ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 34 del d.P.R.
 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie),
 promosso con ordinanza emessa il 22 gennaio  1993  dalla  Commissione
 tributaria  di  primo grado di Milano sui ricorsi riuniti proposti da
 De Giudici Giovanni  ed  altri  contro  l'Intendenza  di  Finanza  di
 Milano,  iscritta  al n. 620 del registro ordinanze 1993 e pubblicata
 nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  42,  prima   serie
 speciale, dell'anno 1993;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio del 12  gennaio  1994  il  Giudice
 relatore Massimo Vari;
    Ritenuto  che,  con ordinanza emessa il 22 gennaio 1993 (pervenuta
 alla Corte costituzionale  il  17  settembre  1993),  la  Commissione
 tributaria  di  primo grado di Milano sui ricorsi riuniti proposti da
 De Giudici Giovanni ed altri contro l'Intendenza di Finanza di Milano
 (R.O. n. 620 del 1993), ha sollevato - in riferimento agli artt. 2, 3
 e  53  della  Costituzione  -  questione  incidentale di legittimita'
 costituzionale dell'art. 34 del d.P.R.  29  settembre  1973,  n.  601
 (Disciplina  delle  agevolazioni  tributarie), nella parte in cui non
 estende l'esenzione dall'imposta sul reddito  delle  persone  fisiche
 alle  pensioni  ordinarie  tabellari  spettanti  ai  militari che non
 abbiano raggiunto i minimi contributivi previsti dalla legge;
      che, ad avviso del giudice remittente, la pensione  privilegiata
 ordinaria  spettante  al militare che non abbia compiuto l'anzianita'
 di almeno quindici anni  di  servizio  utile,  giusta  la  previsione
 dell'art.  52  del  d.P.R.  29 dicembre 1973, n. 1092, avrebbe natura
 risarcitoria e non reddituale, in quanto il titolo su cui si fonda la
 concessione di siffatta pensione sarebbe costituito dalla invalidita'
 contratta e non dal periodo di  servizio  prestato,  con  conseguente
 assimilazione  alle  pensioni  di  guerra,  che godono della predetta
 esenzione;
      che,  a  sostegno  della  dedotta  illegittimita'  della  norma,
 l'ordinanza richiama la sentenza di questa Corte n. 387 del 1989, con
 la  quale  l'esenzione  dall'IRPEF  e'  stata  estesa  alle  pensioni
 privilegiate ordinarie spettanti ai militari di leva;
      che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio  dei
 ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato, chiedendo  che  la  questione  sia  dichiarata  manifestamente
 infondata;
    Considerato   che   analoga  questione  e'  stata  dichiarata,  in
 riferimento agli artt. 3  e  53  della  Costituzione,  manifestamente
 infondata  da  questa Corte con ordinanza n. 20 del 1992, nella quale
 si e' rilevata la non pertinenza del richiamo alla  sentenza  n.  387
 del  1989,  in  quanto  e'  vero  che, con questa, la Corte ha esteso
 l'esenzione dell'IRPEF alle pensioni privilegiate ordinarie tabellari
 spettanti ai  militari  di  leva,  in  quanto  aventi  carattere  non
 reddituale  analogamente  alle  pensioni  di guerra, ma, nella stessa
 occasione,  la  Corte  non  ha  mancato  di   sottolineare   la   non
 raffrontabilita'  fra  la pensione privilegiata ordinaria comune e la
 pensione  privilegiata  ordinaria  tabellare  erogata  in   caso   di
 menomazioni riportate a causa del servizio di leva;
      che  trattasi  di  orientamenti di principio che trovano il loro
 antecedente nella sentenza n. 151 del 1981, con la quale questa Corte
 gia' rilevo' la differenza esistente  tra  le  pensioni  privilegiate
 ordinarie comuni (militari e civili), disciplinate dal d.P.R. n. 1092
 del  1973,  ed  aventi  carattere  reddituale  -  per  il presupposto
 costituito dal rapporto di  impiego  o  di  servizio  e  dall'entita'
 comunque  calcolata  in  relazione  alla  base  pensionabile  -  e le
 pensioni di guerra, disciplinate dal d.P.R.  n.  915  del  1978,  che
 hanno  carattere  risarcitorio,  in  quanto collegate unicamente alla
 lesione o infermita' derivante  da  evento  bellico  e  di  ammontare
 determinato, normalmente, solo in funzione del danno subito;
      che,    pertanto,    la   questione   deve   essere   dichiarata
 manifestamente infondata, in riferimento agli  artt.  3  e  53  della
 Costituzione;
      che,  per  quanto  riguarda la denunciata violazione dell'art. 2
 della Costituzione, l'ordinanza di remissione si limita  ad  invocare
 tale  parametro,  senza  addurre  alcuna  motivazione e, pertanto, la
 questione   deve   essere   dichiarata,   sotto    questo    profilo,
 inammissibile;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale;