Ricorso ex art. 127 della Costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri - giusta delibera del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 1994 - rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12 domicilia, contro la regione Calabria, in persona del presidente della giunta regionale pro-tempore, volto alla dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge della regione Calabria approvata in prima lettura dal consiglio regionale con deliberazione n. 198 del 15 luglio 1992 ed in seconda lettura dal medesimo consiglio regionale a sensi dell'art. 127 della Costituzione con delibera n. 325 del 28 dicembre 1993, avente ad oggetto "Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Pazzano e Bivongi" per contrasto con l'art. 133 della Costituzione. Il 15 luglio 1993 il consiglio regionale della Calabria ha approvato con delibera n. 198 un disegno di legge volto a ridisegnare il confine che delimita i territori dei comuni di Pazzano e Bivongi. Il Governo della Repubblica rinviava al consiglio regionale la legge a sensi dell'art. 127, terzo comma, della Costituzione, per violazione dell'art. 133, secondo comma, della Costituzione. Il consiglio regionale della Calabria, con deliberazione n. 325 del 28 dicembre 1993, riapprovava all'unanimita' dei presenti la legge a sensi ed agli effetti dell'art. 127, quarto comma, della Costituzione. La delibera, con allegato il testo della legge e della relazione descrittiva, veniva trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che la riceveva l'11 gennaio 1994. Col presente atto il Governo della Repubblica - previa delibera del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 1994 - impugna la cointesa legge a sensi dell'art. 127, quarto comma, della Costituzione e 31 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per il seguente M O T I V O Il provvedimento legislativo della regione Calabria ha ad oggetto la modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Pazzano e Bivongi. La legge e' non e' conforme alla Costituzione, in quanto non emerge dal testo della legge ne' dalla relazione illustrativa che la accompagna il rispetto del principio fondamentale sancito dall'art. 133, secondo comma, della Costituzione, che prescrive, in materia di modifica delle circoscrizioni comunali, la previa consultazione de "le popolazioni interessate": e' del tutto verosimile, pertanto, che tali popolazioni non siano state "sentite" in violazione del precetto costituzionale cennato.