IL PRETORE
    Scioglimento  la  riserva  di  cui  alla  propria ordinanza del 30
 settembre 1993;
    Letti ed esaminati gli atti di causa
                           OSSERVA IN FATTO
    Con ricorso del 2 dicembre 1986 Virginia  Zandonini  ha  adito  il
 pretore  di  Brescia  a'  sensi  dell'art.  11, terzultimo comma, del
 d.P.R. 30 dicembre 1972 per opporsi al provvedimento  del  comune  di
 Brescia  emesso  in  data  25  agosto  1986,  con  quale  essa veniva
 dichiarata decaduta dall'assegnazione dell'alloggio comunale  di  via
 XI n. 7, quartiere S. Bartolomeo, sito in Brescia, a' sensi dell'art.
 22, primo comma, lettera e), della legge regionale della Lombardia n.
 91  del  5  dicembre  1983,  per  essere divenuta proprietaria di due
 appartamenti.
    In corso di giudizio, l'Avvocatura del comune di Brescia sollevava
 questione di legittimita' costituzionale degli artt. 22, n. 2, e  21,
 n.  6,  della legge regionale della Lombardia n. 91/1983 in relazione
 all'art. 108 della Costituzione nella  parte  in  cui  disponendo  in
 materia  di  annullamento e di decadenza dell'assegnazione di alloggi
 di edilizia residenziale pubblica, prevedono il  ricorso  al  pretore
 contro  i  relativi  provvedimenti  amministrativi.  A  tal proposito
 rilevava   che   detta   normativa   regionale,   prevedente   rimedi
 giurisdizionali  aventi  natura  strettamente  processuale,  sia  pur
 riproducendo ed invocando la normativa  statale  contenuta  nell'art.
 11,  tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo comma, n. 1035/1992,
 si pone in contrasto con l'art. 108 della Costituzione.
                          OSSERVA IN DIRITTO
    L'art. 21 della legge regionale della Lombardia n. 91/1983 al n. 6
 stabilisce   che   "per   il   ricorso  contro  il  provvedimento  di
 annullamento si  applicano  il  tredicesimo,  il  quattrordicesimo  e
 quindicesimo comma dell'art. 11 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035"
 e  conseguenzialmente  l'art. 22 stessa normativa al n. 2 dispone che
 "al provvedimento  di  decadenza  si  applicano  il  secondo,  terzo,
 quarto, quinto e sesto comma, del precedente art. 21".
    Dette  disposizioni  attuano dunque un mero rinvio al tredicesimo,
 quattrordicesimo e quindicesimo comma  dell'art.  11  del  d.P.R.  30
 dicembre 1972, n. 1035".
    Orbene,  il  rinvio  attuato  dagli  artt.  21  e  22  della legge
 regionale  della  Lombardia  ai  predetti  tre  commi  dell'art.   11
 suddetto,  e'  sospetto di incostituzionalita', prevedendo il rimedio
 del ricorso al pretore  avverso  il  provvedimento  del  sindaco  del
 comune    di    Brescia    che   abbia   pronunciato   la   decadenza
 dell'assegnazione  dell'alloggio   comunale   per   essere   divenuta
 l'assegnataria  titolare del diritto di proprieta' o di altri diritti
 reali di godimento su uno o piu' alloggi.
    Infatti, per effetto del  rinvio,  detto  rimedio  giurisdizionale
 viene   esteso   a   tutti   gli  atti  del  comune  che  pronunciano
 l'annullamento e la decadenza  dell'assegnazione  ed  in  particolare
 anche  quando  quest'ultima  venga  disposta  per  ragioni diverse da
 quella cui fa riferimento il provvedimento del sindaco di Brescia.
    Appare al giudicante che la legge regionale della Lombardia innovi
 percio'  espressamente  al  regime  delle  competenze  dell'autorita'
 giudiziaria  ordinaria,  e  cio'  tanto piu' ove si consideri che, in
 tema  di  discrimine  tra  le   giurisdizioni,   la   giurisprudenza,
 fondandosi sulla legislazione statale, si e' di recente orientata nel
 senso di ribadire, nel settore degli alloggi di edilizia residenziale
 pubblica, il tradizionale criterio di riparto basato sulle diversita'
 delle situazioni soggettive tutelate.
    Il rinvio produce percio' nella fattispecie in esame, la recezione
 materiale   della   norma   statale   nella  legislazione  regionale,
 estendendo i rimedi giudiziari previsti nella legge cui si rinvia  ad
 ipotesi non solo non espressamente da quella contemplate, ma rispetto
 alle  quali  il  ricorso al giudice ordinario sembrerebbe addirittura
 escluso alla stregua della giurisprudenza piu'  recente  in  tema  di
 riparto fra le giuridizioni.
    Secondo  i  principi costantemente affermati dalla Corte (sentenze
 n. 128 del 1963, n. 203 e 615 del 1987 e n. 727 del 1988),  pertanto,
 la  norma impugnata appare contrastare con i parametri costituzionali
 invocati perche' si tratta di un rinvio novativo della fonte,  e  non
 di  un'ipotesi  di rinvio privo di autonomo significato normativo, il
 che si  verifica  quando  le  leggi  statali  richiamate  siano  gia'
 applicabili  di  per  se',  perche'  "non abbisognano, a tal fine, di
 alcuna forma di intermediazione normativa  da  parte  delle  regioni"
 (sentenza n. 304 del 1986).
    Stante  queste  considerazioni  gli  artt.  21,  n. 6, della legge
 regionale della Lombardia n. 91/1983 al  n.  6  e  l'art.  22  stessa
 normativa al n. 2 appaiono sospette di incostituzionalita' per cui il
 giudizio sulla norma va rimesso alla Corte costituzionale.
    La  rilevanza  della questione sul giudizio e' evidente atteso che
 senza le norme citate questo giudice non avrebbe potuto essere  adito
 e, di conseguenza, non puo' pronunciarsi sul merito.