disposizioni  in
 questione; ed inoltre il carattere di "fondamentalita'" di tali norme
 sia  collegato alla natura di "norme-principio" delle stesse. Piu' in
 particolare,  proprio  a  proposito  della  disciplina   in   materia
 sanitaria  posta  dal decreto legislativo n. 502/1992, codesta ecc.ma
 Corte  (sent.  n.    355/1993,  con  richiami   alla   giurisprudenza
 precedente) ha altresi' precisato: a) che solo le disposizioni legis-
 lative  "dirette a porre i principi" concernenti l'organizzazione del
 servizio sanitario  possono  essere  considerate  norme  fondamentali
 delle  riforme  economico-sociali;  b)  e  che  neppure  una legge di
 riforma economico-sociale puo' integralmente estromettere le  regioni
 dalle  materie  di loro competenza, onde le disposizioni di dettaglio
 che eventualmente accompagnino  nella  stessa  legge  di  riforma  le
 predette  norme  fondamentali  possono  vincolare  l'esercizio  delle
 competenze regionali e provinciali soltanto ove siano  legate  con  i
 principi  della  riforma  da  un  rapporto  di  coessenzialita'  e di
 necessaria integrazione (rapporto - riteniamo si possa  aggiungere  -
 la  cui  sussistenza  va accertata con rigore ed in base a criteri di
 interpretazione "stretta").
    1.3. - Cio'  premesso,  e'  palese  la  incostituzionalita'  della
 impugnata   disciplina   dell'art.  20  del  decreto  legislativo  n.
 517/1993. Infatti, mentre nella sua originaria formulazione l'art. 19
 del decreto  legislativo  n.  502/1992  (conformemente  al  principio
 contenuto  nella  legge  di  delega) faceva salve le competenze della
 provincia ricorrente, invece con la nuova  formulazione  del  secondo
 comma  dell'art.  19  il Governo vorrebbe ora vincolare la competenza
 provinciale non solo ai principi desumibili dalla legge n.  421/1992,
 o  anche  dalle  disposizioni del decreto legislativo n. 502/1992 (in
 parte sostituito dallo stesso decreto legislativo n. 517/1993) che  -
 appunto  e  soltanto  in  quanto  disposizioni di principio - possono
 configurarsi come norme  fondamentali  di  riforma  economico-sociale
 della  Repubblica.  Infatti, secondo il nuovo testo legislativo tutte
 le disposizioni (di principio e non) di cui  agli  articoli  e  commi
 indicati  dall'art.  19,  secondo  comma,  del decreto legislativo n.
 502/1992 dovrebbero considerarsi come norme fondamentali  di  riforma
 economico  sociale, e quindi vincolanti oltre che quella concorrente,
 anche la competenza esclusiva della provincia ricorrente.
    E'  evidente  che, disponendo in tal modo, il legislatore delegato
 comprime oltre i limiti costituzionalmente  stabiliti  le  competenze
 provinciali.  Basti  qui considerare a mo' di esempio (ma altri se ne
 potrebbero fare,  ed  eventualmente  si  faranno  in  una  successiva
 memoria) la disciplina della formazione medica di cui all'art. 16 del
 decreto  legislativo  n.  502/1992 (che incide anche sulla formazione
 specifica in medicina generale la quale - come chiarito dalla  citata
 sentenza n. 316/1993 - rientra nella competenza esclusiva provinciale
 in  materia  di addestramento e formazione professionale). Disciplina
 che la disposizione legislativa impugnata pretenderebbe di elevare al
 rango  di  norme  fondamentali  vincolanti  appunto   la   competenza
 esclusiva provinciale.
    Vero e', invece che le disposizioni elencate nell'art. 19, secondo
 comma,  del  decreto  legislativo  n. 502 difettano dei caratteri che
 secondo  la  giurisprudenza  gia'  citata  di  codesta  ecc.ma  Corte
 caratterizzano il limite in questione delle norme fondamentali.
    Esse  infatti,  non  solo  difettano  spesso  di quei caratteri di
 incisiva innovativa rispetto alle norme che regolano settori  o  beni
 della  vita  di  fondamentale  importanza;  ma  soprattutto  la  loro
 formulazione non e' limitata alla enunciazione delle  sole  norme  di
 principio fondamentali connesse ad un interesse unitario dello Stato,
 secondo quella che e' invece una caratteristica essenziale del limite
 in questione.
    2.  -  Violazione, in relazione alle competenze provinciali di cui
 alle norme statutarie e d'attuazione gia' indicate,  anche  dell'art.
 76 della Costituzione e dei principi e criteri direttivi della delega
 legislativa.
    2.1.  -  Sotto  vari profili la disposizione legislativa impugnata
 viola l'art. 76 della Costituzione ed i principi e criteri  direttivi
 della delega vincolanti il Governo.
    In  primo  luogo  si  deve  censurare  la  violazione da parte del
 legislatore delegato del principio di cui alla gia' ricordata lettera
 z) del primo  comma  dell'art.  1  della  legge  delega  n.  421/1992
 (principio  richiamato  espressamente  anche  dal  quarto comma dello
 stesso art. 1).
