IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
    Sull'eccezione  proposta  dalla  difesa  di  Racchio  Giovanni  di
 illegittimita' costituzionale dell'art. 70 del c.p.p. con riferimento
 agli  artt.  3  e  24  della Costituzione nella parte in cui la norma
 denunciata, secondo la  interpretazione  fatta  propria  anche  dalla
 Corte   costituzionale   (sentenza   n.  340/1992),  non  prevede  la
 sospensione  del  processo  in  caso  di  totale  infermita'  mentale
 dell'imputato  gia'  esistente  al  momento  del  fatto e protrattasi
 successivamente;
    Sentito il p.m. che ha chiesto la reiezione dell'eccezione;
    Considerato che ad avviso della difesa il mutamento  di  indirizzo
 della Corte costituzionale si imporrebbe perche' successivamente alla
 sentenza  n.  340/1992  per  effetto di intervento della stessa Corte
 (sentenza n. 41/1993) non e' piu' possibile la pronuncia  all'udienza
 preliminare  di  sentenza  di  non  luogo a procedere per mancanza di
 imputabilita' e percio' l'imputato si trova  a  dovere  attendere  il
 dibattimento  prima che si pervenga nei suoi confronti alla pronuncia
 di  un  provvedimento  di  proscioglimento  che  e'   la   necessaria
 conseguenza   del   suo   stato   (con   il   rischio  del  protrarsi
 ingiustificato della custodia cautelare);
    Ritenuto che a parere di questo giudice non sono ravvisabili nella
 norma denunciata le  violazioni  degli  articoli  della  Costituzione
 indicati  come  riferimento:  non  la  violazione  del  principio  di
 eguaglianza perche' la situazione del totalmente infermo di mente  e'
 oggettivamente  diversa  da  quella  del  seminfermo,  in  quanto nei
 confronti di questo secondo puo' essere pronunciata una  sentenza  di
 condanna,  impossibile nei confronti del primo; non la violazione del
 diritto di difesa perche' questo non e' in alcun modo compresso (e le
 stessa difesa  non  ha  specificato  in  che  cosa  consisterebbe  la
 violazione), e in tema di custodia cautelare si applicano all'infermo
 di mente tutte le garanzie previste per gli indagati non infermi e vi
 e' in piu' la possibilita' di ricovero in casa di cura e occorendo di
 applicazione provvisoria della misura di sicurezza;
    Ritenuto  che  ove  si  aderisse al punto di vista della difesa si
 perverrebbe il piu' delle  volte  a  fronte  di  indagati  totalmente
 incapaci (e percio' difficilmente guaribili) ad una sospensione senza
 termini,  e  quindi  ad  un  non  giudizio,  venendo cosi' di fatto a
 privarli delle garanzie, ed a creare una situazione di  pendenza  non
 gestibile dagli uffici giudiziari);
    Ritenuto  pertanto  che  l'eccezione sollevata dalla difesa appare
 manifestamente infondata;
    Ritenuto invece che  appare  a  questo  giudice  rilevante  e  non
 manifestamente  infondata la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 425 del c.p.p., nel testo modificato dalla  sentenza  della
 Corte  costituzionale  n.  41/1993 e dall'art. 1 della legge 8 aprile
 1993, n. 105, con riferimento agli artt. 97, primo e secondo comma, e
 107, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui non consente
 al giudice dell'udienza preliminare di pronunciare  sentenza  di  non
 luogo  a procedere per mancanza di imputabilita', pur avendo ora tale
 giudice la possibilita' di  una  penetrante  cognizione  nel  merito,
 svincolata  dall'estremo  dell'"evidenza"  (quello  cioe'  che  aveva
 motivato la sentenza n. 41/1993);
    Ritenuto infatti che l'attuale  sistema  creatosi  in  conseguenza
 della  stratificazione  di  interventi modificativi dell'art. 425 del
 c.p.p. impedisce al giudice dell'udienza preliminare di  svolgere  la
 sua   funzione  di  filtro  per  il  dibattimento  e  gli  toglie  la
 possibilita' di pronunciarsi nell'ambito dei suoi poteri su fatti per
 i quali e' comunque competente, cosi' obbligando il tribunale (o  nel
 caso  la  Corte  d'Assise, essendo il Racchio imputato di omicidio) a
 celebrare il dibattimento per fatti non controversi e per i quali non
 si potra' mai pervenire ad una  sentenza  di  condanna,  con  inutile
 dispendio di organizzazione, energie lavorative, e spese;
    Ritenuto  che  la  questione  appare  rilevante  perche'  nel caso
 specifico la ricostruzione del fatto secondo i normali criteri di cui
 all'art. 425 novellato c.p.p. porterebbe alla attribuzione dei  fatti
 all'indagato, cosi' come formulati nei capi di imputazione;