IL PRETORE Scioglimento la riserva di cui alla propria ordinanza del 30 settembre 1993; Letti ed esaminati gli atti di causa OSSERVA IN FATTO Con ricorso del 2 dicembre 1986 Virginia Zandonini ha adito il pretore di Brescia a' sensi dell'art. 11, terzultimo comma, del d.P.R. 30 dicembre 1972 per opporsi al provvedimento del comune di Brescia emesso in data 25 agosto 1986, con quale essa veniva dichiarata decaduta dall'assegnazione dell'alloggio comunale di via XI n. 7, quartiere S. Bartolomeo, sito in Brescia, a' sensi dell'art. 22, primo comma, lettera e), della legge regionale della Lombardia n. 91 del 5 dicembre 1983, per essere divenuta proprietaria di due appartamenti. In corso di giudizio, l'Avvocatura del comune di Brescia sollevava questione di legittimita' costituzionale degli artt. 22, n. 2, e 21, n. 6, della legge regionale della Lombardia n. 91/1983 in relazione all'art. 108 della Costituzione nella parte in cui disponendo in materia di annullamento e di decadenza dell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, prevedono il ricorso al pretore contro i relativi provvedimenti amministrativi. A tal proposito rilevava che detta normativa regionale, prevedente rimedi giurisdizionali aventi natura strettamente processuale, sia pur riproducendo ed invocando la normativa statale contenuta nell'art. 11, tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo comma, n. 1035/1992, si pone in contrasto con l'art. 108 della Costituzione. OSSERVA IN DIRITTO L'art. 21 della legge regionale della Lombardia n. 91/1983 al n. 6 stabilisce che "per il ricorso contro il provvedimento di annullamento si applicano il tredicesimo, il quattrordicesimo e quindicesimo comma dell'art. 11 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035" e conseguenzialmente l'art. 22 stessa normativa al n. 2 dispone che "al provvedimento di decadenza si applicano il secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, del precedente art. 21". Dette disposizioni attuano dunque un mero rinvio al tredicesimo, quattrordicesimo e quindicesimo comma dell'art. 11 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035". Orbene, il rinvio attuato dagli artt. 21 e 22 della legge regionale della Lombardia ai predetti tre commi dell'art. 11 suddetto, e' sospetto di incostituzionalita', prevedendo il rimedio del ricorso al pretore avverso il provvedimento del sindaco del comune di Brescia che abbia pronunciato la decadenza dell'assegnazione dell'alloggio comunale per essere divenuta l'assegnataria titolare del diritto di proprieta' o di altri diritti reali di godimento su uno o piu' alloggi. Infatti, per effetto del rinvio, detto rimedio giurisdizionale viene esteso a tutti gli atti del comune che pronunciano l'annullamento e la decadenza dell'assegnazione ed in particolare anche quando quest'ultima venga disposta per ragioni diverse da quella cui fa riferimento il provvedimento del sindaco di Brescia. Appare al giudicante che la legge regionale della Lombardia innovi percio' espressamente al regime delle competenze dell'autorita' giudiziaria ordinaria, e cio' tanto piu' ove si consideri che, in tema di discrimine tra le giurisdizioni, la giurisprudenza, fondandosi sulla legislazione statale, si e' di recente orientata nel senso di ribadire, nel settore degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, il tradizionale criterio di riparto basato sulle diversita' delle situazioni soggettive tutelate. Il rinvio produce percio' nella fattispecie in esame, la recezione materiale della norma statale nella legislazione regionale, estendendo i rimedi giudiziari previsti nella legge cui si rinvia ad ipotesi non solo non espressamente da quella contemplate, ma rispetto alle quali il ricorso al giudice ordinario sembrerebbe addirittura escluso alla stregua della giurisprudenza piu' recente in tema di riparto fra le giuridizioni. Secondo i principi costantemente affermati dalla Corte (sentenze n. 128 del 1963, n. 203 e 615 del 1987 e n. 727 del 1988), pertanto, la norma impugnata appare contrastare con i parametri costituzionali invocati perche' si tratta di un rinvio novativo della fonte, e non di un'ipotesi di rinvio privo di autonomo significato normativo, il che si verifica quando le leggi statali richiamate siano gia' applicabili di per se', perche' "non abbisognano, a tal fine, di alcuna forma di intermediazione normativa da parte delle regioni" (sentenza n. 304 del 1986). Stante queste considerazioni gli artt. 21, n. 6, della legge regionale della Lombardia n. 91/1983 al n. 6 e l'art. 22 stessa normativa al n. 2 appaiono sospette di incostituzionalita' per cui il giudizio sulla norma va rimesso alla Corte costituzionale. La rilevanza della questione sul giudizio e' evidente atteso che senza le norme citate questo giudice non avrebbe potuto essere adito e, di conseguenza, non puo' pronunciarsi sul merito.