IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Sull'eccezione proposta dalla difesa di Racchio Giovanni di illegittimita' costituzionale dell'art. 70 del c.p.p. con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui la norma denunciata, secondo la interpretazione fatta propria anche dalla Corte costituzionale (sentenza n. 340/1992), non prevede la sospensione del processo in caso di totale infermita' mentale dell'imputato gia' esistente al momento del fatto e protrattasi successivamente; Sentito il p.m. che ha chiesto la reiezione dell'eccezione; Considerato che ad avviso della difesa il mutamento di indirizzo della Corte costituzionale si imporrebbe perche' successivamente alla sentenza n. 340/1992 per effetto di intervento della stessa Corte (sentenza n. 41/1993) non e' piu' possibile la pronuncia all'udienza preliminare di sentenza di non luogo a procedere per mancanza di imputabilita' e percio' l'imputato si trova a dovere attendere il dibattimento prima che si pervenga nei suoi confronti alla pronuncia di un provvedimento di proscioglimento che e' la necessaria conseguenza del suo stato (con il rischio del protrarsi ingiustificato della custodia cautelare); Ritenuto che a parere di questo giudice non sono ravvisabili nella norma denunciata le violazioni degli articoli della Costituzione indicati come riferimento: non la violazione del principio di eguaglianza perche' la situazione del totalmente infermo di mente e' oggettivamente diversa da quella del seminfermo, in quanto nei confronti di questo secondo puo' essere pronunciata una sentenza di condanna, impossibile nei confronti del primo; non la violazione del diritto di difesa perche' questo non e' in alcun modo compresso (e le stessa difesa non ha specificato in che cosa consisterebbe la violazione), e in tema di custodia cautelare si applicano all'infermo di mente tutte le garanzie previste per gli indagati non infermi e vi e' in piu' la possibilita' di ricovero in casa di cura e occorendo di applicazione provvisoria della misura di sicurezza; Ritenuto che ove si aderisse al punto di vista della difesa si perverrebbe il piu' delle volte a fronte di indagati totalmente incapaci (e percio' difficilmente guaribili) ad una sospensione senza termini, e quindi ad un non giudizio, venendo cosi' di fatto a privarli delle garanzie, ed a creare una situazione di pendenza non gestibile dagli uffici giudiziari); Ritenuto pertanto che l'eccezione sollevata dalla difesa appare manifestamente infondata; Ritenuto invece che appare a questo giudice rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 425 del c.p.p., nel testo modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 41/1993 e dall'art. 1 della legge 8 aprile 1993, n. 105, con riferimento agli artt. 97, primo e secondo comma, e 107, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui non consente al giudice dell'udienza preliminare di pronunciare sentenza di non luogo a procedere per mancanza di imputabilita', pur avendo ora tale giudice la possibilita' di una penetrante cognizione nel merito, svincolata dall'estremo dell'"evidenza" (quello cioe' che aveva motivato la sentenza n. 41/1993); Ritenuto infatti che l'attuale sistema creatosi in conseguenza della stratificazione di interventi modificativi dell'art. 425 del c.p.p. impedisce al giudice dell'udienza preliminare di svolgere la sua funzione di filtro per il dibattimento e gli toglie la possibilita' di pronunciarsi nell'ambito dei suoi poteri su fatti per i quali e' comunque competente, cosi' obbligando il tribunale (o nel caso la Corte d'Assise, essendo il Racchio imputato di omicidio) a celebrare il dibattimento per fatti non controversi e per i quali non si potra' mai pervenire ad una sentenza di condanna, con inutile dispendio di organizzazione, energie lavorative, e spese; Ritenuto che la questione appare rilevante perche' nel caso specifico la ricostruzione del fatto secondo i normali criteri di cui all'art. 425 novellato c.p.p. porterebbe alla attribuzione dei fatti all'indagato, cosi' come formulati nei capi di imputazione;