ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 286- bis del
 codice di procedura penale come introdotto dal decreto-legge 13 marzo
 1993, n. 60, promossi con le seguenti ordinanze:
      1) ordinanza emessa  il  28  aprile  1993  dal  Giudice  per  le
 indagini  preliminari  presso il Tribunale di Milano nel procedimento
 penale a carico di Bonvini Davide, iscritta al n.  436  del  registro
 ordinanze 1993 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1993;
      2)  n.  2 ordinanze emesse il 17 e 25 marzo 1993 dal Giudice per
 le  indagini  preliminari  presso  il   Tribunale   di   Torino   nei
 procedimenti  penali  a  carico  di  La  Marca Franco e Vona Carmela,
 iscritte ai nn. 453 e 467 del registro ordinanze  1993  e  pubblicate
 nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica nn. 36 e 37, prima serie
 speciale, dell'anno 1993;
    Visti gli atti di intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 12 gennaio 1994 il Giudice
 relatore Giuliano Vassalli;
    Ritenuto che il Giudice per  le  indagini  preliminari  presso  il
 Tribunale  di  Milano  ha  sollevato, in riferimento agli artt. 2 e 3
 della Costituzione, questione di legittimita' dell'art. 286- bis  del
 codice  di  procedura  penale,  come  introdotto dal decreto-legge 13
 marzo 1993, n. 60, e che la medesima questione e' stata sollevata con
 due ordinanze di contenuto analogo, in riferimento agli artt.  2,  3,
 primo  comma, 27, terzo comma, 32, primo comma, 101, secondo comma, e
 111,  primo  comma,  della  Costituzione, dal Giudice per le indagini
 preliminari presso il Tribunale di Torino;
      che nei giudizi e' intervenuto il Presidente del  Consiglio  dei
 ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  Generale  dello
 Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
    Considerato che le ordinanze sottopongono alla Corte  la  medesima
 questione  e  che,  pertanto,  i  relativi  giudizi vanno riuniti per
 essere decisi con un unico provvedimento;
      che il  decreto-legge  13  marzo  1993,  n.  60,  non  e'  stato
 convertito  in  legge  entro  il termine prescritto, come risulta dal
 comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del  13  maggio
 1993,  sicche',  in  conformita'  alla giurisprudenza di questa Corte
 (vedi,  da  ultimo,  l'ordinanza  n.  435  del  1993  ed  altre   ivi
 richiamate),  la  questione  deve  essere  dichiarata  manifestamente
 inammissibile;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;