    Infatti  il  principio   di   "salvezza"   delle   competenze   ed
 attribuzioni   della   provincia  ricorrente  era  stato  in  origine
 correttamente attuato con la originaria formulazione dell'art. 19 del
 decreto legislativo n. 502/1992.
    Questa - come gia' si e'  detto  -  faceva  appunto  salve  quelle
 competenze  disponendo  nel  solo  modo  costituzionalmente corretto:
 rimettendo cioe' alle regioni a statuto speciale  ed  alle  provincie
 autonome  di Trento e Bolzano di provvedere in materia ai sensi degli
 statuti di autonomia e delle relative norme d'attuazione.
    Viceversa l'art. 20 del decreto legislativo delegato  n.  517/1993
 va   in  direzione  esattamente  opposta.  Da  un  lato  esso  abroga
 l'originaria formulazione dell'art. 19, e dall'altro mira  proprio  a
 conculcare  le competenze provinciali introducendo il nuovo testo del
 secondo comma dell'art. 19, che pretende di  far  valere  come  norme
 fondamentali  delle  disposizioni del decreto legislativo n. 502/1992
 che tali invece non sono e non possono essere.
    2.2. - In base al primo comma dell'art. 1 della legge n.  421/1992
 il Governo era obbligato a sottoporre preventivamente alla Conferenza
 permanente  per  i  rapporti  fra lo Stato, le regioni e le provincie
 autonome il testo del decreto legislativo per averne il  parere.  Non
 vi  e'  dubbio  che  tale  prescrizione  costituisce  un  principio o
 criterio  direttivo  della  delega,  ai  sensi  dell'art.  76   della
 Costituzione:  e  cioe'  sia  della  delega  di  cui  al  primo comma
 dell'art. 1 della legge n.  421/1992,  sia  di  quella  ulteriore  ad
 emanare  i successivi decreti legislativi contenenti le "disposizioni
 correttive" di cui al quarto comma dello stesso art. 1  (che  infatti
 richiama  a  sua volta tutti i principi e criteri direttivi contenuti
 nel primo comma).
    Cio' premesso,  risulta  che  il  testo  del  decreto  legislativo
 "correttivo"  inviato  dal Governo alla Conferenza Stato-regioni (con
 nota del Ministro della sanita' del 6 ottobre 1993) conteneva si' una
 nuova formulazione dell'art. 19 del decreto legislativo n.  421/1992,
 ma  una  formulazione che e' assai diversa da quella che e' stata poi
 emanata col decreto legislativo n. 517/1993.
    In  particolare,  non  solo  non  era  eliminata  la  formulazione
 originaria del primo (ed unico) comma dell'art. 19, che semplicemente
 veniva  spostata  al  secondo  comma;  ma soprattutto vi era un terzo
 comma  che,  individuando  nella  disciplina  contenuta  nel  decreto
 legislativo   n.  421/1992  talune  "norme  fondamentali  di  riforma
 economico-sociale della Repubblica",  stabiliva  non  gia'  (come  la
 disposizione legislativa successivamente emanata e qui impugnata) che
 queste  erano costituite semplicemente dalle "disposizioni" di cui ai
 vari articoli e commi ivi enumerati, ma  invece  dai  soli  "principi
 desumibili dalle disposizioni" di cui a quegli articoli e commi.
    In  base  a  quanto  si  e' gia' detto in precedenza, e' palese la
 sostanziale e profonda differenza che intercorre fra le  due  diverse
 formulazioni.  Quella  sottoposta  al  parere della conferenza Stato-
 regioni  era  ben  piu'   rispettosa   dell'autonomia   regionale   e
 provinciale  di  quanto  non  sia  invece  quella  poi sostituita dal
 Governo ed emanata  col  decreto  legislativo  impugnato;  e  ben  si
 comprende   come,  proprio  per  questo,  la  Conferenza  non  avesse
 formulato alcun rilievo in proposito.
    Ma il Governo non poteva sostituire il testo gia' esaminato  dalla
 conferenza  con  un testo diverso dell'art. 19 senza richiedere anche
 su di esso il relativo parere. Il non averlo fatto  costituisce,  fra
 l'altro,  violazione dei principi e criteri direttivi della delega e,
 quindi, dell'art. 76 della Costituzione.
    2.3. - Il  quarto  comma  dell'art.  1  della  legge  n.  421/1992
 stabiliva  espressamente  un ulteriore principio o criterio direttivo
 che vincolava il Governo: quello cioe' della necessita' - anche per i
 decreti  "correttivi"  -  del   previo   parere   delle   commissioni
 parlamentari di cui al terzo comma.
    Si  ha motivo di ritenere che anche il testo trasmesso dal Governo
 alle suddette  commissioni,  analogamente  a  quello  precedentemente
 trasmesso  alla  conferenza  Stato-regioni, era in realta' diverso da
 quello  poi  emanato  con  l'art.  20  del  decreto  legislativo  qui
 impugnato.  Anche tale circostanza determina, per i motivi anzidetti,
 la incostituzionalita' della disposizione legislativa impugnata,  per
 violazione  dei  principi e criteri direttivi della delega e, quindi,
 dell'art. 76 della Costituzione.