ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale  del  combinato  disposto
 degli  artt.  22,  primo  comma,  numero 6 e 25 della legge 31 maggio
 1975, n. 191 (Nuove norme per il  servizio  di  leva),  promosso  con
 ordinanza emessa il 7 settembre 1992 dal
 Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, Sezione distaccata
 di Catania sul ricorso proposto da Leonde Eugenio contro il Ministero
 della  difesa,  iscritta  al  n.  429  del  registro ordinanze 1993 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  n.  35  prima
 serie speciale, dell'anno 1993;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio del 1  dicembre  1993  il  Giudice
 relatore Massimo Vari;
    Ritenuto  che,  con  ordinanza  emessa  il  7  settembre  1992, il
 Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, Sezione distaccata
 di Catania -  sul  ricorso  proposto  da  Eugenio  Leonde  contro  il
 Ministero   della  difesa  -  ha  sollevato  d'ufficio  questione  di
 legittimita' costituzionale  del  combinato  disposto  dell'art.  22,
 primo  comma,  numero  6  (come sostituito dall'art. 3 della legge 11
 agosto 1991, n. 269) e dell'art. 25 della legge 31  maggio  1975,  n.
 191,  in  relazione  all'art. 3, primo comma, della Costituzione, per
 l'irragionevole discriminazione, rispetto a soggetti che  si  trovano
 in eguale condizione, posta in essere dalle norme denunciate;
      che  la  questione  e'  stata sollevata nel corso di un giudizio
 promosso per l'annullamento, previa  sospensione,  del  provvedimento
 con  il quale il Consiglio di leva di terra di Caltanissetta, in data
 29 maggio 1992, ha respinto un'istanza di  ammissione  alla  dispensa
 dal  compiere  la  ferma  di  leva,  nonche' per l'annullamento della
 cartolina  precetto  n.  446  del  15 luglio 1992 e di tutti gli atti
 anteriori e posteriori connessi e collegati;
      che, secondo quanto risulta dall'ordinanza, l'istanza  e'  stata
 respinta  perche'  l'interessato,  pur  trovandosi  nelle  condizioni
 previste dall'art. 22, primo comma, numero 6, della legge n. 191  del
 1975  -  e  cioe'  di  appartenente a famiglia di cui altri due figli
 hanno prestato o prestino il servizio militare  -  ha  presentato  la
 domanda  oltre  il  termine  prescritto  dall'art.  25 della medesima
 legge;
      che, in sede di esame della domanda di sospensione cautelare dei
 provvedimenti  impugnati,  il  Tribunale  ha  ritenuto  di  sollevare
 d'ufficio questione di legittimita' costituzionale;
      che,  ad avviso del giudice remittente, il trattamento riservato
 a chi versi nella condizione prevista dal  predetto  art.  22,  primo
 comma,  numero  6,  relativo  alla  dispensa  a domanda, e' deteriore
 rispetto a quello riservato ai giovani arruolati che  si  trovino  in
 condizioni  analoghe, quali quelle previste ad esempio dall'art. 100,
 lettera d), del d.P.R.  14  febbraio  1964,  n.  237,  relativo  alla
 dispensa  di  autorita',  sotto  il  profilo  della  previsione di un
 termine  decadenziale  solamente  per  far  valere  il  titolo  della
 dispensa  a  domanda,  nonostante  che ragioni analoghe siano sottese
 alle  ipotesi  di  dispensa  previste  da  entrambe  le  norme  sopra
 menzionate;
      che  nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei
 ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata, in quanto
 le  due  situazioni  poste  a raffronto dalla ordinanza di rimessione
 appaiono completamente diverse;
    Considerato che la ratio ispiratrice dell'art. 22 della  legge  n.
 191 del 1975 e' diversa da quella dell'art. 100 del d.P.R. n. 237 del
 1964,  in  quanto  nel  primo  caso, vale a dire quello di dispensa a
 domanda, la previsione di un termine per la proposizione dell'istanza
 appare  collegata   con   le   particolari   esigenze   organizzative
 dell'amministrazione  connesse alla formazione delle liste di leva ed
 alle successive conseguenti operazioni  di  arruolamento  e  chiamata
 alle  armi,  mentre,  nel  secondo  caso,  la norma ha per oggetto le
 situazioni in cui, in presenza di eccedenze  rispetto  al  fabbisogno
 del  personale  da avviare alle armi, e' la stessa amministrazione ad
 avere interesse a dispensare dalla leva un certo numero  di  soggetti
 rientranti  nelle  categorie  da  indicarsi  da  parte  di un decreto
 ministeriale;
      che, pertanto, trattandosi di situazioni che, in  considerazione
 delle  esigenze alle quali rispondono, non sono fra loro comparabili,
 la questione va dichiarata manifestamente infondata;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87  e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi
 alla Corte costituzionale;