IL PRETORE
    Visti gli atti difensivi delle parti in causa;
    Rilevato  che  gli  invalidi  ricorrenti  totalmente inabili e non
 deambulanti, titolari  dell'indennita'  di  accompagnamento  prevista
 dalla  legge  n. 11/1980, n. 18, rivendicano il diritto di percepire,
 con decorrenza dal primo giorno del mese successivo  a  quello  della
 rispettiva  domanda, l'assegno integrativo di cui all'art. 21, quinto
 comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituito dall'art.
 6 del d.P.R. 30  dicembre  1981,  n.  834,  nonche'  la  liquidazione
 dell'invalidita' nella misura fissata dalla legge n. 506/1988;
                            P R E M E S S O
      che il Ministero dell'interno contesta tali pretese;
      che   il   ricorrente   ha   eccepisto  in  via  subordinata  la
 legittimita' costituzionale  dell'art.  1  della  legge  n.  13/1980,
 qualora venga interpretata nel senso che nega a favore degli invalidi
 civili  l'assegnazione  di tre accompagnatori o, in luogo di ciascuno
 di essi, di un'assegno integrativo dell'indennita' di assistenza e di
 accompagnamento;
      che   il   ricorrente  inoltre  ha  eccepito  la  illegittimita'
 costituzionale della legge n. 506/1988 nella parte in cui non estende
 agli invalidi civili la misura delle erogazioni riconosciute a favore
 dei grandi invalidi di guerra  per  contrasto  con  il  principio  di
 parita' sancito dal primo comma dell'art. 3 della Costituzione.
    Tanto premesso solleva la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art.  1  della  legge  n.  18/1980  e della legge n. 506/1988 ai
 termini sopra indicati, osservando quanto segue.
    La questione e' rilevante ai fini della definizione  del  giudizio
 in  corso  che  ha  ad  oggettto l'applicazione delle due norme sulle
 quali il ricorrente fonda il diritto rivendicato, vale a dire  l'art.
 1  comma  della  legge  n.  18/1980,  nella  parte  in  cui rinvia la
 determinazione  del  trattamento  spettante  agli   invalidi   civili
 totalmente  invalidi  alla normativa dettata per i grandi invalidi di
 guerra nonche' alla legge n. 506/1988 che fissa l'importo dovuto  per
 l'indennita' di accompagamento ai soli grandi invalidi di guerra.
    La questione e' anche manifestamente fondata.
    Preliminarmente  necessita  dire  che  il testo della disposizione
 normativa della legge n. 18/1980 non fa alcuna menzione  dell'assegno
 integrativo allorche' provvede ad adeguare le pensioni degli invalidi
 civili  a  quelle  godute  dai  grandi invalidi di guerra; inoltre la
 legge  di  interpretazione  autentica  dell'art.  1  della  legge  n.
 18/1980,  la legge 26 luglio 1984, n. 392, non estende all'indennita'
 in favore degli invalidi l'assegno integrativo.
    E' noto al pretore che la Corte costituzionale con  ordinanza  del
 20-27  aprile  1988,  n.  487 ha dichiarato infondata la eccezione di
 incostituzionalita'  dell'art.  1  della   legge   n.   18/1980,   in
 riferimento  all'art.  3,  primo comma della Costituzione, ponendo in
 evidenza che esiste una differenziazione di situazioni  tra  invalidi
 civili  e  di  guerra  sulla  base  di  una  diversita' obiettiva dei
 presupposti  costitutivi  del  fatto  invalidante,  scaturente,   nel
 secondo  caso,  da  fatti  bellici,  comportante  anche  un  elemento
 risarcitorio  estraneo  all'ipotesi   dell'invalidita'   civile.   Ha
 considerato  percio'  che le situazioni poste a confronto non possono
 considerarsi omogenee non ritenendo cosi'  violato  l'art.  3,  primo
 comma, della Costituzione.
    In  quell'occasione  la  Consulta  ha  esteso  un  principio  gia'
 esplicitato  per  le  pensioni  di  guerra  anche  all'indennita'  di
 accompagnamento    senza    pero'    motivare    sulle   ragioni   di
 quell'ampliamento.
    L'indennita'  di  accompagnamento  ha  lo  scopo  di   incentivare
 l'assistenza  domiciliare  dell'invalido  evitandone  il  ricovero  e
 l'emarginazione conseguente e nel contempo sollevando lo Stato da  un
 onere ben piu' gravoso di quello derivante dalla corresponsione delle
 indennita'.  Da  tanto consegue la correlazione di quella provvidenza
 con gli artt. 2, 38 e 32 della Costituzione quindi  con  l'assistenza
 sanitaria  ed il principio che la specifica assistenza degli invalidi
 e' onere esclusivo dello Stato. In questo contesto non appare che  vi
 sia   spazio   per   un  fatto  risarcitorio  dell'integrita'  fisica
 conseguente ad un servizio reso al servizio della Patria.
    La    natura   di   quell'erogazione   va   correlata   al   grado
 dell'invalidita' e non puo' essere condizionata  dall'origine  remota
 della stessa.
    Sotto  questo profilo non si comprende la ragione della disparita'
 di trattamento praticata  agli  invalidi  civili  rispetto  a  quello
 riservato  a  categorie  di  invalidi che si trovano certamente nelle
 stesse situazioni personali e sociali.
    L'irragionevolezza  del  diverso  trattamento  costituisce  motivo
 sufficiente di illegittimita' costituzionale delle norme in questione
 allorche'  la  prima  esclude l'assegno integrativo goduto dai grnadi
 invalidi e la seconda perche' non consente ai  primi  di  godere  dei
 benefici concessi ai secondi.